AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.289
Data decisione, Autorità: 21.04.1998, IICCA
Incarto n. 12.97.00289
Lugano 21 aprile 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.192 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 24 novembre 1993 da
contro
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 28’200.-- oltre accessori a titolo di onorario dell’architetto;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 30 ottobre 1997 ha accolto;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 24 novembre 1997 chiede la riforma del querelato giudizio in via principale nel senso di respingere la petizione e in via subordinata nel senso di ammetterla per fr. 21’727.85;
Mentre l’attore con osservazioni del 6 febbraio 1998 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Con la petizione l’attore sostiene di essere stato incaricato dalla convenuta di allestire i piani, di effettuare i calcoli e di presentare la domanda di costruzione per l’edificazione di una casa unifamiliare per il suo fondo n__________di __________.
La convenuta non avrebbe mai accettato di sottoscrivere il contratto sottopostole dall’attore, che avrebbe tuttavia regolarmente eseguito tutte le proprie prestazioni, e potrebbe di conseguenza rivendicare il relativo onorario di fr. 28’200.-- oltre interessi.
Nella risposta del 10 marzo 1994 la convenuta si è opposta alla petizione sostenendo di non avere conferito mandato alcuno all’attore, che sarebbe semmai stato incaricato dalla Impresa __________ (in seguito: __________), con la quale essa aveva concluso un contratto di impresa generale contemplante anche i costi di progettazione nel prezzo globale previsto.
In replica l’attore ha contestato la tesi giuridica di controparte, precisando di essere stato da lei incaricato già nel marzo del 1992, ovvero due mesi prima della sottoscrizione del contratto d’impresa generale. Tale contratto costituirebbe perciò -per quanto riguarda i rapporti tra le parti in causa- un’assunzione di debito da parte di __________ degli onorari promessi dalla convenuta all’attore, che non avrebbe tuttavia liberato la committente dal proprio impegno nei confronti del progettista.
Le parti hanno per il resto ribadito le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
B. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha rilevato che le prestazioni dell’attore sarebbero state precedenti al contratto di impresa generale stipulato dalla convenuta con la __________, e ne ha dedotto l’esistenza dell’asserito contratto tra le parti in causa.
Dal che il sostanziale accoglimento della petizione, eccezion fatta per il saggio e la data di decorrenza degli interessi moratori.
C. Con l’appello la convenuta postula la riforma della sentenza pretorile in via principale nel senso di respingere la petizione e in via subordinata nel senso di ammetterla per fr. 21’727.85.
Essa avrebbe effettivamente discusso con l’attore nel marzo del 1992 al riguardo dell’allestimento dei piani riguardanti il fondo di sua proprietà, ma in tale circostanza essa non avrebbe inteso agire in nome proprio, ma in qualità di rappresentante di __________, circostanza di cui l’attore era a conoscenza o che egli avrebbe comunque dovuto riconoscere, tesi il cui fondamento risulterebbe da numerosi elementi istruttori.
Nella denegata ipotesi che venisse confermata l’esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti in causa, il credito dell’attore dovrebbe essere nondimeno ridotto a fr. 21’727.85, riguardando il maggiore importo prestazioni non effettuate.
D. Delle osservazioni 6 febbraio 1998 del resistente, che chiede la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
L’attore con petizione ed eventualmente replica, e il convenuto con risposta ed eventualmente duplica, devono pertanto sottoporre al giudice in forma compiuta le proprie tesi di fatto, le domande, le eccezioni e le contestazioni (art. 78 CPC).
Dopo tale stadio di procedura non è più per principio possibile addurre fatti od eccezioni non sostenuti in precedenza, o sollevare contestazioni in precedenza non formulate (per tante: II CCA 5 dicembre 1996 in re A. AG/C., 25 ottobre 1996 in re C. SA/Comune di A.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 78, n. 1, 2, 4, 13), dal che l’irricevibilità procedurale di siffatti nuovi fatti od argomenti sollevati per la prima volta con le conclusioni (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 78, n. 6, 7, 8, 13, 15, 17) o, a maggior ragione, con l’appello (art. 321 CPC; II CCA 18 marzo 1996 in re T.I. snc; Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 321, n. 7, 10, 18).
A non averne dubbi, tale tesi costituisce un’inammissibile novità dell’atto di appello.
E’ in effetti facile rilevare che nell’allegato di risposta la convenuta aveva sostenuto una ben diversa versione dei fatti, segnatamente quella secondo cui essa avrebbe condotto le discussioni, “ma il mandato di eseguire dette prestazioni era stato conferito a quest’ultimo dalla __________ ” (ad 1, pag. 2), laddove non vi è chi non veda che la convenuta ha esplicitamente sostenuto la tesi di un diretto (cioè non per mezzo della convenuta) conferimento contrattuale dalla __________ all’attore, tesi che a mente della convenuta trovava conforto nel “contratto di collaborazione” esistente tra quelle parti (risposta, ad 1, pag. 2; ad 2, pag. 2; ad 4 e 5, pag. 5).
Analoga impostazione risulta nella duplica (pag. 2, 3, 4), mentre mai negli allegati preliminari è stato sostenuto che la convenuta avrebbe agito in qualità di rappresentante della __________, tesi che oltretutto risulta quantomeno insolita e poco verosimile in circostanze del genere.
L’argomentazione, necessariamente fondata su circostanze di fatto -conferimento di una procura da __________ alla convenuta, comunicazione all’attore o conoscenza da parte sua della volontà della convenuta di agire come rappresentante- mai addotte in precedenza, è perciò irricevibile, e determina la reiezione del gravame nella sua domanda principale.
Gli stessi sono infatti incentrati sulla tesi dell’inesistenza di un rapporto contrattuale tra i contendenti, e pertanto non vi è stata alcuna presa di posizione sulla pretesa in quanto tale, che deve di conseguenza essere ritenuta come incontestata ai sensi dell’art 170 cpv. 2 CPC (II CCA 18 marzo 1996 citata).
Ne consegue che il gravame, ai limiti del temerario, deve essere respinto poiché interamente sorretto da argomentazioni irricevibili.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 24 novembre 1997 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 880.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 900.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico. La convenuta rifonderà all’attrice fr. 1’200.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster