AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.292
Data decisione, Autorità: 25.05.1998, IICCA
Incarto n. 12.97.00292
Lugano 25 maggio 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.546 della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con petizione 25 settembre 1996 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 37’297.-- oltre accessori in conseguenza del contratto di lavoro, domanda ridotta a fr. 29’217.50 oltre accessori incorso di causa;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 7 novembre 1997 ha accolto per fr. 22’971.-- oltre interessi;
Appellante la convenuta, che con appello del 2 dicembre 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni dell’11 febbraio 1998 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice ha lavorato per la convenuta quale direttrice del suo centro di formazione di Bellinzona dal 1° aprile 1987 al 31 marzo 1995, data in cui è andata in pensione all’età di 62 anni.
Essa sostiene di non avere goduto di complessivi 109 giorni di vacanze, corrispondenti a fr. 43’727.--.
Avendole la convenuta versato fr. 6’448.--, l’attrice procede nella presente causa per il saldo di fr. 37’297.-- oltre interessi, pretesa in seguito ridotta a fr. 29’217.50 oltre interessi avendo l’attrice ammesso l’esistenza di soli 88,5 giorni di ferie non godute.
B. La convenuta si è opposta alla petizione invocando la prescrizione di parte della pretesa e sostenendo per il resto l’esistenza di pattuizioni secondo cui il diritto alle vacanze si sarebbe estinto se non esercitato entro un determinato termine situato nel successivo anno civile.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di lavoro disciplinato dagli art. 319 e segg. CO, ha ritenuto che il diritto alle vacanze decada solo dopo il periodo quinquennale di prescrizione, che inizierebbe a decorrere solo nel caso in cui il lavoratore non abbia dato seguito all’invito del datore ad usufruire delle ferie.
Non essendo questo stato il caso, l’attrice potrebbe rivendicare il pagamento di complessivi 57 giorni di ferie, oltre ai 16 già pagati dalla convenuta, per un totale di fr. 22’971.-- oltre interessi, somma per la quale è stata accolta la petizione.
D. Con l’appello la convenuta postula la riforma del giudizio del Pretore nel senso di respingere la petizione.
Il Pretore avrebbe in primo luogo a torto risolto a danno della convenuta le carenze della documentazione relativa al 1990, assegnando all’attrice 13 giorni di ferie invece di soli 4,5 giorni, ed in generale di tutto il periodo in discussione, dovendosi contestare la fedefacenza delle tabelle prodotte in corso di causa.
Essa ha inoltre riproposto l’eccezione di prescrizione del credito dell’attrice, ed ha inoltre invocato il principio della buona fede, disatteso dall’attrice nell’atto di fare valere il proprio credito.
E. Delle osservazioni dell’attrice all’appello, del quale essa postulata l’integrale reiezione, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Le vacanze devono essere regolarmente pagate (art. 329d cpv. 1 CO) ed è vietata la loro compensazione con denaro o altre prestazioni finché dura il rapporto di lavoro (art. 329d cpv. 2 CO).
Questo perché lo scopo delle ferie è unicamente quello di consentire al lavoratore di essere temporaneamente liberato dagli obblighi professionali, così da riposare il fisico e la psiche disponendo di tempo da dedicare alla soddisfazione di altri suoi desideri o esigenze (FF 1982 III, pag. 197; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 1 ad art. 329a CO), scopo che non può evidentemente essere raggiunto senza il loro effettivo godimento (Rehbinder, opera citata, n. 14 ad art 329d CO).
La precedente formulazione di questa norma prevedeva che le vacanze dovessero essere accordate durante l’anno considerato, ma al più tardi l’anno dopo.
Dal tenore letterale della norma si deduceva all’atto pratico la perenzione del diritto alle vacanze se esso non veniva esercitato entro la fine dell’anno successivo a quello per il quale il diritto era sorto (DTF 107 II 430 e segg., consid. 3b a pag. 434 e 435; DTF 101 II 286 consid. 5b).
La revisione parziale del diritto del lavoro, in vigore dal 1° gennaio 1984, ha esplicitamente inteso modificare questa situazione con il nuovo art. 329c cpv. 1 CO, stabilendo espressamente che anche se la regola è l’assegnazione delle ferie durante l’anno, e l’assegnazione durante l’anno successivo costituisce l’eccezione, il mancato godimento delle ferie entro l’anno successivo non comporterà più la perdita del diritto, riservato il caso in cui l’esercizio tardivo del diritto da parte del lavoratore fosse la conseguenza di un abuso di diritto ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 CC (FF 1982 III, pag. 197; JAR 1996, pag. 165 e 166).
Nel caso di specie si rileva che la stessa convenuta nei propri allegati introduttivi non ha menzionato alcuna circostanza di fatto suscettibile di far ritenere abusivi il mancato esercizio del diritto alle ferie entro i termini indicati dall’art. 329c cpv. 1 CO o l’esercizio medesimo del diritto al pagamento delle ferie non godute nei termini in cui esso è stato esercitato.
Deve di conseguenza essere respinta l’eccezione della convenuta dell’avvenuta perenzione del diritto addotto dall’attrice.
Ciò premesso, non può essere condivisa la decisione del Pretore di respingere integralmente la corrispondente eccezione della convenuta: la prescrizione di ogni singola pretesa dell’attrice ha infatti iniziato a decorrere dal momento della sua esigibilità (art. 130 cpv. 1 CO), che per il diritto alle ferie va ragionevolmente situata al più tardi alla fine dell’anno civile in cui il diritto è sorto, e non solo al momento in cui il datore, magari anni dopo, invita espressamente il lavoratore ad effettuare le ferie, soluzione condivisa da parte della dottrina (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. edizione, n. 1 ad art. 329c CO; critico invece Rehbinder, opera citata, n. 30 ad art. 341 CO che la definisce “ein unsinniges Ergebnis”), ma dalla quale questa Camera ritiene di distanziarsi.
5.1 Secondo l’art. 86 CO, applicabile in via analogica anche alla fattispecie dell’attribuzione e del computo delle vacanze (così come ammesso dalla stessa attrice con l’invocazione dell’art. 87 cpv. 1 CO a pag. 15 delle conclusioni), chi ha più debiti verso la stessa persona ha diritto di dichiarare all’atto del pagamento quale sia il debito che intende soddisfare (cpv. 1), e se tale imputazione viene omessa è il creditore a poterla effettuare nella propria quietanza (cpv. 2).
5.2 I conteggi prodotti dalla convenuta riguardano più che altro il controllo delle ore di lavoro dell’attrice, e non direttamente la questione dell’imputazione delle vacanze e di eventuali residui. L’impostazione di fondo appare comunque essere quella per cui le vacanze godute vengono imputate all’anno civile in cui il diritto è sorto, di modo che dei riporti non si è in pratica tenuto conto.
5.3 L’attrice con il proprio scritto del 24 maggio 1995, denominato “distinta vacanze” (doc. F), ha per contro dato atto con esattezza delle ferie godute nei vari anni di servizio, procedendo inoltre alla loro imputazione sui crediti per ferie.
A non averne dubbi, con quel documento essa ha inteso dare quietanza alla convenuta delle ferie godute negli anni, indicando nel contempo, in maniera per lei vincolante, le modalità di computo del suo credito residuo.
Non può di conseguenza essere condiviso il contenuto della lettera 6 luglio 1995 del suo patrocinatore (doc. I) laddove rinvia esplicitamente alla tabella allestita dall’attrice per invocare il saldo attivo di 109 giorni di ferie ma si distanzia dalle modalità di computo ivi contenute per adottare -implicitamente- un diverso metodo di calcolo, a lei più favorevole, secondo cui le ferie godute vanno cronologicamente conteggiate sui residui dei primi anni di servizio, così che a mente sua il credito dedotto in causa riguarderebbe unicamente il 1991 e gli anni successivi.
L’imputazione fatta dal creditore dell’adempimento parziale del debito secondo l’art. 86 cpv. 2 CO non può infatti -così come ogni altra dichiarazione potestativa- essere liberamente modificata o revocata da chi l’effettua, ostandovi già solo il principio della buona fede laddove vieta il comportamento contraddittorio.
5.4 Stante il termine di prescrizione di 5 anni, ed essendo il primo atto interruttivo -la domanda di esecuzione del 28 dicembre 1995- relativo all’indennizzo delle sole ferie del periodo 1991-1995 (doc. S), va perciò ritenuta l’intervenuta prescrizione al momento dell’introduzione della causa del diritto al pagamento delle ferie non godute relative agli anni 1987, 1988, 1989 e 1990.
5.5 A titolo puramente abbondanziale si può comunque soggiungere che nel caso di specie il risultato finale non sarebbe differente neppure in aderenza alla predetta tesi dottrinale di __________ (cfr. consid. 4), secondo la quale la prescrizione del diritto alle ferie inizia a decorrere solo nel momento in cui il datore di lavoro interpella esplicitamente il lavoratore ad effettuare le ferie.
Si deve infatti ritenere che l’istante occupava in seno alla fondazione convenuta una posizione dirigenziale che essa poteva oltretutto svolgere con un alto grado di autonomia organizzativa, motivo per cui è in buona fede escluso che essa potesse lecitamente attendersi una messa in mora da parte del consiglio di fondazione -organo peraltro per sua natura già non incline al controllo sistematico dei dipendenti- per il tempestivo godimento delle proprie ferie annuali.
In sede di conclusioni (pag. 12) l’attrice ha sostanzialmente confermato queste pretese, con l’unica eccezione dell’anno 1991 per il quale ha aumentato la propria pretesa di 1 giorno, maggior pretesa alla quale la convenuta ha peraltro aderito.
La convenuta ha per contro contestato il dato relativo al 1995, anno per cui adduce che l’attrice avrebbe fruito di 17 giorni di ferie in eccesso, contestazione che il Pretore ha risolto in suo favore con giudizio rimasto inimpugnato.
Ne discende che l’attrice per il periodo 1991-1995 ha diritto alla remunerazione di 23,5 giorni (9,5 + 5 + 15 + 11 - 17), dai quali vanno tuttavia ancora dedotti i 16 giorni pagati dalla convenuta con evidente riferimento alle ferie dei soli ultimi anni di servizio (doc. H; doc. O, punto 3), così che il saldo si attesta a 7,5 giorni di ferie non pagate.
Dovendo questi essere retribuiti in misura di fr. 403.-- l’uno, ne deriva un credito dell’attrice di fr. 3’022.50 oltre interessi.
Ne consegue il parziale accoglimento dell’appello ai sensi dei considerandi.
Le spese, ivi comprese quelle esecutive da computare in separata sede, la tassa di giustizia e le ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 2 dicembre 1997 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 7 novembre 1997 della Pretura del distretto di Bellinzona è riformata nel modo seguente:
La ____________________, è condannata a pagare a __________, fr. 3’022.50 oltre interessi al 5% dal 10 dicembre 1995.
In tale misura è tolta l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. 298816 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona.
La tassa di giustizia di fr. 900.-- e le spese di fr. 200.--, con saldo da anticipare dall’attrice, restano a suo carico per 11/12 e per 1/12 sono a carico della convenuta, alla quale l’attrice rifonderà fr. 3’500.-- per parte di ripetibili.
II. Le spese della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 880.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 900.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 1/7 e per 6/7 sono a carico dell’attrice, che rifonderà alla convenuta fr. 900.-- per ripetibili parziali d’appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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