AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.5
Data decisione, Autorità: 13.07.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00005
Lugano 13 luglio 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nelle cause - inc. no. OA.96.00022 e OA.96.00023 (già 12'907 e 12'908) della Pretura del distretto di Bellinzona - promosse con petizioni 5 febbraio 1996 da
(rappr. __________ o)
contro
__________)
(rappr. __________)
con cui l’attrice ha chiesto il disconoscimento del debito di complessivi fr. 3’267’426.– oltre interessi, di cui alle esecuzioni no. __________e __________ dell’UEF di Bellinzona;
Ed ora sull’istanza di prestazione di cauzione presentata il 16 settembre 1997 dalla convenuta e che il Pretore, con decreto 27 novembre 1997, ha parzialmente accolto ordinando all’attrice di anticipare fr. 12’000.– a titolo di garanzia delle spese e delle ripetibili;
appellante la parte convenuta con atto di appello 5 gennaio 1998 con cui chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso che la cauzione sia fissata in complessivi fr. 112’000.–, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
appellante adesivamente la parte attrice con atto ricorsuale 17 febbraio 1998 con cui postula la reiezione del gravame di parte avversa e a sua volta chiede di non essere astretta a fornire alcuna cauzione, protestando spese e ripetibili;
mentre con osservazioni 20 marzo 1998 la convenuta ha postulato la reiezione dell’appello adesivo pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamata la decisione 9 gennaio 1998 del Pretore, che ha conferito all’appello l’effetto sospensivo;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: che con sentenze 12 giugno 1995 del Pretore del distretto di Bellinzona, confermate dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello con pronunciati del 10/25 gennaio 1996, il __________. ha ottenuto il rigetto in via provvisoria delle opposizioni interposte dall’avv. __________ ai PE no. __________ e __________9 dell’UEF di Bellinzona per le somme di fr. 733’326.– e fr. 2’534’100.– più interessi;
che con due petizioni datate 5 febbraio 1996 l’escussa ha chiesto il disconoscimento dei debiti in rassegna, postulando altresì la congiunzione delle cause;
che, pendente causa, sulla base delle sentenze di rigetto dell’opposizione la creditrice ha ottenuto dall’UEF di Bellinzona il pignoramento provvisorio (parzialmente infruttuoso) dei beni dell’escussa, mentre a quest’ultima successivamente e meglio con decreto 11 settembre 1996 è stata rifiutata l’assistenza giudiziaria;
che, così richiesto dalla convenuta, il Pretore, con il decreto qui impugnato, ha ordinato all’attrice di prestare una cauzione processuale, rilevando in sostanza come essa, oggetto di un atto di pignoramento provvisorio infruttuoso, per giurisprudenza si trovasse in uno stato di insolvenza risultante da atti ufficiali (art. 153 cpv. 1 lett. a CPC): l’importo della cauzione, atteso che l’imposizione di una cauzione eccessiva a una parte cui in precedenza era stata rifiutata l’assistenza giudiziaria risultava contraria ai dettami della CEDU segnatamente in quanto poteva impedirle l’accesso ai tribunali, è stato contenuto in complessivi fr. 12’000.–, somma corrispondente al presumibile onorario secondo il criterio a tempo (art. 10 TOA);
che con l’appello, cui è stato concesso l’effetto sospensivo, la convenuta chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso che la cauzione sia fissata in complessivi fr. 112’000.–, postulando in sostanza l’intero importo risultante dalla corretta applicazione della TOA (criterio ad valorem, art. 9 TOA) e ciò stante sia la manifesta infondatezza delle petizioni sia il fatto che l’attrice nell’ambito della richiesta di assistenza giudiziaria non era stata considerata indigente; nell’ipotesi in cui l’imposizione di una garanzia di tale entità violi la CEDU -ciò che viene comunque contestato- chiede in subordine che la cauzione venga fissata in almeno fr. 66’500.–, somma che meglio terrebbe conto del tempo necessario per il patrocinio (art. 10 TOA);
che con le osservazioni ed appello adesivo l’attrice postula la reiezione del gravame di parte avversa e a sua volta chiede di non essere tenuta a fornire alcuna cauzione, ritenendo in sostanza che nel caso concreto di un debitore astretto ad adire le vie legali nell’ambito di un azione di disconoscimento del debito non vi siano le premesse per la sua imposizione, tanto più che la giurisprudenza cantonale secondo cui il debitore nei confronti del quale è stato emesso un atto di pignoramento provvisorio infruttuoso debba essere considerato insolvente appare più che discutibile ed è avversata dalla dottrina; a suo dire, la convenuta avrebbe infine tenuto un comportamento contraddittorio e con ciò contrario alla buona fede, chiedendo la prestazione di una cauzione dopo essersi in precedenza opposta alla concessione dell’assistenza giudiziaria alla controparte, ciò che pure giustificherebbe di respingere la domanda di cauzione;
