AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.273
Data decisione, Autorità: 24.03.1998, IICCA
Incarto n. 12.97.00273
Lugano 24 marzo 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei xx:
Chiesa, vicepresidente, Zali e Pellegrini (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cocchi, astenuto)
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. OA. 96.144 della Pretura di Mendrisio-Nord promossa con petizione 5 marzo 1996 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
avv.
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 200’000.-- oltre accessori a titolo di risarcimento del danno contrattuale;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 9 ottobre 1997 ha respinto;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 30 ottobre 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre il convenuto con osservazioni 20 novembre 1997 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto: A. Con atto pubblico 13 ottobre 1988 del notaio avv. __________ è stato costituito da __________ in favore di __________ un diritto di compera sul fondo n__________ di __________ al prezzo di fr. 9’250’000.--.
Con atto pubblico 17 novembre 1988, rogato dal qui convenuto, __________ ha ceduto all’attore il predetto diritto di compera al prezzo di fr. 11’000’000.--.
non ha pagato l’imposta sul maggior valore immobiliare a suo carico per la prima transazione, ammontante a fr. 202’160.--.
Stante il suo obbligo solidale al pagamento dell’imposta, previsto dall’art. 4 cpv. 5 LIMVI allora in vigore, l’attore ha pagato a tal titolo fr. 200’000.--.
B. Con la petizione l’attore, invocando le disposizioni di legge sul contratto di mandato, ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dell’imposta da lui pagata.
Il notaio sarebbe venuto meno al proprio obbligo di diligenza nei confronti dell’attore, omettendo di informarlo circa l’obbligo solidale di pagamento dell’IMVI connesso con la stipulazione della cessione del diritto di compera, contravvenendo così anche a quanto stabilito dall’art. 4 cpv. 2 LN.
Sarebbe infatti insufficiente a questo proposito la generica indicazione contenuta nel rogito secondo cui l’IMVI doveva essere soluta “come di legge”, e nemmeno potrebbe ammettersi, contrariamente a quanto risultante dalla clausola di stile contenuta nell’atto, che il notaio rese realmente edotte le parti delle leggi ad esso relative.
C. Nella risposta del 13 maggio 1996 il convenuto si è opposto alla petizione contestando la propria asserita negligenza, e sostenendo invece di avere chiaramente spiegato alle parti l’esistenza e la portata della responsabilità solidale dell’acquirente per l’IMVI, così come del resto indicato dall’atto notarile medesimo. Quand’anche vi fosse stata violazione di propri doveri, la stessa non sarebbe comunque stata causalmente rilevante per l’insorgenza del danno, così che nulla sarebbe dovuto all’attore.
D. Le parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, data la natura pubblica della funzione svolta dal notaio, ha ritenuto inapplicabili le norme del CO sul contratto di mandato, e ha invece applicato l’art. 61 cpv. 1 CO, che rinvierebbe agli art. 41 e segg. CO sulla responsabilità aquiliana.
Quale comportamento illecito del convenuto ai sensi dell’art. 41 CO sarebbe ipotizzabile la violazione dell’obbligo di informazione sancito dall’art. 4 cpv. 2 LN, ma dagli atti non risulterebbe comprovata la violazione di tale obbligo, ma invece si dovrebbe semmai presumere il contrario dal contenuto del rogito in questione.
Non potendosi nemmeno ritenere un illecito del notaio per avere inoltrato l’istanza di iscrizione del diritto di compera senza cautelarsi circa il pagamento dell’IMVI da parte di __________, ne seguirebbe la reiezione della petizione.
F. Delle argomentazioni dell’appellante -che chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere la petizione- e di quelle del resistente -che postula invece la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. Il primo giudice non ha affrontato la questione della forma connessa con l'obbligo di informazione delle parti (art. 4 cpv. 2 LN), in particolare per stabilire se l'informazione prestata dal notaio debba essere sempre registrata per scritto nel suo preciso contenuto; con riferimento al caso concreto, per giudicare se la menzione nell'atto pubblico del generico adempimento di tale obbligo sia sufficiente al fine di erudire le parti sui reciproci diritti e obblighi loro derivanti dal negozio pattuito.
Il tema è riproposto in questa sede.
Pacifico che l'informazione in esame dovesse essere fornita dal notaio __________ alle parti, in particolare che il futuro eventuale compratore dovesse conoscere il contenuto dell'art. 4 cpv. 5 LIMVI, dev'essere rilevato che tuttora la legge notarile, né all'art. 4 cpv. 2, né altrove non impegna il notaio a indicare dettagliatamente nell'atto pubblico il contenuto di ogni informazione fornita. Esistono altre norme positive a complemento del generico obbligo di informazione, ma esse concernono indicazioni particolari e non generali: così l'art. 28a RN per quanto riguarda l'esistenza e la portata dell'art. 183 LAC, nonchè l'art. 254 della nuova LT (entrata in vigore il 1° gennaio 1995): e in tal senso -ma entro questi limiti- è stato completato l'art. 4 cpv. 2 LN.
Nella decisione federale apparsa in Rep 1995, p. 107, esaminando una fattispecie simile a quella in esame e, in particolare per quanto riguarda il presupposto della colpa a carico del notaio, si precisa che il giudice deve verificare -oltre i termini della legge- se esistono direttive o se si è instaurata una prassi che specifichi nel senso preteso dall'attore l'obbligo di informazione dell'art. 4 cpv. 2 LN.
Orbene, per quanto riguarda il nostro Cantone, non appare determinante nella questione dibattuta una precedente citata decisione federale (Rep 1987, 180) poichè essa si limita a confermare l'obbligo del notaio a una completa informazione delle parti (peraltro proprio in relazione all’art. 4 cpv. 5 LIMVI): nulla, per contro, riguardo alla forma di tale informazione.
È vero che successivamente il Consiglio di disciplina notarile ha ripetutamente avuto occasione di esaminare la stessa fattispecie, assimilando senz'altro l'obbligo di informazione con il dovere di riprodurne dettagliatamente il contenuto -a comprova del medesimo fatto- nel testo del rogito: ma le decisioni indicate (note a questa Camera) risalgono al 1993 e se potrebbero costituire una prassi per gli anni successivi (cfr. anche BOA No. 13, 1997, p. 24), non appaiono rilevanti nel caso concreto che si riferisce a un atto pubblico allestito il 17 novembre 1988.
In conseguenza di questa norma, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).
L’applicazione dei principi derivanti dall’art. 8 CC ad un’azione fondata, come la presente, sugli art. 41 e segg. CO comporta che l’attore deve di principio dimostrare, oltre che l’esistenza e l’ammontare del danno (come esplicitamente previsto già dall’art. 42 CO), l’esistenza della colpa del danneggiante, ovvero il comportamento del danneggiante ritenuto causa del danno e le circostanze di fatto che permettono di concludere per il dolo o negligenza da parte sua, l’illiceità di questo comportamento, ovvero le circostanze di fatto che permettono di trarre la conclusione giuridica della presenza di un illecito, e l’esistenza di un nesso causale adeguato tra il comportamento ritenuto illecito e il verificarsi del danno (Kummer, opera citata, n. 241, 244, 245, 246 ad art. 8 CC).
L’attore è insorto contro questa conclusione del primo giudice, e dopo avere rammentato che dall’art. 4 cpv. 2 LN deriverebbe al notaio l’obbligo di informare esplicitamente le parti l’obbligo solidale dell’acquirente al pagamento dell’IMVI di cui all’art. 4 cpv. 5 LIMVI, ha sostenuto che in concreto tale obbligo non sarebbe stato ossequiato, non potendosi ritenere il contrario dalla semplice menzione nell’atto pubblico dell’attribuzione dell’imposta così come previsto dalla legge, o dall’attestazione ivi figurante dell’avvenuta istruzione delle parti circa le leggi relative all’atto.
In queste circostanze non avrebbe rilevanza la presunzione di cui all’art. 9 cpv. 1 CC, a torto ritenuta dal Pretore, di modo che il convenuto sarebbe invece stato tenuto a provare di avere compiutamente attirato l’attenzione delle parti sul principio della responsabilità solidale, prova che non sarebbe da lui stata fornita.
Un ulteriore illecito del convenuto sarebbe ravvisabile, sempre secondo l’attore, nell’avere inoltrato l’istanza di esercizio del diritto di compera senza preoccuparsi della questione del pagamento dell’IMVI.
Volendo, a livello di ipotesi, seguire per un momento l’attore e misconoscere la forza probatoria o indiziaria delle indicazioni contenute nell’atto pubblico quo al pagamento dell’IMVI “come di legge” (doc. B, punto 6, pag. 2) e alla circostanza che i comparenti sarebbero stati resi dal notaio “edotti delle leggi al presente atto relative” (doc. B, punto 6, pag. 3), non si potrebbe ancora concludere per la violazione da parte del notaio del proprio obbligo di informazione sancito dall’art. 4 cpv. 2 LN, ma ci si troverebbe piuttosto in una situazione di vuoto probatorio sulla questione dell’avvenuta comunicazione delle informazioni in questione.
5.1 La tesi è in linea di principio infondata: come si è detto (consid. 2), l’onere della prova per l’esistenza delle circostanze di fatto costitutive dell’illecito è a carico della parte che da questo fatto deduce il proprio diritto, ovvero in concreto a carico dell’attore.
Ciò premesso, occorre tuttavia esaminare se nella specie non si imponga una diversa soluzione per il motivo che l’asserito illecito risiederebbe in un’omissione, così che all’attore si richiederebbe in pratica di fornire la prova che un determinato fatto non si è verificato.
5.2 A livello generale non può essere ammessa l’esistenza di una regola assoluta per cui i fatti negativi non sono da provare.
Il cosiddetto principio “negativa non sunt probanda” non ha in altre parole valore di norma generale (Kummer, opera citata, n. 194 ad art. 8 CC e riferimenti), occorre invece stabilire se di un fatto negativo possa comunque essere ragionevolmente fornita la prova certa, si tratta in tal caso di un cosiddetto “bestimmte Negativa”, o se invece la non insorgenza di una circostanza di fatto non possa effettivamente essere in alcun modo dimostrata, e si parlerà allora di “unbestimmte Negativa” (Kummer, opera citata, n. 195 e 196 ad art. 8 CC).
5.3 Nel caso che ci occupa l’asserita omissione del convenuto costituisce sicuramente un fatto negativo determinabile.
Questo perché detta omissione avrebbe avuto luogo nelle ben definite circostanze di spazio e di tempo connesse alla rogazione dell’atto pubblico doc. B, così che le persone che sono state presenti in quella circostanza possono riferire con la medesima sicurezza sia i fatti che si sono verificati che quelli che non hanno avuto luogo, e per entrambi è di conseguenza disponibile una prova certa indipendentemente dalla loro diversa natura.
L’attore non ha ritenuto di far capo a quest’ultimo mezzo di prova, mentre le risultanze della deposizione di __________ non consentono di ritenere provata l’omissione del notaio, avendo il teste unicamente riferito che la pubblicazione dell’atto fu “abbastanza veloce perché l’istromento notarile è di due pagine” e di non ricordare per il resto i dettagli, circostanza del resto comprensibile a 8 anni di distanza dai fatti.
Non potendosi considerare provata l’omissione del convenuto, non è lecito nelle circostanze date concludere per una violazione da parte sua dell’obbligo di informazione di cui all’art. 4 cpv. 2 LN.
L’attore, infatti, respinge l’argomentazione del giudizio impugnato secondo cui il convenuto così facendo avrebbe agito nell’ambito di un mandato esplicitamente conferitogli, sostenendo che essa sarebbe inficiata dall’errata considerazione che il convenuto avrebbe avvisato l’attore del vincolo di solidarietà al momento della rogazione dell’atto pubblico (appello, punto 5.2, pag. 10).
A ben vedere, anche questa argomentazione dell’attore è perciò in definitiva fondata sulla premessa dell’omesso avviso da parte del convenuto del vincolo di solidarietà, premessa che, come si è visto, non si è però realizzata, così che la censura può essere respinta senza ulteriore disamina.
Ne consegue la reiezione del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e indennità, dovuta seppure in misura inferiore alle ripetibili anche alla parte non patrocinata, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamti gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello 30 ottobre 1997 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d'appello consistenti in:
a) Tasa di giustizia fr. 3'450.--
b) Spese fr. 50.--
Totale fr. 3'500.--
già anticipati dall'appellante, restano a suo carico.
L'attore rifonderà al convenuto fr. 1'500.-- a titolo di indennità per la procedura di appello.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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