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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.278
Data decisione, Autorità: 28.04.1998, IICCA
Incarto n. 12.97.00278
Lugano 28 aprile 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.96.188 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 18 marzo 1996 da
__________ rappr. dall’ avv. __________
contro
Succursale di __________ rappr.
con la quale si chiede la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di Fr. 11’276’543.- oltre interessi al 6% dal 28 aprile 1994 a valere quale risarcimento del danno.
Ed ora sulle eccezioni preliminari sollevate dalla parte convenuta, con l’allegato di risposta 4 ottobre 1996, di contestazione del diritto della massa fallimentare attrice di poter agire in proprio in giudizio e di accertamento della perenzione della pretesa creditoria che il Pretore, con decisione 22 ottobre 1997, ha respinto.
Appellante la parte convenuta la quale, con atto di appello 13 novembre 1997, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere le eccezioni e respingere, di conseguenza, la petizione;
mentre la controparte, con osservazioni 17 dicembre 1997, postula la reiezione dell’appello.
Letti ed esaminati gli atti di causa ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
L’attrice, massa fallimentare estera, procede giudizialmente nei confronti della banca convenuta per ottenere, quale risarcimento del danno, il controvalore di un’ingente quantità di titoli, depositati, a suo tempo, presso l’istituto di credito dalla fallita, ma per conto di suoi clienti, che la banca ha realizzato, siccome oggetto di pegno a suo favore, per coprire anticipazioni fatte ad una terza società finanziaria di __________. Sostiene che il diritto di pegno invocato dalla convenuta per procedere alla vendita dei titoli non era stato validamente costituito mancando in particolare l’esplicita autorizzazione dei singoli clienti della fallita, proprietari dei titoli stessi.
La banca convenuta, oltre che opporsi nel merito alla pretesa avversaria, ha eccepito la carenza del diritto di una massa fallimentare estera di agire giudizialmente in __________ se non per il tramite del competente Ufficio dei fallimenti nell’ambito della particolare procedura di minifallimento susseguente al riconoscimento giudiziale del fallimento estero; inoltre, dal momento che il minifallimento svizzero riguardante la fallita __________ era già stato chiuso al momento dell’avvio dell’azione giudiziaria senza che nel suo inventario fosse menzionata tale pretesa, il diritto a farla valere sarebbe comunque perento.
Il Pretore, con sentenza 22 ottobre 1997 limitata all’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta, le ha integralmente respinte riconoscendo all’attrice la facoltà di procedere in lite e negando che il suo diritto a rivendicare la pretesa creditoria di risarcimento fosse perento.
Con l’appello la convenuta reitera l’accoglimento delle sue eccezioni preliminari sulla base di argomentazioni che, come quelle del Pretore e della controparte, verranno più specificatamente riprese nel seguito dell’esposizione di diritto.
Il Tribunale di __________ ha pronunciato, in data 5 luglio 1994, il fallimento a carico della __________, Società di __________, con sede a __________ e tale decisione è stata riconosciuta, ai sensi degli art. 166 e seg. LDIP, con decreto 25 ottobre 1994 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di Appello che ha ordinato l’apertura di una procedura di minifallimento limitatamente ai beni siti in Svizzera. Questa procedura è stata chiusa, con decreto 13 febbraio 1995 della Camera di esecuzione e fallimenti che, accertato che nessun creditore svizzero aveva notificato proprie pretese a norma dell’art. 172 LDIP, metteva a disposizione dell’amministrazione del fallimento __________ l’importo di Fr. 674’676.- pari al saldo attivo di averi della fallita presso la __________), succursale di __________ come alle risultanze dell’inventario allestito l’11 gennaio 1995 dall’UF di Lugano.
Con la prima eccezione la convenuta ritiene che una massa fallimentare estera, dopo l’entrata in vigore delle norme della LDIP (art. 166 e seg.) che riguardano la soluzione delle problematiche legate al fallimento internazionale, non è più autorizzata a procedere giudizialmente in Svizzera per farsi attribuire dei beni ivi situati o per incassare un credito nei confronti di debitori svizzeri; solo l’Ufficio dei fallimenti svizzero, dopo riconoscimento della sentenza di fallimento estera e l’apertura del minifallimento, è competente per incassare i crediti del fallito situati in Svizzera.
Il Pretore, nella decisione impugnata, ha ritenuto invece che la massa fallimentare estera, alla quale pacificamente è riconosciuta la capacità di stare in giudizio, può agire direttamente quale parte attrice in una causa creditoria, come quella oggetto del presente contenzioso, che non ha alcuna implicazione di tipo fallimentare e che quindi può persino prescindere dall’esigenza del riconoscimento in Svizzera del fallimento straniero.
Questa Camera ritiene, per i seguenti motivi , di confermare al proposito la conclusione del primo giudice.
Il riconoscimento del fallimento estero e la conseguente procedura di minifallimento così come agli art. 166 e 170 LDIP costituiscono atti di assistenza giudiziaria a favore della procedura fallimentare principale estera in modo da permettere atti di esecuzione forzata su beni patrimoniali siti in Svizzera che non potrebbero essere tollerati, in ragione del principio di sovranità, se eseguiti da autorità estere (JdT 1993, 125 consid. 2b e 2c). Da qui l’esclusione della possibilità, per l’amministrazione estera del fallimento - fatta salva la domanda di riconoscimento (art. 166 cpv. 1 LDIP), quella di provvedimenti conservativi (art. 168 LDIP) e l’azione revocatoria (art. 171 LDIP) - di procedere in Svizzera (Gilliéron, Le dispositions de la nouvelle LDIP sur la faillite internationale, Cedidac, 1991, pag. 55); ma ciò con riferimento alle specifiche misure di esecuzione come potrebbe essere l’incasso di un credito (Gilliéron, op. cit., pag. 54 n. 115) che non può essere confuso con l’avvio di un’azione giudiziaria per farsi riconoscere un eventuale pretesa creditoria (come già consentiva e precisava la giurisprudenza del Tribunale federale citata da Gilliéron, Qu’y a-t-il de nouveau en matière de faillite internationale?, in RDS 1992 I pag. 280/281). Del resto era proprio riconosciuta la possibilità per la massa straniera, prima dell’entrata in vigore della LDIP, di stare in giudizio per far valere i crediti del fallito dal momento che non si trattava di effetti tipici dell’esecuzione forzata e quindi solo apparentemente coinvolti dal principio della territorialità (Dallèves, Faillites internationales et droit suisse in SJ 1978, 339). L’ammorbidimento di questo principio attraverso le norme della LDIP non può aver voluto un peggioramento della situazione dell’amministrazione fallimentare straniera nel promuovere azioni, non quale autorità d’esecuzione estera ma quale parte in quanto successore della società fallita che, prima ed indipendentemente dal proprio fallimento, avrebbe potuto agire in proprio (cfr. doc. 20, pag. 8, memoria della banca convenuta in parallelo procedimento a __________ così come ben precisa Walder, Konkursrechtliche Bestimmungen des IPR-Gesetzes, in Festschrift 100 Jahre SchKG, pag. 337. Questo autore sottopone la possibilità per l’autorità fallimentare estera di promuovere azioni direttamente in Svizzera - all’infuori delle attività esecutive di carattere pubblico - al previo riconoscimento del fallimento straniero. Si potrebbe discutere attorno alla necessità, per promuovere un’azione giudiziaria intesa al riconoscimento di una pretesa del fallito nei confronti di una terza persona domiciliata in Svizzera, di ottenere preventivamente l’exequatur della pronuncia estera di fallimento (cfr. SJZ 1991 pag. 322 n. 50 che nega l’esigenza del riconoscimento per ottenere misure cautelari in Svizzera in appoggio di una procedura revocatoria condotta all’estero). La questione può però essere lasciata indecisa poiché, nel caso concreto, la decisione di esecutività esiste (sentenza CEF del 24 ottobre 1994) e, in casi del genere, se effettivamente necessaria, potrebbe essere ottenuta incidentalmente, nell’ambito della stessa azione creditoria, come permette l’art. 167 cpv. 1 LDIP che dichiara applicabile per analogia l’art. 29 cpv. 3 LDIP per il quale, se una decisione è fatta valere in via pregiudiziale, l’autorità adita può procedere essa stessa al giudizio di delibazione: se ciò vale per l’azione revocatoria (Volken, IPRG Kommentar, ad art. 171 n. 19) che è una tipica azione fallimentare non si vede per quale motivo non potrebbe valere per l’avvio di una normale azione creditoria.
Non essendo necessario - per avviare un’azione creditoria come quella all’esame da parte di una massa fallimentare estera - il riconoscimento del fallimento estero rispettivamente, anche se ciò fosse inevitabile, non dovendosi aprire una procedura di minifallimento, la pretesa del fallito, fatta valere dalla massa, non può essere dichiarata perenta perché non evidenziata e rivendicata nell’ambito del minifallimento oramai chiuso. Questo ragionamento potrebbe essere eventualmente seguito se riferito all’incasso di un credito liquido per il quale la procedura di minifallimento sembra necessaria e che potrebbe non più essere eseguito in Svizzera, senza che con ciò il credito decada definitivamente o non possa essere, eventualmente, fatto valere all’infuori della Svizzera. Ma non lo può essere invece per l’avvio di una procedura giudiziaria intesa al riconoscimento di una pretesa del fallito che, per quanto riguarda le necessarie autorizzazioni, sottostà al diritto italiano e quindi alla facoltà di stare in giudizio del curatore fallimentare (art. 31 e 42 Legge fallimentare italiana) con l’autorizzazione del giudice delegato (art. 25 n. 6 detta Legge) ai quali soli compete quindi anche di rinunciare a continuare od iniziare procedure giudiziarie per il riconoscimento di pretese del fallito.
In definitiva si deve riconoscere la possibilità per un’autorità fallimentare straniera di procedere in Svizzera, senza necessità di giudizio di delibazione del fallimento estero od almeno senza necessità di apertura di una procedura di minifallimento, per far valere in giudizio una pretesa creditoria del fallito. Diversa la situazione per l’incasso in Svizzera del credito eventualmente riconosciuto in quella procedura giudiziaria che però non può essere oggetto della presente decisione poiché non ancora verificatasi.
L’appello della banca convenuta deve così essere respinto con il carico di spese e ripetibili.
Per i quali motivi
visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
L’appello 13 novembre 1997 di __________), __________, succursale di __________ è respinto.
La tassa di giudizio di Fr. 4’950.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 5’000.-), già anticipate dall’appellante rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 5’000.- per ripetibili d’appello.
Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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