che delle osservazioni all’appello adesivo si dirà, se necessario, nei successivi considerandi;
considerando
in diritto: che giusta l’art. 153 cpv. 1 lett. a CPC il convenuto può chiedere, in ogni stadio della lite, che l’attore presti cauzione per il rimborso delle spese e per il pagamento delle ripetibili se quest’ultimo si trova in stato di insolvenza risultante da atti ufficiali;
che, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la giurisprudenza cantonale (IICCA 21 dicembre 1989 in re M./M., riassunta in Rep. 1993 p. 107 e in Cocchi/Trezzini, CPC, N. 7 ad art. 153) -per altro confortata da quella di altri Cantoni (Eichenberger, Zivilrechtspflegegesetz des Kantons Aargau vom 18. Dezember 1984, Aarau 1987, N. 4 ad art. 105 ZPO; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordnung, 3. ed., Zurigo 1997, N. 30 ad § 73 ZPO; ZR 1937 Nr. 92, 1982 Nr. 135; BJM 1959 p. 96)- oltretutto ritenuta non arbitraria dal Tribunale federale (IICCTF 13 giugno 1990 in re M./M., pure riassunta in Rep. 1993 p. 107), ha effettivamente già avuto modo di stabilire che un atto di pignoramento provvisorio infruttuoso costituisce senz’altro un valido titolo ai sensi della LEF per condannare l’attore a prestare cauzione processuale, in particolare poiché attesta in termini inequivocabili che l’escusso non dispone di beni sufficienti per far fronte alle proprie obbligazioni in caso di soccombenza nei confronti del convenuto;
che le critiche sollevate dall’attrice nell’appello adesivo nei confronti di questa giurisprudenza, ancorché in parte condivise dalla dottrina (cfr. Naef, Nozione di insolvenza e cautio iudicatum solvi, in Rep. 1993 p. 107 e segg.), non giustificano ancora una sua eventuale modifica, essendo ormai quest’ultima consolidata ed ostandovi perciò la sicurezza del diritto;
che ad ogni buon conto gli argomenti sollevati dall’attrice non sono ragionevolmente tali da escludere un suo obbligo di versar cauzione nel caso di specie;
che innanzitutto l’affermazione dell’attrice secondo cui il verbale di pignoramento provvisorio di cui al doc. 2 non attesterebbe la sua insolvenza, nel senso di una sua incapacità a far fronte a ragionevoli spese di giudizio e di patrocinio, appare del tutto priva di fondamento, atteso che gli attivi dell’escussa -in quanto non già rivendicati da terzi- risultano ampiamente inferiori ai debiti a suo carico;
che in ogni caso la circostanza che i crediti posti in esecuzione non siano ancora esigibili a dipendenza della presente azione di disconoscimento del debito, pur limitando -in teoria- l’autorità esecutiva nei propri atti dispositivi fino a definizione del merito della vertenza, non sconvolge tuttavia l’esito del pignoramento provvisorio stesso eseguito dall’UEF e pertanto l’accertamento come tale sulle condizioni economiche dell’escussa, che risulta per l’appunto essere insolvente e pertanto soggetta alla sanzione prevista dall’art. 153 CPC (IICCA 21 dicembre 1989 in re M./M.);
che l’attrice non può neppure pretendere di essere esonerata dal prestare la cauzione asserendo che essa, nonostante il ruolo processuale di attrice assunto nella presente causa di disconoscimento, in realtà nel merito è costretta a difendersi dalle pretese creditorie di controparte come una qualsiasi debitrice convenuta in un’azione ordinaria: la dottrina e la giurisprudenza hanno infatti già avuto modo di precisare che obbligato a versare la cauzione -se sono date le premesse di questo istituto- è sempre la parte attrice indipendentemente a sapere per quale motivo le tocca tale posizione processuale e quindi anche se promotrice, come è qui il caso, di un’azione di disconoscimento del debito (IICCA 17 giugno 1996 in re A. SA/N. SA; Frank/Sträuli /Messmer, op. cit., N. 7 ad § 73 ZPO con rif.);
che, contrariamente a quanto assunto dall’attrice, nemmeno si ravvisa un abuso di diritto della convenuta nel fatto che quest’ultima abbia chiesto la prestazione di una cauzione dopo essersi in precedenza opposta alla concessione dell’assistenza giudiziaria alla controparte: la richiesta di cauzione non ha in effetti lo scopo di impedire all’attrice l’accesso ai tribunali, bensì di garantire alla convenuta stessa che in caso di soccombenza di quest’ultima le spese e le ripetibili, altrimenti difficilmente ricuperabili, le siano effettivamente versate;
che di conseguenza non vi è alcun valido motivo per ammettere l’esenzione dalla prestazione della cauzione, ciò che implica di respingere l’appello adesivo;
che, ammesso con ciò il principio della prestazione di una cauzione a carico dell’attrice, si tratta ora di determinarne concretamente l’entità, ritenuto che essa deve essere adeguata alle presumibili spese giudiziarie e ripetibili che la causa, in relazione al suo valore litigioso ed alla complessità, può comportare per la parte vincente (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 2 ad art. 153);
