AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.300
Data decisione, Autorità: 15.04.1998, IICCA
Incarto n. 12.97.00300
Lugano 15 aprile 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.28 della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con petizione 20 ottobre 1995 da
__________) rappr.
contro
rappr.
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 26’253.15 oltre accessori;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 45’600.-- oltre interessi;
Il Pretore con sentenza 18 novembre 1997 ha respinto sia la petizione che la riconvenzionale;
Appellante il convenuto, che con atto di appello con richiesta di assistenza giudiziaria del 10 dicembre 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la riconvenzionale;
Mentre l’attrice con osservazioni del 20 gennaio 1998 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
Posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice procede nei confronti del convenuto, ai tempi suo rappresentante di vendita, per l’incasso di fr. 26’253.15 oltre interessi, pari alla metà della perdita subita in conseguenza di forniture alla fallita __________, quota che il convenuto si sarebbe impegnato a rifondere all’attrice.
B. Il convenuto si è opposto alla petizione sostenendo la falsità del documento contenente il suo asserito impegno (doc. F) e contestando comunque che esso possa produrre effetti nei suoi confronti.
Sarebbe piuttosto il convenuto ad essere creditore dell’attrice della somma di lire 60’000’000 oltre interessi per provvigioni, importo per il quale gli sarebbero stati rilasciati tre assegni bancari che egli non avrebbe tuttavia mai potuto incassare e oggetto della domanda riconvenzionale.
C. L’attrice ha contestato il fondamento della domanda riconvenzionale sostenendo di avere già pagato la somma in questione.
D. Il Pretore nel giudizio impugnato ha respinto l’eccezione di falso relativa al doc. F, ma l’ha ritenuto una fideiussione, e come tale inefficace nei confronti del convenuto per vizio di forma, dal che la reiezione della pretesa principale.
Pure infondata sarebbe la domanda riconvenzionale, dovendosi effettivamente imputare sul credito del convenuto i pagamenti per il medesimo ammontare complessivo effettuati dall’attrice.
E. Con l’appello in rassegna, per il quale egli chiede il beneficio dell’assistenza giudiziaria, il convenuto postula la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la domanda riconvenzionale.
Nonostante l’avvenuto pagamento di lire 60’000’000, pacificamente ammesso dall’appellante, l’attrice sarebbe nondimeno debitrice di tale importo, avendo il pagamento riguardato altre provvigioni, che non concernevano i noti assegni.
Ciò risulterebbe dalla petizione a suo tempo introdotta dall’attrice nei confronti di __________ (doc. A), in cui essa ammetteva l’esistenza del debito in questione ma pretendeva di estinguerlo mediante compensazione con il debito della cennata società anonima, compensazione in realtà non opponibile all’appellante.
F. Delle osservazioni 20 gennaio 1998 dell’attrice, che conclude per la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Dovendo l’ammissione essere ritenuta nella sua globalità (art. 196 CPC), si devono ritenere anche l’avvenuto pagamento di anticipi per lire 69’000’000 ed una deduzione di lire 8’680’000 in pagamento della fattura 14 dicembre 1993, così che il credito residuo dell’appellante si attesta a lire 60’246’251 (doc. A, ibidem).
La questione, come si vedrà, può tuttavia rimanere irrisolta, dovendosi per altro motivo comunque respingere la pretesa del convenuto.
“Con questa dichiarazione il sottoscritto sig__________ autorizza la __________ a trattenere il mio credito per provvigioni del contratto esclusivo mondiale con le forniture fatte e future alla ditta __________, CH - 6616 __________
Per eventuali pagamenti non fatti dai clienti da me contattati rispondo personalmente del 50% dell’importo delle fatture non pagato.”
Il Pretore, dopo avere rettamente individuato l’applicabilità del diritto svizzero per la valutazione giuridica del documento in questione, ha concluso per l’esistenza di una fideiussione, nulla per vizio di forma.
Si tratta di una valutazione che non può essere condivisa.
3.1 Si deve avantutto considerare che le parti hanno concordemente affermato che il convenuto era un “rappresentante” dell’attrice (petizione, punto 2, pag. 2; appello, punto 1, pag. 1).
Con ciò esse non hanno tuttavia inteso affermare che egli agiva in qualità di organo o procuratore dell’attrice ma si deve piuttosto intendere -secondo la comune esperienza, il contenuto dei documenti in atti ed in particolare il riconoscimento in suo favore di provvigioni di vendita- che egli svolgeva per conto dell’attrice l’attività di agente ai sensi degli art. 418a e segg. CO.
Con questa premessa riguardante la natura dei rapporti esistenti tra le parti, la seconda parte della suddetta “autorizzazione” doc. F non può essere intesa come una fideiussione si sensi degli art. 492 CO, ma è invece un patto di delcredere ai sensi dell’art. 418c cpv. 3 CO, per la cui validità è sufficiente la forma scritta e mediante il quale il convenuto si è in concreto assunto l’impegno di rispondere parzialmente del pagamento delle merci vendute per suo tramite.
3.2 Nemmeno la prima parte della cennata ”autorizzazione” costituisce una fideiussione, risiedendo il primario significato giuridico di quell’atto nell’autorizzazione da parte del convenuto ed in favore dell’attrice alla compensazione del suo credito per provvigioni con i debiti per forniture eseguite o da eseguire della __________ Del resto, quand’anche si volesse considerare preminente ai fini della valutazione giuridica il risultato economico conseguito con tale atto di disposizione consistente nella prestazione di una garanzia per i debiti della __________, avremmo anche in questo caso, come al punto precedente, la valida pattuizione in forma scritta di un patto di delcredere e non una fideiussione nulla per la mancanza della forma dell’atto pubblico.
L’appellante contesta l’ammissibilità materiale di questo computo, sostenendo che si tratterebbe una compensazione infondata per effetto della nullità del doc. F, censura che, come si è visto, è però priva di consistenza.
Egli solleva inoltre l’argomento formale secondo cui le risultanze del processo tra l’attrice e __________ non gli sarebbero opponibili non essendogli stata denunciata la lite.
A torto.
In assenza di denuncia di lite non si è infatti verificato l’effetto di cui all’art. 55 CPC (in virtù del rinvio di cui all’art. 60 CPC), e perciò il convenuto mantiene il diritto di contestare le risultanze di quel processo.
Ciò non significa tuttavia che le risultante di quel processo siano del tutto prive di rilevanza: al contrario, esse, come si è detto, costituiscono comunque una rilevante prova dell’esattezza del loro contenuto al punto, per quanto riguarda la sentenza cresciuta in giudicato, da doversene presumere l’esattezza, così che spettava semmai al convenuto di dimostrare la concretezza delle proprie contestazioni alle risultanze di quella procedura.
A non averne dubbi, ciò non è avvenuto, essendosi egli limitato ad addurre, a torto e in forma apodittica, la carenza di forza probante delle risultanze di quel procedimento (appello, punti 2 e 3, pag. 3), senza tuttavia fornire alcun elemento concreto suscettibile anche solo di sollevare l’ombra di un dubbio circa l’esistenza di un credito dell’attrice di lire 108’158’800 nei confronti di __________ da compensare con il suo credito per provvigioni, che perciò è in ogni caso irrimediabilmente estinto.
Ne segue la reiezione del gravame, del tutto infondato e come tale privo fin dall’inizio di qualsiasi possibilità di esito favorevole, il che determina anche la reiezione della domanda di assistenza giudiziaria in applicazione dell’art. 157 CPC.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 10 dicembre 1997 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’attrice fr. 2’500.-- per ripetibili di appello.
III. L’istanza di assistenza giudiziaria 10 dicembre 1997 di __________ è respinta.
IV. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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