AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 12.1997.263
Data decisione, Autorità: 04.09.1998, IICCA
Incarto n. 12.97.00263
Lugano 4 settembre 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente quale istanza unica cantonale competente a decidere i ricorsi per nullità e le domande di revisione di lodi arbitrali in virtù degli art. 3 lett. f, 36 e 41 CIA, nonché dell’art. 2 del DL concernente l’adesione del Cantone Ticino al concordato stesso,
chiamata a statuire sul ricorso per nullità presentato il 16 ottobre 1997 da
ing. __________ (rappr. __________)
contro
il lodo 15 settembre 1997 pronunciato dall’arbitro unico avv. __________ nella procedura arbitrale che lo oppone a
ing.
(rappr. dall’avv. __________)
volto ad ottenere l’integrale annullamento del lodo, con protesta di spese e ripetibili;
preso atto che con decreto 17 ottobre 1997 il presidente di questa Camera ha concesso al gravame l’effetto sospensivo richiesto;
mentre il resistente con osservazioni 21 novembre 1997 ha postulato la reiezione del gravame e in subordine il rinvio dell’incarto all’arbitro per le rettifiche del caso; il tutto, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Ritenuto
in fatto: A. Con compromesso arbitrale 11 febbraio 1994 gli ing. __________ e , titolari della società in nome collettivo “ ”, hanno deciso di sottoporre al giudizio di un arbitro unico, designato nella persona dell’avv. __________, il contenzioso che li opponeva derivante in sostanza dallo scioglimento della società.
Compito dell’arbitro era stabilire, previa definizione dei rapporti di dare/avere relativi alla __________, chi delle due parti fosse debitrice verso l’altra ed eventualmente per quale somma, se del caso attribuendo alla parte creditrice gli importi alla stessa spettanti attingendo, se esistenti, dagli attivi rimasti nella società (compromesso arbitrale pt. 2.1 e 2.2).
B. Con lodo 15 settembre 1997 l’arbitro, dopo aver passato in rassegna tutta una serie di posizioni contabili relative alla __________ ha condannato l’ing. __________ a versare all’ing. __________ la somma di fr. 231’205.– incaricando nel contempo il liquidatore della società di bonificare a quest’ultimo i fr. 50’111.– ancora depositati sui conti sociali; le spese della procedura arbitrale in fr. 70’000.– sono state caricate alle parti in ragione di metà ciascuno, mentre a carico dell’ing. __________ è stata pure posta l’indennità ripetibile di fr. 42’000.–.
C. Con ricorso per nullità 16 ottobre 1997, cui è stato concesso l’effetto sospensivo, l’ing. __________ ha chiesto l’integrale annullamento del lodo.
Il ricorrente rimprovera innanzitutto all’arbitro di aver statuito oltre i termini temporali fissati nel compromesso arbitrale (art. 36 lett. g CIA); a suo dire, l’arbitro, pronunciando un giudizio condannatorio nei suoi confronti, fondato oltretutto su risultanze contabili suscettibili di future importanti variazioni, avrebbe inoltre aggiudicato alle parti più di quanto esse avevano domandato (art. 36 lett. e CIA); il lodo sarebbe in ogni caso arbitrario (art. 36 lett. f CIA), siccome fondato su accertamenti di fatto, in particolare contabili, palesemente in contrasto con gli atti.
D. Delle osservazioni 21 novembre 1997 con cui l’ing__________ ha postulato la reiezione del gravame e in subordine il rinvio dell’incarto all’arbitro per le rettifiche del caso si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per nullità costituisce un rimedio di carattere straordinario che, come la cassazione, è proponibile solo ed in quanto sia dimostrata la ricorrenza degli estremi di uno o più motivi previsti dalla legge (Guldener, Das Schweizerische Zivilprozess-recht, Zurigo 1979, p. 614; Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, Ginevra 1975, p. 524; SJZ 1976, p. 248; per tante IICCA 28 aprile 1993 in re P./C.).
Vero è che in base alla clausola 7 del compromesso arbitrale il lodo avrebbe dovuto essere (“sarà”) emanato entro 3 mesi dalla chiusura dell’istruttoria, rispettivamente dal momento della ricezione dell’allegato conclusionale ed è altrettanto vero che nella fattispecie il lodo è stato emesso il 15 settembre 1997, quindi ben oltre i 3 mesi dalla chiusura dell’istruttoria e dal ricevimento degli allegati conclusivi, che risale al 30 luglio rispettivamente al 19 agosto 1996.
