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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.276
Data decisione, Autorità: 21.04.1998, IICCA
Incarto n. 12.97.00276
Lugano 21 aprile 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire sul ricorso in nullità 10 novembre 1997 promosso da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro la decisione 10 ottobre 1997 del Tribunale arbitrale composto per dirimere una controversia contro di lui avviata da
__________ e __________ entrambi rappr. dall’ avv. __________
con la quale viene respinta un’istanza di sospensione della procedura arbitrale presentata dal qui ricorrente.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti della procedura arbitrale
Considerato
in fatto ed in diritto
che tra le parti è pendente una procedura arbitrale nella quale gli attori __________ e __________ chiedono l’accertamento della violazione, da parte di __________, degli impegni da questi assunti nei loro confronti con una convenzione del 4 giugno 1993 con la quale, in buona sostanza, si procedeva al riassetto societario del gruppo
che all’arbitrato è applicabile il diritto svizzero e la procedura retta dalle norme del Codice di procedura civile ticinese e del Concordato cantonale sull’arbitrato;
che, con istanza 3 giugno 1997, la parte __________ ha chiesto la sospensione della procedura arbitrale ai sensi dell’art. 107 CPC motivandola con il fatto che, avanti alla Procura della Repubblica di __________ è pendente un procedimento penale nei confronti, tra gli altri, anche di __________ per titolo di estorsione con riferimento alla cessione di cui al contratto 4 giugno 1993 delle quote del gruppo __________ da parte di __________;
che il Tribunale arbitrale, con pronuncia 10 ottobre 1997, ha respinto la domanda di sospensione;
che __________ è insorto, il 10 novembre 1997, con ricorso per nullità contro tale pronuncia, che ritiene essere un lodo parziale, per manifesta violazione del diritto ai sensi dell’art. 36 litt. f) CIA;
che le controparti non hanno presentato specifiche osservazioni al ricorso limitandosi a richiamare la loro presa di posizione al proposito formulata al Tribunale arbitrale;
che la decisione sulla sospensione di una procedura arbitrale che si riferisce a motivi di opportunità è una pura decisione di procedura, lasciata agli arbitri, che non può essere oggetto del ricorso per nullità degli art. 36 e seg. CIA (DTF 109 Ia 81 consid. 2c in fine; Jolidon, Commentaire du concordat suisse sur l’arbitrage, ad art. 9 CIA n. 4 pag. 195; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2. Auflage, § 44.V.3, pag. 333; Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l’arbitrage interne et international en Suisse, ad art. 36 CIA n. 1.1., pag. 201);
che, comunque la voglia interpretare il ricorrente, la motivazione della pronuncia del Tribunale arbitrale che nega la sospensione, non implica una decisione di merito ma fa unicamente riferimento, senza con ciò esprimere giudizi finali, alla posizione assunta in causa da __________ questi, nonostante l’esistenza della procedura penale per estorsione che dichiara di non aver per nulla promosso, insiste nel ritenere vincolante la convenzione 4 giugno 1993 tra le parti, proprio sulla quale controparte fonda le proprie richieste di esecuzione e che nega siano, da lui e da __________, dovute per altri e diversi motivi che non l’inesistenza dell’accordo;
che in ogni caso il giudice civile non è legato dal giudizio penale (art. 53 CO) e che, se anche deve riferirsi alle risultanze di fatto emerse nel procedimento penale, deve comunque valutare in modo autonomo questi elementi dal profilo giuridico (art. 112 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 112 n. 1);
che quindi la sospensione per questo motivo si riferisce unicamente all’opportunità del giudice (dell’arbitro) di avere elementi, emersi nel processo penale, eventualmente utili a completazione del suo convincimento e di conseguenza la decisione relativa non è altro che una pronuncia che disciplina il corso del procedimento e, come tale, non suscettibile, se adottata da arbitri, di ricorso per nullità ai sensi dell’art. 36 CIA (e nemmeno di appello in una procedura avanti alla giurisdizione statale poiché emanata nelle forme dell’ordinanza inappellabile come agli art. 94 e 95 CPC);
che il ricorso in nullità di __________ deve così essere dichiarato irricevibile con il carico di tassa e spese di giudizio mentre non si dà luogo a ripetibili alla controparte che non ha presentato osservazioni al ricorso;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso in nullità 10 novembre 1997 di __________ è irricevibile.
La tassa di giustizia in Fr. 2’900.- e le spese in Fr. 100.- (totale Fr. 3’000.-), già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
Intimazione a: -
Comunicazione all’avv. Fernando Gaja, presidente del Tribunale arbitrale con l’intero suo incarto di ritorno.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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