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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.267
Data decisione, Autorità: 18.02.1998, IICCA
Incarto n. 12.97.00267
Lugano 18 febbraio 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella procedura accelerata di contestazione della graduatoria EF.97.900 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 5, promossa con petizione 10 aprile 1997 da
(studio legale avv. __________)
contro
(avv. __________)
con cui gli attori hanno proposto a giudizio la seguente domanda:
“1. La petizione è integralmente accolta,
Di conseguenza il credito di fr. 17’252.-- insinuato dal sig. __________ nel fallimento della __________ e collocato in V. classe con il no. 35 è rigettato ed è fatto ordine all’ufficio fallimenti di Lugano di stralciarlo dalla graduatoria.”
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 3 ottobre 1997 ha accolto;
Appellante il convenuto, che con atto di appello con richiesta di effetto sospensivo del 17 ottobre 1997 postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione;
mentre gli attori con osservazioni 18 novembre 1997 chiedono la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto: A. Il 24 marzo 1997 è stata depositata la graduatoria del fallimento di __________ in liquidazione.
Il convenuto vi figura alla posizione 35 dei crediti chirografari per l’importo di fr. 15’320.--, mentre l’attore __________ vi figura alla posizione 12, sempre dei creditori di ultimo rango, per fr. 6’870.-- e l’attore __________ alla posizione 26 per fr. 83’752.65.
B. Con la petizione gli attori affermano che il credito del convenuto -salario per i mesi di novembre e dicembre 1995, tredicesima mensilità e vacanze- non sussisterebbe per il motivo che egli non avrebbe più lavorato per la fallita dopo il 31 ottobre 1995.
Egli non sarebbe comunque stato un dipendente della fallita, data la sua posizione di azionista di maggioranza e amministratore unico, così che il rapporto sarebbe semmai da qualificare come mandato.
C. Nella risposta del 23 aprile 1997 il convenuto si è opposto alla petizione asserendo l’esistenza di un contratto di lavoro, da lui rescisso ex art. 337a CO per l’insolvenza della datrice di lavoro, così che irrilevante sarebbe il fatto che egli non lavorò durante i mesi di novembre e dicembre del 1995.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha respinto la tesi del convenuto della rescissione da parte sua del contratto di lavoro per il motivo dell’insolvenza della datrice per il fatto che questi avrebbe omesso di fissare alla datrice di lavoro il termine previsto dall’art. 337a CO per la prestazione della garanzia.
Non potendosi neppure ritenere che il convenuto si sia licenziato in tronco per motivo grave ex art. 337 CO, ne conseguirebbe l’impossibilità per lui di vantare pretese per il periodo successivo all’ottobre 1995.
Dal che l’accoglimento della petizione.
E. Delle argomentazioni dell’appellante -che postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione- e di quelle degli attori -che chiedono la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. Il convenuto rimprovera al Pretore un’erronea applicazione dell’art. 337a CO per il motivo che nelle concrete circostanze non vi sarebbe stato bisogno di alcuna diffida, essendo impossibile per la società fornire garanzia alcuna.
A torto.
In primo luogo dalla semplice lettura dello scritto del convenuto del 28 ottobre 1995 (doc. C), con cui egli ha presentato le “dimissioni con effetto immediato e irrevocabile come amministratore unico e come gerente della società” all’assemblea degli azionisti, risulta evidente che egli non ha in alcun modo invocato l’insolvenza della società.
In secondo luogo egli non ha neppure tentato di affermare che vi sarebbero stati problemi o ritardi nel pagamento del suo salario fino all’ottobre del 1995, con il che, nonostante le difficoltà della società, non era a quel momento lecito parlare di insolvenza ai sensi dell’art. 337a CO (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 2 ad art. 337a CO, pag. 148).
Si deve pertanto ritenere che la causa di rescissione di cui all’art. 337a CO non si è verificata, e che comunque la stessa non è stata invocata dal convenuto al momento dell’asserito licenziamento, ma solo in seguito per evidenti esigenze di causa.
L’appunto è ineccepibile, ma ciò che manca totalmente nella fattispecie -fatte salve le irrilevanti affermazioni del convenuto medesimo- è la dimostrazione del fatto che la società sia realmente resa colpevole di siffatto comportamento nei suoi confronti, e pertanto non vi è spazio per ritenere il citato scritto doc. C quale valido licenziamento in tronco per motivo grave ascrivibile alla datrice di lavoro.
Ne segue in ogni caso la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza del convenuto (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 17 ottobre 1997 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 380.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 400.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo a carico. Il convenuto rifonderà agli attori complessivi fr. 600.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
– __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 5.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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