AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.279
Data decisione, Autorità: 03.03.1998, IICCA
Incarto n. 12.97.00279
Lugano 3 marzo 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa per mercedi e salari CL.97.1 della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con istanza 30 dicembre 1996 da
__________ rappr. __________
contro
con cui l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 11’911.80 oltre interessi;
Domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il Pretore con sentenza 7 novembre 1997 ha accolto per fr. 9’321.80 oltre interessi;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 17 novembre 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza;
Appello sul quale l’istante non si è espresso,
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’istante ha iniziato a lavorare per il convenuto nel maggio del 1994 in qualità di cuoco.
Il 30 luglio 1996 l’istante ha disdetto il contratto per il termine del 31 agosto (doc. A), ma già il 6 agosto 1996 egli ha dichiarato di sciogliere il contratto con effetto immediato adducendo l’insolvenza del proprio datore di lavoro (doc. B).
B. Con l’istanza in rassegna __________ ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 11’911.80 netti oltre interessi, corrispondenti al salario del mese di agosto, dei giorni di riposo o di vacanza non goduti, e alla quota parte della tredicesima mensilità di salario.
C. All’udienza di discussione del 15 aprile 1997 il convenuto ha riconosciuto l’importo di fr. 4’750.-- vantato dall’istante con la lettera doc. A con cui aveva pronunciato il licenziamento ordinario, pretesa da compensare con quella di fr. 4’680.-- spettante al datore di lavoro per il consumo di 520 litri di vino, bevuti dal dipendente nell’anno in cui ha lavorato nel suo esercizio pubblico. Ogni altra pretesa dell’istante sarebbe infondata, e comunque da calcolare su uno stipendio di fr. 1’800.-- al mese.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto ingiustificata la rescissione immediata del contratto pronunciata dall’istante, non potendosi ammettere l’insolvenza del datore di lavoro da lui addotta, ed ha perciò riconosciuto al dipendente solo il salario dei 6 giorni del mese di agosto in cui egli ha effettivamente lavorato.
Le pretese per i congedi e le ferie non godute sarebbero invece da accogliere integralmente, essendosi il convenuto limitato ad una loro generica contestazione, senza fornire alcun elemento atto a metterle in discussione.
Non potendosi ammettere, siccome non provata, la pretesa compensatoria per il consumo di vino, ed essendo lo stipendio dell’istante in realtà ben superiore ai fr. 1’800.-- mensili addotti dal convenuto, l’istanza sarebbe in definitiva da ammettere per fr. 9’231.80 netti oltre interessi.
E. Delle argomentazioni dell’appellante, che chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso della reiezione dell’istanza, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
L’istante non ha presentato osservazioni all’appello.
Considerato
in diritto:
1.1 Si rileva innanzitutto che tali ammissioni confermano l’esattezza del conteggio doc. B dell’istante quo al salario computato, essendo per l’esattezza il conteggio basato su importi lievemente inferiori.
1.2 Il ricorrente sostiene che l’importo mensile di fr. 3’200.-- pattuito per il 1996 sarebbe stato comprensivo anche delle ferie, dei congedi e dell’eventuale gratifica.
La tesi è irricevibile ai sensi dell’art. 321 CPC in quanto formulata per la prima volta in questa sede.
Essa è inoltre lesiva di norme di diritto imperativo del CO e del CCL di categoria almeno nella misura in cui pretende che il salario così pattuito sarebbe stato comprensivo di ferie e giorni di congedo (art. 329, 329a, 329d cpv. 2 CO), così che la stessa può essere reietta senza ulteriori approfondimenti.
La tesi giuridica è in questo caso di principio corretta (art. 337d CO), ma ciò non basta a determinare la reiezione della pretesa dell’istante, avendo il convenuto omesso di sollevare l’argomento nel processo di prima sede invocando la compensazione per questo titolo, sicché anche in questo caso si tratta di una nuova argomentazione, irricevibile in conseguenza del precitato art. 321 CPC.
3.1 Contro questa decisione il convenuto insorge, sostenendo in primo luogo che alla deposizione scritta della signora __________ dovrebbe essere conferita piena efficacia probatoria, non potendo essa essere sentita come teste, pena la forzata chiusura del ristorante
L’argomentazione è priva di fondamento.
Il principio dell’inammissibilità della produzione di dichiarazioni scritte in luogo della deposizione testimoniale è infatti del tutto pacifico (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 16; II CCA 10 aprile 1997 in re J./K.), mentre pretestuosa è la questione della paventata chiusura del ristorante, potendosi il convenuto fare rappresentare in giudizio per rimanere egli stesso sul posto di lavoro in luogo della dipendente.
In ogni caso la dichiarante risulta essere la sorella dell’istante (cfr. la deposizione __________), con il che essa non poteva essere sentita come teste per effetto dell’art. 228 cifra 2 CPC, norma che non è ovviamente lecito aggirare con la produzione di una dichiarazione scritta (II CCA 14 gennaio 1997 in re H./O.).
3.2 Il convenuto lamenta per il resto la difficoltà nel provare la circostanza in questione, menzionando la scarsa disponibilità dei clienti a fungere da testi e l’impossibilità stessa di dimostrare il fatto per mezzo della prova testimoniale.
Anche queste censure sono pretestuose.
I clienti del convenuto sono infatti, come chiunque altro, obbligati a fungere da testi (art. 227 CPC), così che se egli rinuncia a questa facoltà per questioni di opportunità non se ne può certo lamentare con l’autorità d’appello, mentre l’asserita difficoltà nel provare il consumo di vino poteva -a fronte dell’asserita sparizione di 4 litri per giorno lavorativo- essere dimostrata contabilmente dalla discrepanza tra i giustificativi del vino acquistato e di quello venduto.
Per il resto, come giustamente rilevato dal Pretore e dagli avventori del convenuto, egli sopporta le conseguenze della propria tolleranza della questione, tale da non potere escludere la tacita ratifica dell’agire dell’istante, così che nemmeno l’eventuale prova del consumo di vino avrebbe necessariamente condotto all’accoglimento dell’eccezione di compensazione.
Si tratta però, una volta ancora, di una nuova argomentazione, come tale irricevibile (art. 321 CPC), così che ai fini del giudizio non ci si può dipartire dalla corretta motivazione del Pretore, che in assenza di circostanziate contestazioni ha ritenuto siccome proceduralmente ammessi dal convenuto i conteggi dell’istante relativi alle ferie e ai giorni di congedo non goduti.
Ne segue la reiezione del gravame.
Non si prelevano tasse o spese.
Non si attribuiscono ripetibili.
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. L’appello 17 novembre 1997 di __________ è respinto.
II. Non si prelevano tasse o spese.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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