AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.271
Data decisione, Autorità: 19.02.1998, IICCA
Incarto n. 12.97.00271
Lugano 19 febbraio 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 968 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 13 agosto 1990 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr. dall'avv. ____________________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 12’200.-- oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatore;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 14 ottobre 1997 ha accolto per fr. 11’200.-- oltre interessi;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 24 ottobre 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attore con osservazioni del 26 novembre 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore afferma che il convenuto nel 1990 gli avrebbe (sub)appaltato la fornitura e la posa di 17 vasche da bagno destinate __________ contro una mercede di fr. 17’000.--, soluta solo per fr. 4’800.--, dal che la presente causa per la differenza di fr. 12’200.-- oltre interessi.
B. Il convenuto si oppone alla petizione sostenendo di avere voluto unicamente acquistare le 17 vasche da bagno per posarle personalmente presso la sua committente __________ L’attore, appresa la destinazione delle vasche, avrebbe ritardato la consegna all’attore per procedere lui stesso alla posa di 16 di esse presso la committente dell’attore. Questi avrebbe in sostanza usurpato un affare del convenuto, di modo che, secondo l’art. 423 cpv. 1 CO, gli dovrebbe essere pagato solo il costo delle vasche, soluto da tempo, oltre a fr. 2’400.-- di spese effettive che il convenuto avrebbe avuto se avesse posato lui stesso le vasche, somma offerta all’attore che l’aveva tuttavia rifiutata.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha rilevato che l’unica prova esperita sul tema, la deposizione della teste __________ avrebbe confermato la tesi dell’attore dell’esistenza tra le parti di un contratto di appalto per la fornitura e posa di 17 vasche.
Essendone state posate solo 16, la pretesa dell’attore sarebbe da ammettere per fr. 11’200.-- oltre interessi di mora al 7%, tasso rimasto incontestato.
D. Delle argomentazioni dell’appellante -che postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione- e di quelle del resistente -che chiede invece la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Chi, come l’attore, procede per il pagamento della propria mercede d’appaltatore sopporta l’onere della prova al riguardo dell’esistenza e all’entità del vantato diritto (per tante: II CCA 16 dicembre 1997 in re D./B.), il che significa che in caso di contestazione è tenuto a dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto di appalto e la congruità della propria pretesa.
Sulla base degli elementi probatori in atti il Pretore ha implicitamente ritenuto fornita la prova di cui sopra.
La sua valutazione dei riscontri istruttori non può tuttavia essere condivisa.
2.1 Il punto di partenza per la corretta disamina della fattispecie è senza dubbio costituito dalla lettera 14 dicembre 1989 del convenuto, con la quale ha chiesto la fornitura di 17 vasche da bagno (doc. 8).
A non averne dubbi, tale richiesta non prevedeva la posa a destinazione da parte dell’attore, ed è perciò elemento favorevole alla tesi del convenuto e contrario a quella dell’attrice.
Anche la successiva raccomandata 10 febbraio 1990 (doc. 9) del convenuto conforta la sua versione dei fatti, trattandosi di un sollecito per la fornitura delle vasche.
La prima incongruenza risulta dalla risposta 12 febbraio 1990 dell’attore (doc. 10), che rassicura il convenuto circa la puntuale posa delle vasche da parte dell’attore medesimo, non risultando un simile accordo dalla precedente corrispondenza.
Ed infatti, il convenuto ha prontamente reagito, contestando con la lettera del 15 febbraio 1990 il proprio consenso alla posa delle vasche da parte dell’attore, e ribadendo la propria intenzione di posarle personalmente (doc. 11, ultimi 2 paragrafi; cfr. anche il doc. 14).
A ciò va aggiunto, sempre in favore della tesi del convenuto, l’indizio di logica pertinenza, per il quale secondo l’ordinario andamento delle cose e la comune esperienza di vita non è di principio ragionevole farsi appaltare la posa di una vasca da bagno a fr. 900.-- più ICA (ca. fr. 56.--), e subappaltare la medesima opera a fr. 1’250.-- (doc. 6 e C).
A questi elementi si contrappone unicamente la deposizione della __________ che riferisce di avere assistito in epoca imprecisata ad un colloquio tra le parti avvenuto in Ticino nel corso del quale il convenuto avrebbe accettato di delegare all’attore la posa delle vasche.
2.2 La corretta valutazione di questi elementi non può condurre alla soluzione di privilegiare le risultanze della deposizione agli altri elementi in atti, ma è semmai, per invalsa giurisprudenza, quella di elidere i mezzi di prova in contraddizione tra di loro, con la conseguenza di doversi decidere in sfavore della parte gravata dell’onere della prova (II CCA 29 febbraio 1996 in re O. SA/F., 9 novembre 1995 in re Z./G. SA, 9 maggio 1995 in re S./M. SA, 13 febbraio 1995 in re C. srl/L. SA, 7 settembre 1994 in re I. SA/T. SA; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 7).
Questa soluzione si imporrebbe nel caso concreto a prescindere da qualsiasi considerazione circa la credibilità della teste, ed è perciò unicamente a titolo abbondanziale che si rileva che essa è ulteriormente confortata dal fatto che la teste, all’epoca a suo dire del tutto estranea alla ditta dell’attore, ne sia dal 12 maggio 1993 la titolare, come risulta dall’estratto dal registro di commercio del canton __________ del 22 ottobre 1997, prodotto dal convenuto con l’appello e che questa Camera assume agli atti in virtù del potere di indagine conferitole dall’art. 322 CPC.
3.1 Quo alla fornitura delle 16 vasche, per la quale il convenuto ha già pagato fr. 4’800.--, risultano dagli atti i seguenti elementi:
Il quesito è male formulato, e di conseguenza la risposta è ambigua: non essendoci un riferimento temporale, la risposta (da fr. 450.-- a fr. 600.--) sembrerebbe relativa al 1993, ma soprattutto indica prezzi “di mercato”, il che potrebbe significare il prezzo al consumatore di una singola vasca, e non è perciò significativo del costo tra commercianti di una partita di 17 vasche;
Ai fini della fornitura delle vasche dall’attore al convenuto, che ammette di non potere dimostrare la pattuizione di un prezzo unitario di soli fr. 300.-- (appello, punto 19, pag. 9), va ritenuto il prezzo del fornitore dell’attore, e perciò considerata la conversione delle valute e la concessione all’attore di un equo margine di guadagno, questa Camera fissa in fr. 400.-- il prezzo delle vasche, per un totale di fr. 6’400.--.
3.2 Quo al lavoro di posa delle vasche, il convenuto stesso riconosce di avere risparmiato fr. 2’400.-- di spese in conseguenza dell’intervento dell’attore (risposta, pag. 10), importo che non vi è motivo di non attribuire al procedente.
Avendo questi rifiutato l’ipotesi che la posa delle vasche da parte sua sarebbe avvenuta senza il consenso del convenuto, l’attore non risulta avere avanzato -neppure a titolo subordinato- una pretesa a tal titolo, e le questione non è stata oggetto di istruzione, così che non vi è spazio per l’attribuzione in suo favore di una somma maggiore di quella riconosciuta dal convenuto.
Gli interessi su questo importo vanno riconosciuti unicamente nella misura del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) e non del 7%, non potendosi ammettere l’acquiescenza su questo tema del convenuto -che difatti si è integralmente opposto alla petizione- ma dovendosi invece ritenere che l’attore nei propri allegati introduttivi non ha addotto alcuna circostanza di fatto, come una pattuizione in tal senso o l’esistenza di un rapporto tra commercianti, atta a giustificare l’attribuzione di interessi al 7% (II CCA 21 settembre 1994 in re G./S.).
La data di decorrenza degli interessi non è per contro contestata dall’appellante, ed è perciò da considerare acquisita quella del 25 aprile 1990 stabilita dal Pretore.
Ne segue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 24 ottobre 1997 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 14 ottobre 1997 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, è riformata nel modo seguente:
__________, è condannato a pagare a __________, Spreitenbach, fr. 4’000.-- oltre interessi al 5% dal 25 aprile 1990.
In tale misura è tolta l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. 86769 dell’UE Lugano del 25 aprile 1990.
La tassa di giustizia di fr. 850.-- e le spese, da anticipare dall’attore sono a suo carico per 2/3 e per 1/3 sono a carico del convenuto, al quale l’attore rifonderà fr. 400.-- per parte di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 530.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 550.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 1/3 e per 2/3 sono a carico dell’attore, che rifonderà al convenuto fr. 200.-- per ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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