AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.296
Data decisione, Autorità: 12.03.1998, IICCA
Incarto n. 12.97.00296
Lugano 12 marzo 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa per mercedi e salari DI.97.179 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con istanza 11 luglio 1997 da
__________ rappr. __________
contro
__________ rappr. __________
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 8’611.20 oltre interessi, domanda aumentata a fr. 13’275.60 e poi a fr. 19’956.50 in corso di causa;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il Pretore con sentenza 28 novembre 1997 ha respinto;
Appellante l’istante, che con atto di appello 10 dicembre 1997 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere l’istanza per fr. 19’956.50 oltre interessi;
Mentre la convenuta con osservazioni 19 dicembre 1997 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. L’istante è stato alle dipendenze della convenuta dal 1° giugno al 31 ottobre 1996 per lavorarvi in qualità di muratore.
A partire dal 21 agosto 1996 egli è stato inabile al lavoro in conseguenza di malattia.
L’assicuratrice del datore di lavoro gli ha corrisposto delle indennità giornaliere a copertura del mancato guadagno fino a concorrenza di 180 giorni dopo il termine del rapporto di lavoro, ovvero fino al 29 aprile 1997, sostenendo che quella sarebbe la copertura massima prevista dalle condizioni di assicurazione nel caso di cessazione del rapporto d’impiego.
B. Con l’istanza 11 luglio 1997 __________ sostiene che siffatta limitazione sarebbe in contrasto con quanto previsto dal __________) di categoria, e di conseguenza la convenuta dovrebbe rispondere del mancato pagamento da parte dell’assicuratrice.
Essa dovrebbe pertanto versargli le indennità a partire dal 30 aprile 1997, per complessivi fr. 8’611.20 a quel giorno.
All’udienza di discussione del 18 agosto 1997 la convenuta si è opposta all’istanza, eccependo preliminarmente l’incompetenza funzionale del giudice adito trattandosi di vertenza assicurativa e non civile, e sostenendo per il resto di avere assicurato il proprio dipendente secondo le disposizioni del __________.
C. L’istante in corso di causa, perdurando la sua malattia, ha aumentato la propria pretesa dapprima a fr. 13’275.60 ed in seguito a fr. 19’956.50 oltre interessi in considerazione della scadenza di ulteriori indennità in suo favore.
La convenuta ha invece mantenuto le proprie tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha respinto l’eccezione di incompetenza ritenendo il litigio conseguente a contratto di lavoro, e ha altresì respinto l’istanza argomentando che non sarebbe emersa la non conformità al __________ del contratto di assicurazione collettiva stipulato dalla convenuta per i propri dipendenti, mentre non sarebbe oggetto della presente procedura la questione a sapere se l’assicuratrice abbia o meno applicato a buon diritto le proprie condizioni generali o le norme del __________
E. Delle argomentazioni dell’appellante -che chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere l’istanza per fr. 19’956.50 oltre interesse- e di quelle della resistente -che conclude per la reiezione del gravame- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
La disposizione summenzionata è stata emanata nell’interesse del lavoratore ed è relativamente imperativa (Schönenberger/Stählin, Zürcher Kommentar, n. 54 ad art. 324a CO; 362 CO). Degli accordi che derogano a tale regime sono quindi validi unicamente se prevedono delle prestazioni almeno equivalenti in favore del lavoratore.
Nella pratica i datori di lavoro fanno uso di questa possibilità concludendo delle assicurazioni d’indennità giornaliera per malattia a favore dei propri lavoratori (Schönenberger/Stählin, op. cit., n. 54 ad art. 324a CO; ; Streiff/v. Känel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, n. 13 ad art. 324a/b CO, Brühwiler, Kommentar, art. 324a CO, p. 164). Beneficiario della prestazione assicurativa è in genere il lavoratore (Brühwiler, op. cit., art. 324a CO, p. 164).
L’affiliazione a un’assicurazione di indennità giornaliera per malattia può avvenire nella forma di un’assicurazione individuale o di un’assicurazione collettiva; in quest’ultimo caso il lavoratore ha un diritto proprio verso l’assicuratore ai sensi dell’art. 87 LCA (DTF 122 V 83, 120 V 42; Streiff/v. Känel, op. cit., n. 13 ad art. 324a/b CO; Duc, Les assurances sociales en suisse, p. 107 e seg.; Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, p. 175).
Questo anche quando il contratto di assicurazione prevede che le indennità giornaliere debbano essere versate al contraente: una simile disposizione contrattuale regola infatti solo le modalità di pagamento delle indennità giornaliere e non pregiudica in nessun modo i diritti del lavoratore, che rimane il reale beneficiario (DTF 122 V 83).
Vi è equivalenza quando le prestazioni assicurative coprono almeno l’ammontare del salario minimo prescritto dall’art. 324a cpv. 2 CO (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 13. ed., p. 84). Per un tale esame bisogna considerare la durata, l’ammontare delle prestazioni assicurative e la quota di partecipazione ai premi del datore di lavoro (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 36 ad art. 324a CO). Secondo la giurisprudenza e la dottrina, il versamento di indennità giornaliere pari al 60-80% del salario per 720 giorni in un periodo di 900 giorni dà una copertura equivalente a quella legale (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 36 ad art. 324a CO; Brühwiler, op. cit., art. 324a CO, p. 168). In effetti, anche se le indennità giornaliere coprono solo l’80% del salario, esse sono versate per un periodo molto più lungo di quello legalmente prescritto (Brühwiler, op. cit., art. 324a CO, p. 166).
Rimane ovviamente riservato il caso in cui il datore di lavoro si sia impegnato, per contratto individuale o collettivo, a corrispondere al dipendente impossibilitato a lavorare delle prestazioni maggiori rispetto a quelle garantite dall’art. 324a CO.
La natura di reddito sostitutivo vale anche per le indennità giornaliere versate dall’assicurazione dopo l’eventuale cessazione del rapporto di lavoro (II CCA citata), il che non è tuttavia evidente dal momento che la fine del contratto di lavoro ha per principio l’effetto di liberare le parti dai propri obblighi: il lavoratore non è più tenuto a lavorare e il datore di lavoro non deve più pagare il salario (Tercier, Les contrats spéciaux, 2. edizione, 1995, n. 2937).
Si deve tuttavia ritenere, come si è detto, che quando il contratto di assicurazione prevede il versamento di indennità giornaliere inferiori al salario pieno, il fatto che queste vengono versate per un periodo più lungo di quello previsto dalla legge garantisce l’equivalenza di prestazione necessaria per poter derogare all’art. 324a CO (Brühwiler, op. cit., art. 324a CO, p. 166).
Ne consegue che le indennità giornaliere versate da un’assicurazione malattia devono essere parificate a un salario per tutta la durata del periodo di protezione previsto dal contratto di assicurazione. Anche la giurisprudenza ha avuto modo di specificare che le indennità giornaliere pagate sulla base di un’assicurazione infortuni obbligatoria sono da assimilare ad un salario per il periodo di tempo coperto dall’assicurazione (JAR 1993, p. 152 e segg.). A questo si aggiunge che secondo la dottrina, qualora sia stata contratta un’assicurazione per perdita di salario in caso di malattia che prevede il pagamento di indennità giornaliera per un certo periodo, la durata del loro versamento non dovrebbe dipendere dalla dissoluzione dei rapporti di lavoro (Gnaegi, op. cit., p. 289 e seg.).
Da questi principi discende che è senza dubbio a torto che il Pretore ha omesso di verificare la congruità della copertura assicurativa alla luce degli accordi contrattuali e la correttezza dell’operato della __________ quale assicuratrice della convenuta, essendo eventuali inadempienze direttamente ascrivibili alla datrice di lavoro, trattandosi in definitiva della questione del pagamento del salario dell’istante.
L’art. 64 cpv. 1 __________ impone all’impresa l’obbligo di stipulare per i lavoratori assoggettati al contratto un’assicurazione collettiva che, per il caso di malattia, garantisca un’indennità giornaliera dell’80% dell’ultimo salario versato.
L’art. 64 cpv. 3 __________, che stabilisce nei dettagli i limiti della copertura, non conferisce alcun esplicito diritto a indennità giornaliere per il caso di cessazione del rapporto di impiego, limitandosi a prevedere (cifra h) la possibilità per il lavoratore di mantenere l’assicurazione in qualità di assicurato individuale.
Le linee direttive concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera di malattia per il settore dell’edilizia principale del 20 dicembre 1994 (definite dalle parti e dal Pretore “appendice 10” al __________) stabiliscono invece in forma esplicita che il diritto alle prestazioni si estingue con l’uscita dalla cerchia degli assicurati collettivo (art. 8 lit. a), ovvero con la cessazione del rapporto di lavoro.
Per tale eventualità l’art. 9 cpv. 2 delle Linee direttive dispone che l’assicurato può passare all’assicurazione individuale dell’organismo che gestisce l’assicurazione collettiva senza un nuovo esame del suo stato di salute, il premio sarà in tal caso calcolato tenendo conto dell’età dell’assicurato al momento della stipulazione del contratto in assicurazione collettiva.
Non risulta perciò secondo il __________ un obbligo immediato dell’assicuratore (e perciò del datore di lavoro) all’erogazione di indennità giornaliere dopo la fine del rapporto di lavoro, ma solo il dovere di consentire all’ex dipendente di affiliarsi come assicurato individualmente.
Il riscontro è tuttavia negativo.
L’art. 8 cifra 3 delle CGA stabilisce infatti che se al momento dell’uscita dalla cerchia degli assicurati il dipendente percepiva delle prestazioni, queste vengono garantite ancora per al massimo 180 giorni, il che è in concreto puntualmente avvenuto.
Non può che seguirne la reiezione del gravame.
Non si prelevano tasse o spese.
Le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 10 dicembre 1997 di __________ è respinto.
II. Non si prelevano tasse o spese per la procedura di appello.
L’istante rifonderà alla convenuta fr. 300.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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