AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.297
Data decisione, Autorità: 04.05.1998, IICCA
Incarto n. 12.97.00297
Lugano 4 maggio 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.519 della Pretura del Distretto di Bellinzona, promossa con petizione 2 settembre 1996 da
__________ rappr. __________
contro
__________ rappr. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 8’812.-- oltre accessori a titolo di onorario del mandatario;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 18 novembre 1997 ha accolo;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 10 dicembre 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingre la petizione;
Appello sul quale l’attore non si è espresso.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo quanto narrato in petizione, l’attore, medico dentista, avrebbe prospettato alla convenuta tre varianti di intervento, indicando per la più onerosa un costo di fr. 41’690.--, per la meno costosa una spesa di fr. 14’950.--, mentre la terza, poi scelta dalla convenuta, senza che se ne specificasse il costo avrebbe costituito una soluzione intermedia rispetto alle prime due.
Per le sue prestazioni l’attore avrebbe emesso una nota onorari di complessivi fr. 22’812.25, rimasta impagata per i fr. 8’812.-- oltre interessi oggetto della causa.
B. La convenuta si è opposta alla pretesa sostenendo che l’attore le avrebbe sottoposto solo due tipi di intervento, e che lei avrebbe scelto quello il cui costo sarebbe stato preventivato in fr. 14’950.--, importo da lei pagato, così che nulla sarebbe dovuto al procedente.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’applicabilità alla fattispecie delle norme del CO sul contratto di mandato, ha rilevato che l’istruttoria avrebbe dimostrato l’avvenuta esecuzione di lavori supplementari rispetto a quelli previsti dal preventivo più economico, esecuzione approvata dall’attrice nella consapevolezza che essi avrebbero comportato un maggior costo, ancorché non quantificato.
Stante la correttezza della nota onorari allestita dall’attore, ne conseguirebbe l’accoglimento della sua pretesa.
D. Con l’appello la convenuta chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione, sostenendo che dalla deposizione della teste __________ sulla quale il Pretore ha in pratica fondato la sentenza, non risulterebbe l’accordo delle parti su di un inesistente terzo preventivo.
La convenuta sarebbe sì stata informata dell’esecuzione di lavori supplementari, ma non del loro costo, così che l’attore sarebbe in pratica venuto meno all’obbligo contrattuale da lui assunto di informare la paziente di un eventuale sorpasso dei costi di oltre il 15%, e un eventuale accordo circa un superamento dei costi di tale entità non potrebbe perciò essere desunto. L’attore, inoltre, non avrebbe dimostrato il fondamento della sua pretesa, che sarebbe di conseguenza comunque da respingere.
E. L’attore non ha presentato osservazioni all’appello.
Considerato
in diritto:
La norma impone alla parte convenuta un preciso onere processuale, consistente nella puntuale contestazione delle argomentazioni di fatto e di diritto della parte avversaria, sotto pena dell’ammissione di quelle circostanze sulle quali non sia stata presa esplicitamente posizione per confutarle con le proprie argomentazioni. Questo implica che delle contestazioni espresse in forma generica o globale, come è ad esempio il caso della sola affermazione di contestare riferita ad interi punti dell’allegato avversario, non soddisfa per costante giurisprudenza le esigenze di cui all’art. 170 cpv. 2 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 170, n. 2 e 3; II CCA 25 agosto 1997 in re P. SA/P.), senza che in tale rigore processuale possa essere ravvisato eccesso di formalismo (ICCTF 28 luglio 1997 in re D. SA/R. SA, consid. 5b).
A torto la convenuta nell’appello (punto 18, pag. 8) invoca il punto 4 della sua risposta, non figurandovi -a meno di non travisare arbitrariamente il significato letterale di quanto ivi esposto- alcuna presa di posizione, e perciò nemmeno alcuna contestazione, relativamente all’importo fatturato dall’attore.
__________, e quindi irrilevanti, sono per contro le contestazioni in merito sollevate solo con le conclusioni, contestazioni che non vi è perciò motivo di approfondire.
Premesso che il Pretore secondo l’art. 90 CPC gode di un ampio margine di apprezzamento nella valutazione delle prove offerte dalle parti, le conclusioni alle quali il primo giudice è giunto sulla scorta delle dichiarazioni della teste -consenso della convenuta all’esecuzione dei lavori supplementari, comunicazione da parte dell’attore del fatto che essi avrebbero comportato un non precisato maggiore onere rispetto a quanto preventivato e consapevolezza ed accettazione di questa circostanza da parte della convenuta- possono senz’altro essere confermate.
L’incongruenza segnalata dalla ricorrente tra la deposizione della teste e l’affermazione di petizione dell’esistenza di un terzo preventivo, o il rilievo del fatto che la teste non avrebbe assistito a discussioni circa i costi dei lavori supplementari non inficiano infatti la validità dei predetti riscontri nella misura in cui permettono di inferire l’esistenza di un accordo tra le parti in merito all’esecuzione dei lavori effettivamente svolti contro un onorario da determinarsi, ed in concreto rimasto processualmente incontestato.
La censura è evidentemente riferita alla corrispondente dicitura figurante in calce al preventivo doc. A, e non può essere considerata per il motivo che la sua validità era necessariamente riferita all’esecuzione degli stessi lavori figuranti su quel preventivo.
Essa va cioè restrittivamente intesa nel senso che se quegli stessi lavori previsti dal doc. A fossero costati oltre il 15% in più dell’importo previsto l’attore avrebbe dovuto darne avviso alla paziente, ma essa non può invece valere per il caso dell’esecuzione di lavori più onerosi, costituenti un aliud rispetto a quelli preventivati.
Ne consegue la reiezione del gravame ai sensi dei considerandi.
Le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre non si attribuiscono ripetibili all’attore che non ha presentato osservazioni all’appello.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 10 dicembre 1997 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster