AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.301
Data decisione, Autorità: 15.04.1998, IICCA
Incarto n. 12.97.00301
Lugano 15 aprile 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa appellabile OA.97.90 della Pretura di Mendrisio-Sud, promossa con petizione 18 settembre 1997 da
rappr.
contro
rappr.
con cui l’attore ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 54’000.-- oltre accessori;
Azione respinta in ordine dal Segretario assessore, che con sentenza 18 novembre 1997 l’ha dichiarata irricevibile;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 15 dicembre 1997 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di dichiarare ricevibile la petizione;
Mentre i convenuti con osservazioni 27 gennaio 1998 postulano la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Con sentenza dell’11 marzo 1997 questa Camera ha respinto l’appello del qui attore contro la decisione pretorile 13 febbraio 1997 che aveva dichiarato irricevibile l’azione di disconoscimento da lui introdotta il 15 luglio 1996 per la mancata preventiva effettuazione del tentativo di conciliazione.
Nei considerandi della sentenza di questa Camera si leggeva testualmente che:
“l’attore non è decaduto dal suo diritto d’iniziare l’azione di disconoscimento del debito poiché il termine supplementare dell’art. 139 CO -che nel caso specifico è di soli 10 giorni- è riservato al debitore anche quando la sua azione è stata introdotta in modo irrito”
B. Nonostante il chiaro testo del cennato considerando, l’attore il 21 marzo 1997 ha formulato “prudenzialmente” (petizione, punto 1c, pag. 2) istanza di conciliazione avanti al competente ufficio di __________, ma già il 22 marzo 1997, e perciò -evidentemente- prima di avere effettuato il tentativo di conciliazione, egli ha inoltrato l’azione di disconoscimento.
C. Il 28 aprile 1997, statuendo sull’istanza 21 marzo, l’Ufficio di conciliazione ha accertato la mancata intesa, mentre la Pretura il 20 giugno 1997 ha ribadito l’esigenza di un esperimento di conciliazione che preceda l’avvio della procedura giudiziaria, e ha perciò nuovamente dichiarato prematura l’azione giudiziaria, accordando comunque all’attore nei considerandi un nuovo termine di 10 giorni ex art. 139 CO per l’avvio della procedura di disconoscimento.
D. L’attore in data 1° luglio 1997 ha chiesto un nuovo tentativo di conciliazione, il 15 settembre è stata constatata la mancata intesa e il 18 settembre 1997 egli ha introdotto la petizione in rassegna.
E. Nel giudizio 18 novembre 1997, qui impugnato, il Segretario assessore ha ritenuto tempestiva la richiesta di esperimento di conciliazione del 21 marzo 1997 ed invece prematura l’azione di disconoscimento del 22 marzo 1997.
Dopo la sentenza 20 giugno 1997 l’attore avrebbe dovuto introdurre entro i 30 giorni non già una nuova richiesta di conciliazione, ma la causa di disconoscimento. L’istanza di conciliazione del 1° luglio 1997 avrebbe perciò costituito un inutile doppione, così che sarebbe stato mancato il termine utile per l’introduzione dell’azione di disconoscimento, con il che quella proposta il 18 settembre 1997 sarebbe tardiva.
F. Delle argomentazioni del ricorrente -che con appello del 15 dicembre 1997 postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere la ricevibilità della petizione- e di quelle dei resistenti -che propongono a giudizio la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
A torto.
L’obbligo della procedura di conciliazione riguarda perciò anche i casi di azione di disconoscimento del debito conseguenti alla procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione (II CCA 11 marzo 1997 tra queste parti, 3 aprile 1995 in re A. snc/I. SA, 11 gennaio 1995 in re E. SA/P., 16 dicembre 1994 in re F. SA/A.G. SA; Jdt. 1994, III, pag. 24 e nota a pag. 27; Droit du bail, 1993, 31, n. 8; Roberti, Rechtsöffnungsverfahren-Mietrechtliches Schlichtungsverfahren in: mp 1994, pag. 115; MRA 1995, pag. 104; Cocchi, Uffici di conciliazione e qualche questione inconciliabile....., Il Ticino e il diritto, CFPG 1997, pag. 293 e seg.), che sono di conseguenza anch’essi soggetti alle norme procedurali di cui agli art. 274 e segg. CO.
Tali norme sono di conseguenza preposte, ad esclusione di ogni altra norma procedurale, alla disciplina di tutte le procedure in materia di affitto e di locazione di locali d’abitazione e commerciali, eccezion fatta per lo sfratto dei conduttori regolato dagli art. 506 e segg. CPC, e perciò anche dell’azione di disconoscimento relativa a canoni di locazione.
La contraddizione è tuttavia solo apparente, e va comunque risolta in favore dell’applicabilità degli art. 404 e segg. CPC.
In primo luogo queste norme costituiscono lex specialis, e sono quindi preferibile alla norma generale della LEF, e ciò a maggior ragione se si considera che tali norme particolari sono state emanate in risposta ad un preciso precetto del legislatore federale, ancorato in norme -i prefati art. 274 e 274d cpv. 1 CO- che a loro volta costituiscono lex specialis nei confronti dell’art. 83 LEF, con il che il rispetto del principio della specialità appare ineccepibile anche dal punto di vista della forza derogatoria del diritto federale nei confronti di quello cantonale.
Secondariamente siffatta soluzione è preferibile anche dal profilo dell’unità della materia, in quanto mal si comprenderebbe il motivo per cui la sola procedura di disconoscimento tra quelle attinenti al rapporto di locazione debba sottrarsi alla specifica procedura riservatale dal legislatore, oltretutto dopo essersi anch’essa sottomessa all’esigenza del tentativo di conciliazione.
Inoltre va considerato che l’indicazione dell’art. 83 cpv. 2 LEF della procedura “ordinaria” non intende essere un immediato riferimento alla procedura ordinaria del nostro codice di rito (art. 165-290 CPC), ma va piuttosto inteso in contrapposizione alla procedura sommaria e a quella accelerata (DTF 122 III 91 e segg., consid. 2b a pag. 94), e in tal senso occorre rimarcare che gli art. 404 e segg. CPC non appartengono sistematicamente né alla procedura sommaria, né a quella accelerata, ma costituiscono una procedura speciale a sé stante, da intendersi quale procedura ordinaria per le cause in materia di locazione, di modo che anche da questo punto di vista il tenore dell’art. 83 LEF non appare inconciliabile con l’attribuzione alla procedura speciale dell’azione di disconoscimento del debito (cfr. per la stessa soluzione, Cocchi, op.cit., pag. 294).
L’intimazione del giudizio datato 18 novembre 1997 è in realtà avvenuta il successivo 3 dicembre, così che il termine per l’appello ha iniziato a decorrere il 4 dicembre e sarebbe scaduto domenica 14 dicembre, con il che esso è stato riportato al 15 dicembre 1997, data di introduzione del gravame, che è pertanto tempestivo.
6.1 Avendo questa rammentato che il corretto modo di introdurre un’azione di disconoscimento in materia di locazione esige che essa sia preceduta da un’istanza di conciliazione, la relativa istanza inoltrata dall’attore il 21 marzo 1997 non era affatto “prudenziale”, ma costituiva la necessaria premessa per la ricevibilità dell’azione di disconoscimento del debito.
6.2 Di conseguenza era senza dubbio prematura l’azione giudiziaria inoltrata il 22 marzo 1997, essendo l’attore in pratica incorso nel medesimo errore già sanzionato in precedenza, e pertanto è a giusta ragione che la Pretura nel giudizio 20 giugno 1997 ne ha accertato l’irricevibilità. Dai considerandi di quel giudizio (doc. T) si evince comunque l’assegnazione di un nuovo termine ex art. 139 CO per il corretto avvio dell’azione di disconoscimento.
6.3 Questa volta l’attore ha agito correttamente, avendo egli instato in data 1° luglio 1997 per il tentativo di conciliazione, ed avendo egli avviato l’azione giudiziaria il 18 settembre 1997, ovvero entro i 30 giorni dall’accertamento della mancata intesa avvenuto all’udienza del 15 settembre.
6.4 E’ perciò errato il giudizio impugnato, ed inoltre in palese contraddizione con quello del 20 giugno 1997, laddove rimprovera all’attore di avere nuovamente chiesto il tentativo di conciliazione invece di procedere direttamente nell’azione di disconoscimento, in quanto così facendo egli sarebbe incorso per la terza volta nell’errore commesso a due riprese.
La tassa e le spese del primo giudizio rimangono a carico dello Stato, senza attribuzione di ripetibili, non avendo il giudizio incidentale causato dispendio supplementare alle parti.
Le spese della procedura di appello sono per contro a carico dei convenuti, che a torto si sono opposti al gravame e che di conseguenza sono da ritenere soccombenti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 15 dicembre 1997 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 18 novembre 1997 della Pretura di Mendrisio-Sud, è riformata nel modo seguente:
E’ accertata la ricevibilità della petizione 18 settembre 1997 di __________
La tassa di giustizia di fr. 300.-- e le spese sono a carico dello Stato.
Non si assegnano ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 280.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 300.--
già anticipati dall’appellante, sono a carico dei convenuti in solido, che rifonderanno all’attore, pure in solido, complessivi fr. 500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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