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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 72.2017.85
Data decisione, Autorità: 11.07.2017, PENAL
Titolo: Ripetuta appropriazione indebita per complessivi CHF 152'296.20; ripetuta falsità in documenti (contabilità di cassa); gestore mensa; procedura abbreviata
Incarto n. 72.2017.85
Lugano, 11 luglio 2017/bm
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Bellinzona
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Letizia Vezzoni, vicecancelliera
sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero Pubblico
e in qualità di accusatore privato:
ACPR 1 patrocinato dall’avv. RAAP 1
contro
IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1
imputato, a norma dell'atto d'accusa 66/2017 del 24.4.2017 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
per avere,
a __________,
nel periodo 01.01.2012 – 28.02.2014,
allo scopo di procacciare a sé e/o ad altri un indebito profitto,
in più occasioni, indebitamente impiegato, a vantaggio proprio o di terzi, valori patrimoniali a lui affidati per complessivi CHF 152'296.20;
e meglio per avere,
nel periodo 01.01.2012 – 28.02.2014,
indebitamente prelevato, in più non meglio precisate occasioni, dalla cassa del refettorio presso __________ di __________, struttura appartenente alla ACPR 1, di cui egli era gestore, l’importo complessivo di CHF 152'296.20;
essendo precisato che, nel frattempo, l’imputato ha potuto restituire alla ACPR 1 la somma di CHF 19'773.30, mentre l’accusatrice privata ha ottenuto, da parte della propria assicurazione, la rifusione della somma di CHF 21'800.--;
per avere,
a __________,
a far tempo dal 07.06.2013,
al fine di procacciarsi un indebito profitto, alterato un documento vero e fatto uso, a scopo di inganno, di un tale documento;
e meglio, per avere
alterato i documenti denominati “Controllo della cassa / conferma del saldo” del 07.06.2013 e del 27.11.2013, per poi esibire tali documenti fittizi ai propri superiori in occasione delle visite di controllo, affinché il totale dei valori monetari corrispondesse, contrariamente al vero, a quanto risultava esserci nella cassa del refettorio, invece di indicare quanto avrebbe dovuto esserci e rivelare pertanto l’esistenza degli ammanchi, di cui al capo di imputazione precedente;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli art. 138 cifra 1 CP e 251 CP.
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui ascritti, così come sopra;
di conseguenza IM 1 è condannato:
alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi;
l’esecuzione della pena detentiva viene sospesa condizionalmente, per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CP).
IM 1 è condannato a rifondere CHF 110’722.90 (centodiecimilasettecentoventidue e novanta centesimi) all’accusatrice privata ACPR 1, a titolo di risarcimento danni.
La Corte giudicante stabilirà l’importo della retribuzione del difensore d’ufficio.
IM 1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.
Spese d’istruzione sostenute (art. 326 cpv. 1 lett. d CPP): indennità interprete (lingua tedesca), intervenuto in occasione dell’interrogatorio dell’accusatore privato tenutosi in data 18.07.2014, per un totale di CHF 275.--.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico,
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:30 alle ore 15:00.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
La Presidente evidenzia come a fronte dello scritto 6 luglio 2017 dell’avv. RAAP 1, patrocinatore di ACPR 1, si renda necessario adeguare gli importi indicati nell’AA.
In particolare, la Presidente propone di indicare:
punto 1 del per avere dell’atto di accusa: essendo precisato che, nel frattempo, l’imputato ha potuto restituire alla ACPR 1 la somma di CHF 21'273.30
punto 2 del dispositivo: IM 1 è condannato a rifondere CHF 109'229.90 all’accusatrice privata ACPR 1, a titolo di risarcimento danni.
Inoltre, la Presidente propone di stralciare il punto 5 del dispositivo, ritenuto come non sia la corretta sede per l’indicazione delle spese d’istruzione.
Le parti danno il loro consenso alle modifiche proposte dalla Presidente.
Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;
accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;
ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;
considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;
considerato che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG; 135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22 TG sulle spese;
decreta: 1. L’atto di accusa n. 66/2017 del 24.04.2017 contro IM 1 con le relative proposte è approvato, con le seguenti modifiche:
punto 1 del per avere (p. 1 delle proposte): “essendo precisato che, nel frattempo, l’imputato ha potuto restituire alla ACPR 1 la somma di CHF 21'273.30,”
punto 2 del dispositivo (p. 2 delle proposte): “IM 1 è condannato a rinfodere CHF 109'229.90 all’accusatrice privata ACPR 1, a titolo di risarcimento danni.”
punto 5 del dispositivo (p. 3 delle proposte): stralciato
La tassa di giustizia di fr. 500.- e i disborsi sono posti a carico del condannato.
Le spese per la difesa d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato.
3.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario Fr. 2'640.00
spese Fr. 375.30
IVA Fr. 241.20
totale Fr. 3'256.50
3.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di Fr. 3'256.50 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Comunicazione a: -
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 82.80
fr. 782.80
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Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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