AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.265
Data decisione, Autorità: 29.05.1998, IICCA
Incarto n. 12.97.00265
Lugano 29 maggio 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.90 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con istanza 23 giugno 1994 da
__________ rappr. __________ a
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’istante ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 5’000.-- oltre accessori a titolo di mercede dell’appaltatore;
Domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione dell’istanza e che in via riconvenzionale hanno chiesto la condanna dell’istante al pagamento di fr. 54’000.-- oltre interessi quale risarcimento del danno contrattuale;
Il Pretore con sentenza 30 settembre 1997 ha respinto l’istanza e ammesso la riconvenzionale per fr. 25’758.-- oltre interessi;
Appellanti i convenuti, che con atto di appello del 14 ottobre 1997 postulano la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la riconvenzionale per fr. 46’230.50 oltre accessori;
Mentre l’istante con osservazioni e appello adesivo del 24 novembre 1997 chiede la reiezione del gravame avversario e l’accoglimento della propria impugnativa, con cui postula la riforma del giudizio pretorile nel senso di ammettere l’istanza e respingere la riconvenzionale;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore nel 1992 ha eseguito per conto dei convenuti prestazioni d’ingegnere consistenti nell’esecuzione dello studio e dei calcoli statici per la loro costruenda casa di abitazione a __________ Con l’istanza in rassegna egli procede nei confronti dei convenuti per l’incasso del saldo di fr. 5’000.-- oltre interessi della propria mercede, da lui quantificata in complessivi fr. 20’000.--.
B. I convenuti si sono opposti all’istanza in conseguenza delle gravi inadempienze contrattuali del procedente, che avrebbe agito in maniera negligente causando un superamento del preventivo di fr. 108’000.--, che egli dovrebbe risarcire nella misura del 50%, ovvero per fr. 54’000.--, somma oggetto della domanda riconvenzionale.
C. L’istante ha contestato la domanda riconvenzionale, asserendo la totale correttezza del proprio operato e l’inesistenza di un sorpasso del preventivo a lui ascrivibile.
Le parti hanno per il resto mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto per prestazioni d’ingegnere sottoposto alle norme SIA, ha ritenuto che l’istante non abbia effettuato tutte le prestazioni previste a suo carico dal contratto, e non potrebbe perciò pretendere il versamento integrale dell’onorario. L’onorario complessivo da lui richiesto sarebbe inoltre eccessivo per rapporto all’estensione delle prestazioni a suo carico, così il saldo di fr. 5’000.-- da lui preteso non sarebbe in definitiva neppure dovuto dai convenuti.
Quo alla riconvenzionale, il Pretore ha ritenuto che l’istante abbia contravvenuto alle regole dell’arte, causando con ciò un superamento del preventivo per le opere di sua competenza di fr. 51’456.-- di cui, secondo dottrina e giurisprudenza, si giustificherebbe di riconoscere ai committenti una quota del 50%, pari a fr. 25’758.--.
Dal che la reiezione dell’istanza e l’accoglimento per detto importo della riconvenzionale.
E. Con l’appello i convenuti chiedono la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere la riconvenzionale per fr. 46’230.50 oltre accessori.
Il Pretore avrebbe a torto, e senza fornire motivazione, optato per la cosiddetta “variante 2” del computo del superamento del preventivo indicata dal perito giudiziario, quando invece si sarebbe giustificato di determinarsi in base alla “variante 1”, che conclude per un superamento del preventivo di fr. 92’461.--, somma che sarebbe per il 50% da porre a carico dell’istante.
F. Con l’appello adesivo l’istante postula invece la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere l’istanza e respingere la riconvenzionale, sostenendo -in sintesi- che il Pretore avrebbe erroneamente disatteso la correttezza del di lui operato e la congruità della sua fatturazione.
G. Delle rispettive osservazioni agli appelli avversari, concludenti per la loro reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
I convenuti considerano irricevibile l’appello adesivo.
A torto.
È innanzitutto del tutto pacifico che l’appellazione adesiva è a prima vista ricevibile nella misura in cui concerne dispositivi del giudizio pretorile già impugnati con l’appello principale, non potendovi per essi esistere alcuna finzione di crescita in giudicato, inibita appunto dall’appello della controparte, così che l’appello adesivo dell’istante è sicuramente ammissibile in quanto rivolto contro il giudizio sulla riconvenzionale.
La questione della ricevibilità dell’appello adesivo è per contro lecita in quanto inerente quei dispositivi del pronunciato del Pretore che non sono stati impugnati con l’appello principale, ovvero in concreto al proposito del dispositivo n. 1 concernente la domanda del’istante di condanna dei convenuti al pagamento di fr. 5’000.-- oltre interessi.
La giurisprudenza delle Camere civili del Tribunale di appello consente per principio di impugnare con l’appello adesivo anche dei dispositivi non impugnati dall’appello principale (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 314, n. 3; Anastasi, Il sistema dei mezzi d’impugnazione del CPCT, pag. 150 e segg.).
Dalla lettura del riferimento di cui a Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 314, n. 8, questa facoltà sembrerebbe trovare un limite nell’esigenza del solo parziale accoglimento o dalla sola parziale reiezione delle domande dell’appellante adesivo nel processo di prima istanza, mentre nel caso di integrale accoglimento o reiezione di una domanda sembrerebbe non potervi essere appello adesivo. Il significato di questa indicazione giurisprudenziale deve tuttavia qui essere precisato: se da un lato è pacifico che l’integrale accoglimento in prima sede delle proprie domande non legittima all’appello adesivo (ma neppure a quello principale) per mancanza di gravamen, non è per contro a prima vista chiaro il motivo per cui l’integrale reiezione del proprio postulato dovrebbe inibire la ricevibilità dell’appello adesivo.
La sentenza indicata e pubblicata in Rep. 1990, pag. 280, non fornisce in effetti la risposta al quesito, limitandosi a riprendere sul tema le indicazioni scaturite dalla precedente Rep. 1940, pag. 226 e segg., laddove il problema di ricevibilità dell’appello adesivo era legato anche ad una situazione di litisconsorzio che in concreto non si verifica.
La contraddizione può in questa sede essere superata, come riferito in ingresso, nel senso di ammettere a livello generale la possiblità di impugnare con l’appello adesivo anche i dispositivi non toccati da quello principale, così come del resto previsto dalla procedura federale (DTF 65 II 253; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. 2, pag. 479) e da quella di numerosi altri cantoni (SJZ, 1974, n. 71, pag. 283 e 284).
Il Pretore, seguendo le indicazioni peritali (pag. 15 e 16), ha ritenuto che le opere di competenza dell’istante abbiano comportato un costo totale di fr. 178’324.-- (consid. 17, pag. 8).
Siffatta quantificazione è implicitamente accettata dai convenuti, che chiedono che il sorpasso del preventivo sia calcolato in modo differente (“variante 1” invece di “variante 2”) ma comunque sulla base di detto importo (perizia, pag. 15), ed è invece contestata dall’istante.
2.1 Egli contesta in primo luogo l’inserimento del costo di fr. 21’000.-- del muro in pietra, sostenendo che esso non figurava nel capitolato e nel preventivo di dettaglio su specifica indicazione dell’architetto. La sua costruzione sarebbe comunque stata inutile, essendo il muro inizialmente previsto stato sostituito dalla parete stessa della casa, realizzata in cemento armato anziché in mattoni e più alta di circa 1.40 ml (appello adesivo, ad E, 1a, pag. 8 e 9).
Si tratta di argomentazioni infondate.
Il perito ha infatti ascritto a dimenticanza dell’istante il mancato inserimento nel suo modulo d’offerta del costo del muro in questione (complemento di perizia, pag. 15), muro la cui costruzione era secondo il perito indispensabile, a meno di apportare importanti modifiche al progetto della casa (ibidem).
Avendo secondo il perito il muro realizzato in pietra un costo lievemente inferiore a quello previsto ed indispensabile di cemento armato (ibidem), se ne conclude che la circostanza non comporta modifiche del consuntivo ritenuto dal perito e dal Pretore.
2.2 L’istante censura inoltre l’aggiunta da parte del perito di ulteriori fr. 20’500.-- all’importo preventivato, pari al costo di altre opere ivi non incluse ancorché di competenza dell’ingegnere, sostenendo che il maggior costo a lui imputabile sarebbe semmai di soli fr. 13’152.10 (appello adesivo, ad E, 1b e 1c, pag. 9).
L’obiezione è parzialmente giustificata.
Per giungere al cennato importo finale di fr. 178’324.--, il perito ha infatti aggiunto all’importo di partenza di fr. 122’304.-- (di cui si dirà al considerando 3) i fr. 21’000.-- per il muro in pietra (cfr. consid. 2.1) e un ulteriore importo di fr. 35’020.-- per il costo della sistemazione esterna (perizia, pag. 10), ottenuto partendo da un importo di fr. 50’300.-- (ibidem).
Il perito in sede di complemento ha tuttavia ammesso di non avere potuto verificare l’esattezza dell’importo di fr. 50’300.-- in conseguenza di lacune della documentazione prodotta dai convenuti, e l’ha pertanto rettificato in fr. 47’300.-- (complemento di perizia, pag. 6), con la conseguenza che anche il consuntivo finale delle opere di competenza dell’istante andrà ridotto di fr. 3’000.--.
Sono per contro infondate le altre contestazioni dell’istante, ed in particolare l’affermazione secondo cui il costo delle opere da lui non previste ammonterebbe a soli fr. 13’152.10, trattandosi di una tesi che -come gli altri conteggi dell’istante costruiti in base a tale tesi e non considerando il costo del muro in pietra- non trova riscontro alcuno nelle risultanze peritali, risultanze che l’istante nemmeno è in grado di confutare in maniera convincente.
2.3 Si deve pertanto ritenere che le opere di competenza dell’istante hanno comportato un costo di fr. 175’324.--.
Il perito (pag. 15), in assenza di un vero e proprio preventivo delle opere d’ingegnere, ha ritenuto di difficile soluzione il quesito a sapere a quanto ammontasse la stima dei relativi costi, e ha pertanto ipotizzato tre diverse soluzioni dalle quali, fermo restando l’importo del consuntivo, dipende alla fine l’ammontare del sorpasso (perizia, pag. 15 e 16).
Una prima soluzione (“variante 1”) prevede l’importo di fr. 85’863.-- figurante sul doc. 7 della causa richiamata inc. 12’392, ovvero sul preventivo di massima del 21 maggio 1992 allestito dallo studio d’architettura __________.
La seconda soluzione (“variante 2”) prevede invece l’importo di fr. 132’796.-- risultante dal modulo d’offerta della ditta __________ con i relativi quantitativi (doc. A; perizia, pag. 7).
La terza soluzione (“variante 3”) contempla infine l’importo di fr. 120’000.-- ritenuto dall’istante quale base di calcolo del suo onorario nel doc. B del 2 dicembre 1991.
3.1 Il Pretore ha optato per la seconda soluzione, senza fornire particolari spiegazioni per la sua scelta, ma rettificando in fr. 126’868.-- l’importo dell’offerta in conseguenza di una correzione effettuata sul capitolato (consid. 17, pag. 8).
L’istante, nell’ipotesi (sostanzialmente verificatasi) della reiezione delle sua suddette censure alla quantificazione del consuntivo, concorda con la decisione pretorile (appello, punto 5, pag. 12), mentre i convenuti la contestano in favore della tesi di un preventivo di soli fr. 85’863.--.
3.2 Il preventivo dei costi ha da una parte lo scopo di mettere al riparo l’appaltatore dalle obiezioni del committente qualora ad opera compiuta il computo del dispendio di lavoro e materiale dell’appaltatore conduca ad un risultato situato entro i limiti del preventivo, e d’altra parte quello di fornire al committente un’adeguata e attendibile prognosi sui costi dell’opera e di accordargli -qualora il preventivo venga allestito dall’appaltatore- i mezzi di difesa previsti dalla legge o dal contratto per il caso in cui l’importo ivi previsto venga sproporzionatamente ecceduto.
Evidentemente, affinché nel committente possa sorgere un giustificato affidamento nelle risultanze del preventivo, questo gli deve essere validamente comunicato.
3.3 Ciò premesso, la tesi dei convenuti secondo cui il preventivo delle opere dell’istante sarebbe di fr. 85’863.--, così come al doc. 7, implica necessariamente che all’istante possa essere ascritto quanto figurante nel cennato doc. 7, che è un preventivo di massima dei costi dell’intera costruzione, e perciò anche dei costi delle opere di ingegneria, formalmente redatto dallo studio d’architettura __________
3.4 E’ pacifico -e nemmeno i convenuti pretendono il contrario- che non esiste alcun automatismo giuridico in virtù del quale un’azione compiuta da un soggetto giuridico possa essere ascritta ad un altro soggetto giuridico.
Nel caso, come quello in rassegna, di atto compiuto da una persona giuridica ci si potrebbe chiedere se non torni applicabile il principio della trasparenza, ma la tesi, neppure sollevata dai convenuti, deve di primo acchito essere scartata già solo per il motivo che non risulta affatto che l’istante fosse il socio dominante al quale imputare gli atti commessi dalla società -risulta invece dalla deposizione __________ che la società apparteneva ad entrambi i soci in misura uguale-, né si può ammettere che con la comunicazione del preventivo da parte dello studio d’architettura vi sia stato l’intento di violare il principio della buona fede o l’interesse legittimo di un terzo (II CCA 27 agosto 1996 in re C. srl/P. SA, 16 giugno 1994 in re M./V. e Z.).
I convenuti pretendono invece di ascrivere all’istante l’operato di __________ da un lato sulla base del contenuto delle “10 pagine fitte di dettagliate argomentazioni” (appello, pag. 6) di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 delle loro conclusioni che “gli appellanti sono di conseguenza costretti a riproporre integralmente anche in questa sede” (appello, pag. 7). Se non che siffatto modo di procedere degli appellanti non è proceduralmente corretto e comporta l’irricevibilità delle argomentazioni richiamate, non essendo ammissibile in sede di appello il vuoto richiamo di precedenti motivazioni (da ultimo: II CCA 30 gennaio 1998 in re O./Comune di L.).
Da quanto sostenuto nell’appello, è comunque chiaro che il motivo addotto dai convenuti a sostegno della tesi dell’ascrivibilità all’istante del contenuto del preventivo doc. 7 è quello secondo cui lo stesso sarebbe stato da lui materialmente redatto, almeno per quanto riguarda l’importo riguardante le sue opere (appello, pag. 7-12).
Quand’anche ciò fosse vero -è pertanto inutile risolvere la disputa riguardante le asserite contraddizioni o comunque le sfumature delle deposizioni rese dal __________ in sede civile e penale- l’atto non diviene per questo solo motivo un atto dell’istante, e non gli è pertanto direttamente opponibile, dovendosi anche in questo caso rispettare l’autonomia della persona giuridica che si è assunta la responsabilità contrattuale di quell’informazione, resa appunto nell’ambito di un rapporto contrattuale differente da quello dal quale gli istanti vogliono oggi trarre diritto.
3.5 Vero è invece che la fiducia dei convenuti circa i futuri costi dell’opera dell’istante è stata fondata da altre comunicazioni, segnatamente -in ordine cronologico- dapprima dal preventivo dell’istante relativo ai suoi onorari (doc. B), dal quale si poteva evincere che alla base del calcolo vi era un costo dell’opera di circa fr. 120’000.--, ed in seguito dall’offerta dell’impresa esecutrice di fr. 126’868.-- (doc. A).
Ed infatti, a riprova di questo fatto si rileva che nella corrispondenza preprocessuale mai i convenuti hanno tentato di prevalersi dell’importo di fr. 85’863.-- sostenendo che sarebbe stato quello del preventivo, mentre invece hanno invocato quello di fr. 120’000.-- dedotto dal calcolo dell’onorario (doc. H11, pag. 2).
3.6 Può di conseguenza essere confermata la decisione pretorile di ritenere che le opere di competenza dell’istante siano state preventivate in fr. 126’868.--.
4.1 La richiesta di giudizio dei convenuti verte sull’attribuzione in loro favore dell’importo di fr. 46’230.50 oltre interessi.
La quantificazione di questo importo da parte dei committenti è, come già nella corrispondenza preprocessuale e nel processo di prime cure (doc. H8; risposta e riconvenzionale, pag. 11), dettata dal convincimento che al committente spetti unicamente una quota fisa del 50% del sorpasso del preventivo.
Si tratta tuttavia di una motivazione giuridica inesatta, che non vincola il giudice chiamato a pronunciarsi sulla concreta domanda di causa (art. 87 CPC; Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 87, n. 3, 4).
4.2 La precedente giurisprudenza, alla quale si appoggia la decisione del Pretore, considerava in effetti che se al sorpasso del preventivo, pur se dovuto ad errore del professionista, corrispondeva un oggettivo maggiore valore dell’opera si giustificava di computare detto maggior valore nella determinazione del danno, così che al committente veniva riconosciuto soltanto il 50% del sorpasso imputabile al professionista (Rep. 1987, pag. 217 e riferimenti).
Nella sentenza DTF 119 II 249 e segg. (commentata in: BR, 4/93, pag. 96 e segg.) il Tribunale federale ha modificato questo criterio di computo del danno, ritenendo che lo stesso deve piuttosto essere pari alla differenza tra i costi effettivi di realizzazione e il valore soggettivo dell’opera risultante dal contratto. Questo perché il danno deriva in ultima analisi dal fatto che viene disattesa la fiducia del committente nella possibilità di realizzare l’opera al costo preventivato, benché ciò sia stato ritenuto possibile. Sarebbe perciò iniquo computare per intero sul maggiore onere del committente un maggior valore che egli potrebbe non avere voluto, così da rendere preferibile per la determinazione del danno il criterio costituito dal valore soggettivo che l’opera ha per il committente, valore eruibile in base al contratto o, se ciò non è possibile, in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO (DTF 119 II 253; II CCA 20 gennaio 1995 in re V./W.).
Nella sentenza DTF 122 III 61 e segg. (commentata in: BR, 2/96, pag. 57 e segg. l’Alta corte ha ribadito e precisato (consid. 2 aa, pag. 64) che il danno del committente non corrisponde all’oggettivo maggior valore dell’opera conseguente al sorpasso del preventivo, e che tale maggior valore deve essere imputato al committente solo se questo ha per lui un soggettivo interesse, mentre il danno risiede appunto nella differenza tra il valore oggettivo dell’opera e l’interesse che essa ha soggettivamente per il committente.
4.3 Nel caso in esame occorre ritenere che il sorpasso di preventivo concerne opere strutturali indispensabili alla realizzazione della casa dei convenuti, ma non per questo deve o può automaticamente essere dedotta l’esistenza di un interesse soggettivo dei committenti alla loro realizzazione pari all’ammontare dei costi effettivi.
Si deve invece considerare che dette opere sono state realizzate sostanzialmente così come progettate (perizia, pag. 6), di modo che ci si deve in primo luogo chiedere se il maggior dispendio occorso alla loro esecuzione abbia realmente comportato un oggettivo maggior valore dell’opera, dal momento che i committenti si ritrovano alla fine con nulla di più dell’opera prevista.
In secondo luogo, a prescindere dall’ovvio interesse del committente alla corretta esecuzione delle opere strutturali, nulla depone in favore dell’esistenza di un interesse soggettivo dei committenti ad un maggiore dispendio rispetto a quanto essi potevano ritenere essere il costo di dette opere.
Si ha così, a mente di questa Camera, quel caso, configurante il limite massimo del risarcimento accordabile ai committenti, in cui al sorpasso del preventivo non corrisponde un reale maggior valore oggettivo dell’opera, oppure in cui se detto maggior valore è dato esso è nondimeno privo di particolare interesse soggettivo per il committente, così che il danno corrisponde in pratica alla differenza tra il preventivo maggiorato della soglia di tolleranza del 10%, invocata dallo stesso istante (risposta riconvenzionale, punto 9, pag. 10; appello adesivo, pag. 10 e 11), e l’importo di cui al consuntivo dei costi delle opere di competenza dell’istante.
4.4 Stante un preventivo di fr. 126’868.--, la soglia di tolleranza si situa a fr. 139’555.--, e perciò il danno risarcibile ammonta alla differenza tra questo importo e quello a consuntivo di fr. 175’324.--, ovvero a fr. 35’769.-- oltre interessi, importo per il quale va ammessa la riconvenzionale.
Il Pretore ha respinto la pretesa dell’istante del saldo dei propri onorari con la duplice motivazione secondo cui egli non potrebbe pretendere l’intero importo di fr. 20’000.-- in conseguenza della sua inadempienza, e che tale importo sarebbe comunque eccessivo rispetto alle prestazioni effettuate, quand’anche ineccepibili, e perciò da ridurre.
La seconda di queste motivazioni è infondata per il motivo che l’onorario di fr. 20’000.-- è stato liberamente pattuito dalle parti (doc. B, pag. 3) così che, non ricorrendo una fattispecie di lesione ai sensi dell’art. 21 CO -circostanza neppure paventata dai convenuti-, è irrilevante il fatto che questo importo sia superiore al valore delle prestazioni pattuite.
La motivazione relativa all’inadempienza dell’attore va invece precisata: nella misura in cui l’inadempienza del professionista ha causato danni ai convenuti, la questione è superata dal fatto che l’istante è astretto al risarcimento del danno cagionato, di modo che non vi è motivo di ridurre l’onorario in conseguenza dell’inadempienza, essendo questa compensata dalla pronuncia del risarcimento del danno (Fellmann, Berner Kommentar, n. 504 ad art. 394 CO); nella misura in cui con l’inadempienza si fa riferimento a prestazioni non eseguite, è pacifico che le stesse non vanno remunerate, e che l’onorario va ridotto in proporzione.
La perizia giudiziaria, così come rettamente citata dal Pretore (consid. 7, pag. 4), è univoca nel giustificare la riduzione dell’onorario a fr. 15’000.-- alla luce “delle prestazioni effettivamente fornite ed ipotizzando l’assenza di errori”, così che le censure dell’istante sul tema, fondate oltretutto sull’errata premessa della correttezza del suo adempimento, possono senz’altro essere respinte.
I convenuti censurano infine anche il giudizio del Pretore su spese e ripetibili, contestando, a torto, la ripartizione dei costi eseguita sulla base del calcolo aritmetico del grado di soccombenza.
Essi disattendono in effetti che la loro soccombenza è stata determinata dall’erronea invocazione di un importo di preventivo manifestamente inferiore a quello imputabile all’istante, così da non potersi ammettere l’esistenza di particolari motivi per derogare al calcolo rigoroso delle soccombenze, che viene comunque rivisto in conseguenza della modifica del giudizio sulla riconvenzionale.
Infondata è anche la critica alla decisione del Pretore, che gode di un ampio margine di apprezzamento in proposito, di suddividere i costi di perizia in ragione di 1/3 a carico dell’azione principale e di 2/3 a carico della riconvenzionale, essendo il valore della seconda manifestamente superiore a quello dell’istanza, ed essendo inoltre lievemente preponderante l’impegno profuso dal perito nella questione dei sorpassi rispetto a quello necessario per la quantificazione dell’onorario dell’istante.
Ne conseguono, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento sia dell’appello principale che di quello adesivo.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 14 ottobre 1997 di __________ e l’appello adesivo 24 novembre 1997 dell’ing. __________ sono parzialmente accolti.
Di conseguenza la sentenza 30 settembre 1997 della Pretura del distretto di Bellinzona è riformata nel modo seguente:
Invariato.
1.1 Invariato.
Di conseguenza l’ing. __________, è condannato a pagare a __________, fr. 35’769.-- oltre interessi al 5% dal 25 novembre 1994.
2.1 La tassa di giustizia di fr. 1’500.-- e le spese di fr. 6’800.-- sono poste per 13 a carico degli attori riconvenzionali e per 2/3 a carico del convenuto riconvenzionale, che rifonderà loro complessivi fr. 1’700.-- per ripetibili parziali.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 780.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 800.--
già anticipati dagli appellanti, sono a carico delle parti per metà ciascuna, compensate le ripetibili di appello.
III. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 780.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 800.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 9/10 e per 1/10 sono a carico dei convenuti, ai quali egli rifonderà fr. 300.-- per ripetibili di appello.
IV. Intimazione: __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster