AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.264
Data decisione, Autorità: 26.08.1998, IICCA
Incarto n. 12.97.00264
Lugano 26 agosto 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.96.00262 (già 4946) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, promossa con petizione 1° dicembre 1995 da
contro
con cui l’attore ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 120’000.- oltre interessi, di cui all’esecuzione n. __________dell’UEF di Locarno;
domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha a sua volta chiesto la condanna di controparte alla restituzione di due cartelle ipotecarie di fr. 60’000.- ciascuna gravanti rispettivamente in IV e in V grado la PPP n. __________ del fondo base part. n. __________ di __________, nonché al pagamento degli interessi maturati sul debito dal 27 marzo 1990 fino alla crescita in giudicato della sentenza;
sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 25 settembre 1997, con cui in parziale accoglimento della petizione ha disconosciuto il debito limitatamente a fr. 21’765.25 e in parziale accoglimento della riconvenzione ha condannato il convenuto riconvenzionale a pagare la somma di fr. 48’627.40;
appellante l’attore con atto di appello 14 ottobre 1997 con cui chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso che il debito di cui alla petizione sia disconosciuto in ragione di fr. 81’400.95 e che la riconvenzionale sia integralmente respinta; il tutto, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre con osservazioni 11 novembre 1997 il convenuto ha postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Il 14 settembre 1993 __________ ha disdetto per il 30 novembre 1993, termine poi prorogato al 30 settembre 1994, un mutuo di fr. 120’000.- a suo tempo concesso a __________ socio con lui della società semplice “__________ ”, per finanziare l’acquisto da parte di quest’ultimo della casa di cui al foglio PPP n. __________ di __________ Non avendo il mutuatario provveduto alla restituzione del mutuo e degli interessi nel frattempo maturati, il mutuante ha fatto spiccare nei suoi confronti il PE n. __________ dell’UEF di Locarno per complessivi fr. 156’440.-, cui l’escusso ha interposto opposizione: con sentenza pretorile 20 febbraio 1995, confermata il 22 novembre 1995 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, l’opposizione è stata rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 120’000.- più interessi.
B. Con petizione 1° dicembre 1995 __________ ha chiesto il disconoscimento del debito in rassegna.
Egli ritiene che il contratto di mutuo si lasciasse ricondurre al rapporto societario, per cui la restituzione degli importi mutuati era a quel momento prematura, le pratiche per lo scioglimento della società semplice -pur essendo in atto- non essendosi ancora concluse. A suo parere, l’importo in questione sarebbe in ogni caso compensato da un suo credito, al momento non quantificabile, che gli spetterebbe proprio in relazione allo scioglimento della società.
C. Con la risposta di causa __________ si è opposto alla petizione, contestando in particolare che il mutuo avesse a che fare con la società semplice. In via riconvenzionale egli ha inoltre chiesto che controparte fosse condannata a restituirgli due cartelle ipotecarie di fr. 60’000.- ciascuna gravanti rispettivamente in IV e in V grado la PPP, indebitamente trattenute dall’attore, nonché al pagamento degli interessi convenzionali maturati sull’importo mutuato dal 27 marzo 1990 fino alla crescita in giudicato della sentenza.
D. Con la decisione, qui oggetto di impugnativa, il Pretore ha disconosciuto il debito di cui all’azione principale limitatamente a fr. 21’765.25, mentre nell’ambito della domanda riconvenzionale ha condannato l’attore al pagamento di fr. 48’627.40.
Il giudice di prime cure ha innanzitutto preso atto che in sede conclusionale l’attore aveva ammesso che il mutuo non era in relazione con la società semplice, per cui la pretesa del convenuto era di per sé esigibile. Egli si è quindi limitato ad esaminare la fondatezza o meno della pretesa compensatoria fatta valere dall’attore, nel frattempo quantificata in fr. 81’400.95, consistente in sostanza nel credito a suo dire derivantegli dallo scioglimento della società semplice: appurato tuttavia che il convenuto in quell’ambito vantava un credito di fr. 127’000.- nei confronti della controparte in conseguenza di ore supplementari svolte negli anni 1989-1994, il giudice ha ammesso la compensazione solo limitatamente a fr. 21’765.25, somma per la quale la domanda principale è stata accolta.
Quanto alla riconvenzionale, il Pretore ha dapprima respinto la richiesta volta alla restituzione delle due cartelle ipotecarie. Con riferimento alla domanda di rifusione degli interessi maturati, il giudice, preso atto che in base al contratto di mutuo l’attore doveva al convenuto gli interessi al tasso annuo praticato __________ (in seguito: __________ per le ipoteche di primo grado e che da un documento richiamato nell’incarto (doc. III class. grigio lett. m) si evincevano i tassi per tali ipoteche, gli ha senz’altro riconosciuto la somma di fr. 48’627.40.
E. Con l’appello l’attore chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso che il debito di cui alla petizione sia disconosciuto in ragione di fr. 81’400.95 e che inoltre la riconvenzionale sia integralmente respinta.
L’appellante espone dettagliatamente i motivi per cui a suo dire il giudice non avrebbe dovuto ammettere l’esistenza di un credito a favore della controparte per ore supplementari e altre considerazioni che avrebbero dovuto indurlo a non considerare tale questione, il che imporrebbe di accogliere la petizione nella misura postulata in questa sede.
Quanto alla pretesa volta alla rifusione degli interessi, egli ne eccepisce innanzitutto l’irricevibilità, siccome la stessa non sarebbe stata debitamente quantificata negli allegati preliminari. Fosse anche ricevibile, essa sarebbe comunque ampiamente infondata nel merito: intanto, mai prima del settembre 1994 il convenuto pretese il pagamento degli interessi; quest’ultimo non avrebbe inoltre provato l’ammontare del tasso d’interesse dovuto, i documenti agli atti -ed in particolare il doc. III class. grigio lett. m, su cui il giudice si era fondato- non essendo sufficientemente chiari ed anzi contraddittori; in ogni caso il giudice avrebbe infine assegnato al convenuto più di quanto chiesto dalla parte.
F. Delle osservazioni con cui il convenuto ha postulato la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
L’esito dell’azione principale dipenderà pertanto unicamente dall’eventuale compensazione di questo credito da parte dell’attore.
La questione della ricevibilità della pretesa, per i motivi di seguito esposti, può tuttavia rimanere indecisa.
L’esigenza di sottoporre al necessario contraddittorio tutte le allegazioni delle parti (art. 84 CPC) determina la necessità di porre nell’ambito della procedura un limite temporale ben preciso, entro il quale esse sono tenute a far fronte al predetto onere di allegazione. Il processo, in altre parole, è suddiviso in stadi preclusivi nell’interesse dell’ordine del processo medesimo, della buona fede processuale della controparte e, come già detto, del suo diritto di esprimersi (Messaggio del 5 gennaio 1954 al nuovo CPC, p. 11; Picard, Studi sulla riforma del processo civile ticinese, Bellinzona 1954, p. 51 e segg.). Come risulta con accresciuta chiarezza dopo la modifica del titolo marginale dell’art. 78 CPC e l’abrogazione dell’art. 79 CPC, in vigore dal 1. gennaio 1988, questo limite viene raggiunto con la fine dello scambio degli allegati introduttivi, ovvero al più tardi con l’eventuale replica e duplica (art. 78 CPC, in particolare l’ultimo periodo del cpv. 1; Rep. 1988, p. 374, nota 1; Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 2 e 4 ad art. 78). Fatti, domande ed eccezioni proposti dopo questo limite sono per principio tardivi, inammissibili dal profilo procedurale e pertanto da respingere in ordine, senza che vi sia la necessità o anche solo la possibilità di un esame in merito (Rep. 1982 p. 120).
Completazioni successive concernenti i fatti e le eccezioni sono ammesse unicamente quando sia dato una caso di restituzione in intero (art. 80 CPC), ossia quando la parte dimostra che l’omissione non è imputabile a sua negligenza e che i nuovi mezzi di azione o di difesa sono influenti per il processo (art. 138 CPC). Per poter ottenere la possibilità di addurre nuovi fatti non è tuttavia solo necessario che gli stessi siano influenti e che chi se ne vuol prevalere non sia stato negligente nel suo comportamento processuale, ma occorre, necessariamente, far formalmente capo alla procedura della restituzione in intero, da promuoversi nei termini di perenzione previsti dal codice di procedura civile (art. 139 e 140 CPC) e nelle modalità previste dalla legge, cioè formulando una domanda processuale in tal senso (art. 92 e 93 CPC). Ne segue che se la restituzione in intero non è chiesta nel termine di 30 giorni da quando la parte è venuta a conoscenza di un fatto nuovo, anche durante l’istruttoria per l’esito delle prove che si sono assunte, oppure non è chiesta del tutto, quel fatto nuovo e quei nuovi mezzi di difesa non possono essere addotti semplicemente discutendoli nelle conclusioni; men che meno con l’appello (art. 321 lit. b CPC; IICCA 30 marzo 1994 in re E. SA/F. e llcc., 5 dicembre 1994 in re S. e S./B.).
Nel caso di specie è evidente che i fatti posti a fondamento della compensazione e in particolare l’esistenza di un credito di liquidazione a favore di una delle parti a dipendenza dello scioglimento della società semplice -e qui si inserisce a maggior ragione il discorso in merito alla pretesa del convenuto di fr. 127’000.- per ore supplementari- non sono stati assolutamente allegati, né tanto meno dibattuti dalle parti negli allegati preliminari: con ciò, esse non hanno in definitiva preso (né potuto prendere) posizione in merito alle circostanze che stavano alla base dell’eventuale compensazione, né hanno potuto portare argomenti di fatto o di diritto a sostegno oppure contrari all’una o all’altra delle tesi; è pure mancata, se si fa astrazione ai dati versati agli atti più o meno casualmente dal liquidatore (doc. III) e dall’audizione testimoniale di quest’ultimo, una qualsiasi istruttoria su tali questioni, ciò che ha impedito alle parti di portare gli eventuali mezzi di prova che avrebbero permesso di confortare le loro rispettive tesi.
È in definitiva mancato il contraddittorio sulla compensazione, per cui, tenuto conto dei principi dottrinali e giurisprudenziali appena evocati ed in assenza di una formale domanda di restituzione in intero inerente tale questione, la stessa doveva essere dichiarata irricevibile dal primo giudice.
Stante l’irricevibilità della tematica in prima istanza, non torna perciò conto in questa sede esaminare se ed eventualmente in quale misura le censure fatte valere dall’appellante ed aventi per oggetto i motivi per cui il giudice non avrebbe dovuto ammettere l’esistenza di un credito di fr. 127’000.- per ore supplementari rispettivamente i motivi che avrebbero dovuto indurlo a comunque non considerare la questione nella fattispecie, siano o meno fondate.
4.1 Contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante -che nell’occasione riprende letteralmente il punto 6.1 delle proprie conclusioni- nella querelata sentenza il Pretore ha in realtà spiegato a p. 5 e seg. (cons. 1.2) i motivi per cui riteneva ricevibile in ordine la richiesta di pagamento degli interessi.
Non torna perciò conto diffonderci ulteriormente sulla questione, già risolta dal primo giudice, l’appellante non avendo del resto indicato per quali motivi l’assunto pretorile, del tutto corretto e conforme della dottrina e giurisprudenza, sarebbe errato (Rep. 1980 p. 259; IICCA 28 settembre 1995 in re A./M., 29 febbraio 1996 in re O. SA/F., 22 aprile 1996 in re S. in liq. conc./C.P., 29 aprile 1996 in re B./C. SA in liq., 31 ottobre 1996 in re S. SA/N.).
4.2 Nemmeno il fatto che mai prima del settembre 1994 il convenuto abbia chiesto la restituzione del mutuo, rispettivamente che mai abbia preteso il pagamento degli interessi pattuiti può in qualche modo giovare all’appellante: per constante giurisprudenza, il fatto che un creditore attenda a far valere una sua pretesa entro il termine di prescrizione non implica infatti ancora, in mancanza di ulteriori riscontri -nemmeno evocati dall’appellante- che egli vi abbia implicitamente rinunciato, rispettivamente che tale sua richiesta costituisca un abuso di diritto, a meno che altre circostanze -come detto, non invocate nel gravame- parlino per una violazione del principio della buona fede (DTF 116 II 431, 94 II 41; IICCA 24 febbraio 1995 in re B. SA/I., 11 luglio 1995 in re I. SA/B.).
4.3 L’appellante ritiene inoltre che i documenti agli atti non attesterebbero con certezza il tasso ipotecario praticato dall’__________ per le ipoteche di primo grado (“vecchie ipoteche”).
A giudizio di questa Camera, il Pretore ha senz’altro avuto ragione nel ritenere che il doc. 9 -avente espressamente per oggetto le “nuove ipoteche” __________ - si riferisse alle ipoteche di primo grado, e che di conseguenza il doc. III class. grigio lett. m, riportante i tassi __________ -inferiori- per le ipoteche di primo grado riportasse di fatto i dati relativi alle “vecchie ipoteche”.
Per il resto, le ulteriori censure dell’appellante si rivelano del tutto infondate: nella misura in cui egli sembra rimproverare al giudice per aver fatto capo ad un documento non prodotto dalla controparte, ma invece inserito nei documenti richiamati, è sufficiente precisare che il giudice, se ritiene rilevante un mezzo di prova, vi può senz’altro far capo d’ufficio (art. 88 CPC); il fatto, asserito dall’appellante, che da un paio d’anni a questa parte il tasso d’interesse per le vecchie ipoteche di primo grado sia inferiore al 5% non toglie d’altro canto che quello praticato dall’__________, a dipendenza del debitore, possa essere superiore; il fatto infine che quell’istituto di credito da qualche tempo non pubblichi più i propri tassi ipotecari non rende meno attendibile lo scritto di cui al doc. III class. grigio lett. m, tale circostanza non significando evidentemente che la banca non potesse comunque allestire, con riferimento ad un singolo debitore -in casu il convenuto, cliente della banca- tale conteggio.
4.4 Pure infondato è infine il rimprovero mosso al giudice di aver aggiudicato alla parte convenuta più di quanto essa avrebbe richiesto in sede conclusionale: assegnando al convenuto fr. 48’627.40 senza interessi, il giudice non gli ha in effetti attribuito di più di quanto il convenuto avesse preteso, tanto è vero che in sede conclusionale questi aveva in definitiva chiesto ben di più, auspicando la rifusione di fr. 47’880.- oltre agli interessi al 5.25% dal 1° dicembre 1995 fino alla crescita in giudicato della sentenza.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 14 ottobre 1997 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’980.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 2’000.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 2’000.- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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