che per quanto attiene alle ripetibili, la misura della cauzione va pertanto riferita ad un preventivo calcolo delle spese di patrocinio applicando i disposti della TOA, secondo il libero apprezzamento del giudice (Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem): nel caso di specie, tenuto conto di un valore litigioso per le due cause congiunte di complessivi fr. 3’267’426.– ed applicando l’aliquota minima del 3% prevista dall’art. 9 TOA per tale valore -circostanza che si impone, stante l’elevato valore di causa (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 2 ad art. 150)- si ottiene un importo teorico di fr. 98’022.75, che, visti i presumibili esborsi per spese, appare adeguato aumentare complessivamente a fr. 105’000.–;
che tale importo corrisponde evidentemente alle spese ed alle ripetibili che la convenuta potrebbe pretendere per l’intero patrocinio nelle due cause: atteso che al momento dell’inoltro della richiesta di cauzione il patrocinatore della convenuta aveva tuttavia già svolto tutta una serie di prestazioni -si pensi alla questione relativa all’assistenza giudiziaria- e ritenuto che la cauzione non può essere chiesta per le spese e le ripetibili già maturate (DTF 79 II 305), appare senz’altro adeguato fissare concretamente la cauzione in fr. 100’000.–;
che si tratta ora si esaminare se l’imposizione di una tale cauzione possa eventualmente essere considerata contraria ai dettami della CEDU segnatamente in quanto potrebbe impedire all’attrice l’accesso ai tribunali, quesito cui il Pretore ha dato risposta affermativa, ritenendo perciò equa la sua riduzione a fr. 12’000.–;
che è ben vero che il Tribunale federale e la Corte Europea dei diritti dell’uomo riferendosi all’art. 6 par. 1 CEDU hanno enunciato il principio secondo cui alla parte cui è stata rifiutata l’assistenza giudiziaria non potrebbe essere imposta una cauzione ingente (Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, Kehl-Strasburgo-Arlington 1996, p. 206 n. 309; IICCTF 13 giugno 1990 in re M./M., riassunta in Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 7 ad art. 153; Comm. Eur. D.U., Décisions et rapports, Strasburgo 1976, richiesta N° 6958/75 p. 156);
che tuttavia nel caso specifico -analogamente alla fattispecie decisa dalla Commissione Europea dei diritti dell’uomo, ove era stata ritenuta ammissibile una cauzione di fr. 40’000.– in una causa con un valore litigioso di fr. 2 mio- l’importo concreto di cui alla cauzione non appare per nulla sproporzionato per raffronto agli importanti valori in gioco e non risulta perciò eccessivo; in ogni caso va pure rilevato che l’attrice, pur non potendo beneficiare dell’assistenza giudiziaria -e ciò in considerazione dei redditi del marito- non dovrebbe aver troppe difficoltà a reperire tale importo, se solo si pensa che essa risulta tra l’altro essere proprietaria di una quota di comproprietà di 1/2 su una villetta a Bellinzona, quota il cui valore di mercato è stato stimato dall’UEF in fr. 700’000.– e gravata da oneri ipotecari per soli fr. 475’000.– circa (doc. 2), tanto più che il marito, all’aiuto del quale essa potrebbe far capo in base alle norme del diritto matrimoniale (art. 159 e 163 CC) o comunque al quale potrebbe rivolgersi per un eventuale credito, oltre ad essere proprietario dell’altra quota di comproprietà (con un analogo onere ipotecario) nel 1995 aveva dichiarato di disporre di risparmi propri per almeno fr. 127’000.– (doc. N1);
che, in tali circostanze, questa Camera non ritiene che nel caso di specie la fissazione di una cauzione di fr. 100’000.– a carico dell’attrice le impedisca oggettivamente di adire il tribunale nella causa di disconoscimento, per cui una riduzione della cauzione non può essere ammessa;
che di conseguenza, in parziale accoglimento dell’appello principale, la cauzione viene fissata in fr. 100’000.–;
che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di primo grado, di appello e di appello adesivo seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 5 gennaio 1998 di __________. è parzialmente accolto.
Di conseguenza il decreto 27 novembre 1997 della Pretura del distretto di Bellinzona è così riformato:
1.1 (invariato)
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.–
b) spese fr. 50.–
Totale fr. 1’000.–
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/8 e per 7/8 sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.– per parti di ripetibili di appello.
III. L’appello adesivo 17 febbraio 1998 dell’avv. __________ è respinto.
IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 280.–
b) spese fr. 20.–
Totale fr. 300.–
da anticiparsi dall’appellante adesivamente, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 500.– per ripetibili della procedura di appello adesivo.
V. Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster