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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.280
Data decisione, Autorità: 18.03.1998, IICCA
Incarto n. 12.97.00280
Lugano 18 marzo 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.68 della Pretura di Mendrisio-Sud, promossa con petizione 27 aprile 1994 da
(rappr. dall’avv. __________)
contro
(rappr. dall’avv. __________)
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 400’000.-- oltre interessi in conseguenza del contratto di lavoro;
E ora sull’istanza di edizione di documenti da controparte e da terzi presentata il 29 maggio 1996 dall’attore;
Istanza avversata dalla convenuta e dal terzo e parzialmente accolta dal Pretore con decreto 5 settembre/21 ottobre 1997;
Appellante la convenuta, che con atto di appello dell’11 novembre 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza di edizione;
Mentre l’attore nelle osservazioni del 29 dicembre 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
Posti i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto: A. L’attore con la petizione chiede la condanna della convenuta al pagamento di fr. 400’000.-- oltre accessori in conseguenza del contratto di lavoro che lo ha legato a lei nel 1988 e nel 1989.
B. Il 29 maggio 1995, in occasione dell’udienza preliminare, l’attore ha formulato istanza di edizione di documenti nei confronti della convenuta e di __________ (__________), in __________, chiedendo che sia fatto ordine a queste parti di produrre i documenti di apertura, gli estratti conti e i giustificativi delle operazioni finanziarie effettuare sulle relazioni intestate alle società __________ negli anni 1988, 1989 e 1990.
Da tali documenti, a mente dell’attore, risulterebbe l’ammontare di una delle sue pretese contrattuali, segnatamente quella relativa alla partecipazione agli utili.
C. All’udienza preliminare la convenuta si è opposta all’istanza ritenendola relativa ad una domanda di causa per la quale essa contestava la propria legittimazione passiva. La richiesta non sarebbe inoltre stata conforme all’art. 206 CPC, non trattandosi di documenti comuni ai sensi di quella norma e costituendo l’istanza un tentativo di indagine esplorativa in suo danno.
Con osservazioni 14 giugno 1995 anche __________ (__________) ha chiesto la reiezione dell’istanza, invocando il segreto bancario, adducendo la natura esplorativa dell’istanza e lamentando la mancanza del requisito della comunanza del documento ai sensi dell’art. 206 CPC.
D. Il Pretore nel decreto impugnato ha ammesso l’istanza limitatamente ai documenti relativi al 1988 e al 1989 sostenendo che i essi servirebbero ad accertare l’ammontare dei presunti utili della convenuta sui quali l’attore accampa diritti, mentre per salvaguardare gli interessi delle terze società intestatarie dei conti bancari in questione, si giustificherebbe di far capo alla procedura di produzione in busta chiusa di cui all’art. 185 cpv. 2 CPC.
E. Delle argomentazioni dell’appellante, che chiede la riforma del querelato decreto nel senso di respingere l’istanza di edizione, e di quelle dell’attore, che postula invece la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. L’art. 206 CPC prevede che ogni parte è in diritto di richiedere all’altra la produzione di documenti in suo possesso:
– se ne sia proprietaria o comproprietaria o se il detentore vi sia obbligato per legge o per contratto (cifra 1);
– se si tratti di documenti redatti per un interesso comune alle parti o attestanti i loro reciproci diritti ed obblighi, ritenuto che le corrispondenze relative ad un affare comune o fra le parti ed un intermediario sono comuni (cifra 2).
Secondo l’art. 211 cpv. 1 CPC i terzi possono essere tenuti alla produzione dei documenti che sono in loro possesso nei casi in cui può esservi tenuta la controparte.
Questo perché -a mente dell’appellante- l’attore non sarebbe azionista della convenuta, e non avrebbe perciò alcun diritto di partecipazione ai suoi utili, con il che la documentazione in questione non servirebbe a determinare i reciproci diritti e doveri delle parti.
Si tratta di un’argomentazione priva di qualsivoglia fondamento.
La questione a sapere se all’attore spetti o meno una partecipazione agli utili conseguiti dalla convenuta nel 1988 e nel 1989 è infatti un tema di merito della presente causa, che dovrà essere risolto dal giudizio che metterà fine alla vertenza, e non è invece, come pretende a torto la convenuta, un quesito da risolvere in via pregiudiziale -ma nemmeno siffatto giudizio preliminare sarebbe in concreto stato reso, se non unilateralmente dalla stessa convenuta- ai fini della decisione sull’ammissibilità delle prove richieste dalla parte attrice.
In altri termini, il ragionamento della convenuta è quello secondo cui dovendosi dare per scontata la mancanza di fondamento della domanda di causa, non vi sarebbe motivo per ritenere rilevanti, ed in tal senso comuni ex art. 206 CPC i documenti richiesti, i mezzi di prova di cui l’attore ha postulato l’assunzione.
Essendo per il resto rimasto incontestato il calzante rilievo del Pretore secondo cui almeno parte della documentazione richiesta sarebbe utile ai fini della quantificazione dei profitti della convenuta ai quali l’attore chiede di partecipare, l’appello in assenza di più pertinenti contestazioni può senz’altro essere respinto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza della convenuta (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 11 novembre 1997 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’450.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’attore fr. 1’500.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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