AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.1
Data decisione, Autorità: 17.04.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00001
Lugano 17 aprile 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no. DI.97.00210 della Pretura del distretto di Bellinzona - promossa con istanza 18 agosto 1997 da
__________ rappr. __________
contro
rappr.
con cui l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 15’970.- oltre interessi a titolo di pretese salariali;
domanda avversata dal convenuto, il quale ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore con sentenza 16 dicembre 1997 ha accolto limitatamente alla somma di fr. 8’175.45 più interessi;
appellante il convenuto con atto di appello 29 dicembre 1997 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
richiamato il decreto 5 gennaio 1998 con cui il presidente di questa Camera ha concesso al gravame l’effetto sospensivo richiesto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Il 3 luglio 1995 __________ venne assunto da __________ in qualità di cameriere presso il ristorante “__________ ” a __________: il contratto (doc. 1), di durata indeterminata, prevedeva una remunerazione mensile di fr. 3’300.- lordi.
In data 16 novembre 1996 il dipendente è stato licenziato con effetto immediato.
B. Con istanza 18 agosto 1997 il lavoratore ha contestato siccome ingiustificato il provvedimento adottato nei suoi confronti ed ha chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento di fr. 15’970.- oltre interessi, corrispondenti al salario di novembre e dicembre 1996 (fr. 6’600.-), alle tredicesime 1995 e 1996 (fr. 3’300.-), ai giorni festivi non pagati (fr. 660.-), all’indennità per vestiario (fr. 900.-) e ai giorni di riposo non goduti (fr. 4’510.-).
C. Il convenuto si è opposto all’istanza, rilevando come il licenziamento fosse del tutto giustificato; se, per ipotesi, anche non lo fosse, l’istanza andava comunque respinta per altri motivi: in effetti, a suo dire, il contratto era già stato disdetto con effetto al 30 novembre 1996, data della scadenza del permesso di dimora dell’istante, per cui a quest’ultimo spettava semmai solo il salario di novembre, somma che tuttavia era ampiamente compensata dagli importi versati dal datore di lavoro all’UEF (fr. 1’200.-), dagli anticipi percepiti dal dipendente stesso (fr. 4’288.20), come pure dagli importi da lui ricevuti a titolo di indennità per disoccupazione.
D. Con sentenza 16 dicembre 1997 il Pretore ha accolto l’istanza limitatamente alla somma di fr. 8’175.45 oltre interessi.
Il giudice di prime cure ha innanzitutto riconosciuto il carattere ingiustificato del licenziamento in tronco. Avendo inoltre escluso che il datore di lavoro potesse aver disdetto espressamente o tacitamente il contratto per il 30 novembre 1996, egli ha senz’altro concluso per un suo obbligo a versare a controparte il salario di novembre e dicembre 1996, le tredicesime, nonché le indennità per vestiario e per giorni festivi non goduti, per un totale di fr. 11’460.-; da tale somma andava in ogni caso dedotto l’importo di fr. 3’284.55, che l’istante aveva percepito a titolo di indennità di disoccupazione.
E. Con appello 29 dicembre 1997 il convenuto chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
L’appellante, auspicando preliminarmente l’assunzione di alcuni testimoni non ammessi dal primo giudice, ripropone innanzitutto la tesi della legittimità del licenziamento significato il 16 novembre 1996 e in subordine rileva che il 30 novembre 1996, allorché il permesso di dimora del lavoratore sarebbe venuto a scadenza, egli in ogni caso avrebbe potuto inoltrare un’ulteriore disdetta immediata. Nell’ipotesi in cui questi argomenti non trovassero accoglimento, egli pretende infine che dagli importi riconosciuti all’istante vengano dedotte le somme versate all’UEF (fr. 1’200.-) e le indennità per disoccupazione incassate dal lavoratore (fr. 3’284.55).
Considerando
in diritto
Presupposto è quindi l’esistenza di un motivo grave, cioè di un motivo che renda oggettivamente intollerabile la prosecuzione del contratto fino al normale termine di disdetta, secondo il principio generale della buona fede (art. 337 cpv. 2 CO; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo 1992, N. 2 ad art. 337 CO; DTF 111 II 245).
In linea di principio, dottrina e giurisprudenza ammettono l’esistenza di "cause gravi", tali da permettere una rescissione in tronco del contratto di lavoro ai sensi dell'art. 337 CO, quando viene commesso un atto illecito nei confronti del partner contrattuale, oppure ancora in presenza di gravi o ripetute violazioni del rapporto contrattuale.
Non si può tuttavia escludere che anche mancanze lievi possano giustificare la rescissione immediata del rapporto di lavoro: la loro ripetizione deve però portare a una situazione oggettivamente insostenibile e grave per quanto riguarda la fiducia su cui deve fondarsi il rapporto contrattuale (DTF 116 II 150; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 11. ed., Berna 1993, p. 122 e 123). Inoltre il datore di lavoro deve preventivamente aver avvertito, senza successo, il lavoratore delle conseguenze del suo agire anticontrattuale (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, in BJM 1978, p. 176; Decurtins, Die fristlose Entlassung, Muri bei Bern 1981, p. 27).
In altre parole, per l'applicazione dell'art. 337 CO, vale la regola per cui, quanto più lievi sono le infrazioni, tanto più altri elementi devono concorrere a rendere oggettivamente insostenibile la situazione fra le parti: in particolare la ripetitività e una chiara minaccia da parte del datore di lavoro (DTF 117 II 561, 116 II 150, 112 II 50; IICCA 1° febbraio 1991 in re G. SA/C.).
Le circostanze invocate per il licenziamento in tronco devono essere esaminate dal giudice secondo il suo libero apprezzamento, tenendo conto della singola fattispecie, ed in particolare in rapporto alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto, come pure al genere e alla gravità delle mancanze che hanno dato luogo al provvedimento (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 108 II 446; Rep. 1985 p. 130). Il giudice non deve inoltre prendere in considerazione il sentire soggettivo di colui che recede con effetto immediato dal contratto, bensì la situazione oggettiva venutasi a creare (Rapp, op. cit., p. 171 e segg.; Brühwiler, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berna 1978, p. 201), ed esaminare se fosse o meno impensabile esigere da colui che recede dal contratto la continuazione dello stesso sino al prossimo termine di disdetta (Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. ed., Zurigo 1991, p. 464).
2.1 L’istruttoria di causa ha effettivamente permesso di accertare che in alcuni casi l’istante ebbe discussioni con dei clienti segnatamente per il fatto che questi ultimi pretendevano di pagare ciascuno il proprio conto (teste __________), rispettivamente che all’atto di sparecchiare o comunque di deporre le stoviglie nel lavandino gli capitava spesso di rompere qualche piatto (teste __________); è pure dimostrato che in un‘occasione egli venne alle mani con un lavapiatti o comunque lo spintonò (teste __________), mentre, al di là di qualche discussione con i colleghi (teste __________), l’esistenza di insulti nei loro confronti non è stata provata, se non in un caso (teste __________); non è per contro risultato che egli in generale lavorasse male.
Stando così le cose, non vi è chi non veda come le violazioni contrattuali commesse in concreto dall’istante siano sostanzialmente di carattere lieve, per cui in base ai principi giuridici appena esposti avrebbero potuto portare a un licenziamento in tronco solo nel caso in cui fossero state ripetute dopo un chiaro avvertimento del datore di lavoro ad astenersene pena il licenziamento immediato, avvertimento che oltretutto andava comunicato in una forma tale da permettere al destinatario di comprenderne l’importanza e la gravità, ad es. mediante una convocazione ad un colloquio formale oppure con una lettera raccomandata (ICCTF 20 febbraio 1996 in re O./O.F. SA cons. 2b): sennonché agli atti non vi è assolutamente prova del fatto che il convenuto abbia formulato nei confronti del lavoratore un avvertimento di questo genere e secondo tali modalità - si riscontrano invece di semplici richiami, verbali, ad astenersi da tali comportamenti - il che già esclude la legittimità del licenziamento.
Il convenuto stesso ha inoltre provato, per atti concludenti, che le violazioni contrattuali commesse dall’istante erano del tutto marginali e comunque non tali da far venir meno il rapporto di fiducia tra le parti, tanto è vero che ancora nell’ottobre 1996, quindi poco meno di un mese prima del licenziamento, egli era senz’altro disposto a rinnovargli il permesso di dimora ed il contratto, seppur a condizioni diverse (cfr. doc. B, interrogatorio formale dell’istante ad 1).
Quanto all’episodio che il 16 novembre 1996 ha dato concretamente luogo al licenziamento, va infine rilevato che, pur essendo dimostrato che quella sera l’istante buttò ancora una volta le stoviglie nel lavandino, non è però assolutamente dato a sapere se in quel caso qualche piatto si sia effettivamente rotto (teste __________), per cui in assenza di tale prova la reazione avuta dal convenuto appare decisamente pretestuosa e comunque sproporzionata.
2.2 Contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, nemmeno torna conto sentire in questa sede i testimoni di cui il Pretore a suo tempo aveva respinto l’assunzione: le uniche circostanze che essi avrebbero dovuto riferire - l’appellante non ha in effetti accennato quali altri fatti questi testi avrebbero potuto riportare - cioè che l’istante aveva litigato sulle modalità di pagamento del conto sono in effetti già state provate in altro modo.
Mentre la tesi sollevata in subordine dall’appellante, secondo cui il 30 novembre 1996, alla scadenza del permesso di dimora del lavoratore, egli avrebbe potuto inoltrare un’ulteriore disdetta immediata, ciò che escluderebbe la retribuzione del salario del mese di dicembre 1996, è manifestamente irricevibile, siccome sollevata per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), in merito all’esistenza di una disdetta ordinaria con effetto al 30 novembre 1996, questione sollevata nel gravame in due sole righe, valgono le pertinenti argomentazioni esposte dal giudice di prime cure (cons. 3) - per altro nemmeno contestate dall’appellante - a cui si può pertanto tranquillamente far riferimento.
L’appellante chiede infine che dal credito riconosciuto alla controparte vengano dedotti fr. 1’200.- da lui direttamente versati all’UEF nonché fr. 3’284.55 relativi alle indennità di disoccupazione percepite dall’istante. A torto.
Mentre il Pretore nel primo giudizio ha già tenuto conto della trattenuta relativa all’indennità di disoccupazione che di conseguenza non può essere riconosciuta un’altra volta, la deduzione di fr. 1’200.- è chiaramente infondata: la trattenuta di fr. 200.- operata per 6 mesi (doc. 4) è infatti compensata dal fatto - mai messo in dubbio - che il datore di lavoro in quel medesimo periodo ha versato al dipendente fr. 200.- al mese in meno di quanto previsto a contratto.
Non si prelevano né tassa di giustizia, né spese (art. 343 cpv. 3 CO, 417 lett. e CPC), né si assegnano ripetibili alla parte appellata che non ha presentato osservazioni all’appello.
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello 29 dicembre 1997 di __________ è respinto.
II. Non si prelevano né tasse né spese, né si assegnano ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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