L’interpretazione della clausola in questione -che è necessaria, in particolare per accertare le reali intenzioni delle parti (Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l’arbitrage, Berna 1984, n. 10 a ad art. 36 CIA e n. 32 ad art. 16 CIA; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2. ed., Zurigo 1993, p. 61; Jermini, Die Anfechtung der Schiedssprüche im internationalen Privatrecht, Zurigo 1997, p. 202 con rif.; RVJ 1982 p. 178 e segg.; Rep. 1989 p. 181)- pur evidenziando che la rapida soluzione del contenzioso costituiva per le parti un aspetto importante (da qui, tra l’altro, la fissazione di termini precisi per consegnare ed eventualmente contestare le distinte “lavori in corso”, per formalizzare il compromesso arbitrale (cfr. pt. 1-3 dell’accor-do preliminare 21/7/1993; cfr. pure doc. R/RR), rispettivamente per l’inoltro degli allegati di causa e per procedere nell’istruttoria) non permette tuttavia ancora di concludere, in assenza di ulteriori riscontri, che esse in caso di ritardo nell’emanazione del lodo avrebbero senz’altro rinunciato all’arbitrato: quest’ultima eventualità, vista la perdita di tempo che ne deriverebbe e i costi relativi alla procedura arbitrale già assunti, appare anzi del tutto contraria agli interessi delle parti, per cui a giudizio di questa Camera si deve concludere che il termine di 3 mesi per emanare il lodo di cui alla clausola 7 -analogamente al termine di cui all’art. 18 cpv. 1 ICC (Jermini, op. cit., p. 203 n. 1440)- non è assolutamente perentorio, ma costituisce un semplice termine d’ordine il cui mancato ossequio da parte dell’arbitro rimane in definitiva privo di conseguenze pratiche (Jermini, op. cit., p. 203 ritiene che in un caso del genere le parti potrebbero comunque inoltrare un reclamo per ritardata giustizia ai sensi dell’art. 15 CIA rispettivamente ricusare o revocare il tribunale arbitrale).
La censura è infondata, al limite del temerario.
È innanzitutto pacifico che, per poter correttamente definire i rapporti di dare/avere tra le parti nell’ambito della __________ l’arbitro fosse tra l’altro tenuto a valutare e ripartire tra le parti stesse i “lavori in corso” della società al 1° gennaio 1991 (cfr. premessa al compromesso arbitrale): tale posizione, proprio in quanto riguardava lavori “in corso”, non aveva evidentemente una valenza definitiva, per cui l’arbitro, sulla base dei dati messi a sua disposizione, ha dovuto operare una valutazione -che evidentemente in futuro potrebbe rivelarsi non conforme alla realtà- giungendo così alla conclusione che una parte era creditrice dell’altra in merito a tali incarti.
Il fatto che il ricorrente venga ora a rimproverare l’arbitro per aver eseguito una valutazione non basata su dati certi, cioè in sostanza per aver eseguito il mandato che gli era stato affidato, appare francamente contrario al principio della buona fede, come del resto lo è il rimprovero, asseritamente fondato sulla circostanza che nel compromesso non si facesse menzione della possibilità di un giudizio condannatorio di una parte verso l’altra (ma invece si parlava di “... attribuire alla parte creditrice gli importi alla stessa spettanti ...”), oppure ancora quello di aver quantificato l’importo concretamente da risarcire quando nel compromesso lo stesso avrebbe dovuto essere determinato solo in via eventuale (in realtà l’inserimento della parola “eventualmente” nella frase “... ed eventualmente per quale somma ...”, è unicamente -non potrebbe essere altrimenti- un’aggiunta pleonastica); tanto più che in precedenza la stessa parte ricorrente non aveva mai mosso censure di questo genere ed anzi in sede conclusionale aveva a sua volta preteso di essere riconosciuta creditrice, sia pure per un importo non precisato.
Preliminarmente, prima di passare cioè in rassegna le singole censure sollevate dal ricorrente, occorre precisare che a questa Camera, in quanto investita di un ricorso per nullità ai sensi dell’art. 36 lett. f CIA, compete solo l'obbligo di vagliare se la decisione querelata sia inficiata di arbitrio per grave violazione di una norma o principio giuridico, o se i fatti posti alla base del giudizio siano palesemente in contrasto con gli atti e le risultanze processuali.
In sostanza, ai sensi della predetta norma, il giudizio arbitrale può essere validamente impugnato con un ricorso per nullità solo quando appaia fondato su accertamenti fattuali manifestamente contrari alle risultanze processuali o pronunciato in evidente violazione al diritto o all’equità (Rep. 1985 p. 149; Jolidon, op. cit., n. 93-95 ad art. 36 CIA; Rüede/Hadenfeldt, op. cit., p. 345 e segg.).
Il solo fatto che esista una soluzione alternativa preferibile a quella adottata dall’arbitro esclude la censura di arbitrio. In quest’ultima evenienza l’autorità investita di un ricorso per nullità non può distanziarsi dalla decisione querelata a meno che la stessa appaia insostenibile, in evidente contraddizione con la motivazione fattuale o svestita di una motivazione oggettiva (IICCA 25 agosto 1992 in re G./D. e llcc., 22 agosto 1995 in re J./ Comune di L., 26 luglio 1996 in re D.S. e lc./G. SA e lc., 26 maggio 1997 in re IS SA e B./ I.S. SA e llcc., 14 gennaio 1998 in re M. SA/C.; cfr. anche l’art. 3 cpv. 3 del DL di applicazione del concordato intercantonale del 17 febbraio 1991 che dichiara applicabili le norme relative al ricorso per cassazione civile).
4.1 Prelevamenti privati
In merito ai due seguenti oggetti, si osserva quanto segue:
Prelevamenti privati __________ (lodo p. 17-19)
Nel suo giudizio l’arbitro aveva tra l’altro ritenuto che le 2 fatture di complessivi fr. 309’954.– pagate dalla FFS su un contro della __________ nel luglio 1992 (__________e __________) sicuramente costituivano un incasso di competenza del solo __________, siccome relativo a prestazioni da lui svolte dopo il 1° gennaio 1991.
Il ricorrente, pur non contestando tale assunto, reputa che tale importo attribuito a __________ debba essere in ogni caso dedotto dai suoi crediti, dato che pochi giorni dopo l’accredito sul conto della __________ tale somma venne girata su un conto privato dello stesso __________
Prelevamenti privati __________ (lodo p. 17)
Il ricorrente chiede in questo caso che i suoi prelevamenti dal conto __________ 1991/92, accertati dall’arbitro in fr. 112’499.–, vengano in realtà ammessi solo limitatamente ai fr. 60’000.– relativi al 1991: egli afferma infatti che a partire dal 1° gennaio 1992 quel conto non venne più utilizzato dalla __________ ma da lui solo, per cui egli non era debitore verso la società per i prelevamenti di fr. 52’499.– da lui effettuati nel 1992.
Le due circostanze appena evocate non sono di per sé contestate dal ricorrente e risultano del resto dagli atti di causa: se ne dovrebbe di principio concludere per l’accoglimento del gravame ed il conseguente annullamento del lodo. Sennonché il resistente ritiene che queste rettifiche contabili non sarebbero decisive, siccome compensate da altri errori contabili questa volta commessi a suo sfavore.
Sulla questione torneremo ancora in seguito (cons. 5).
4.2 Lavori in corso __________
In merito agli accertamenti operati dall’arbitro in questo capitolo il ricorrente muove le 2 seguenti censure:
In relazione a questo incarto, il ricorrente contesta gli accertamenti operati dall’arbitro: quest’ultimo, constatato che l’incasso di competenza della __________ relativo all’opera ammontava a fr. 170’000.–, aveva stabilito che per le prestazioni svolte prima del 1° gennaio 1991 a quest’ultima competevano fr. 71’400.– riferiti al solo acconto di fr. 80’000.– richiesto il 6 novembre 1990, mentre la rimanenza di fr. 6’800.– spettava a __________.
Secondo il ricorrente, atteso che prima del 1991 le prestazioni svolte ammontavano ai 42/78 del totale, e non solo ai 42/100, il calcolo andava corretto con un maggior onere a carico di __________ di fr. 20’138.–.
L’arbitro, ritenuto che gli onorari esposti per quest’opera dalla __________ insieme ad altri professionisti (complessivamente fr. 362’115.–, di cui fr. 156’819.– di competenza della società) erano stati riconosciuti dalla committenza solo in ragione del 63%, con un saldo a favore della società perciò di fr. 98’700.–, e atteso che da tale importo andavano dedotte le spese di fr. 60’000.– già a carico degli altri professionisti, era giunto alla conclusione che i lavori in corso per tale incarto ammontassero a fr. 38’700.–.
In questa sede il ricorrente propone un diverso conteggio, che giunge ad un maggior valore dei lavori in corso di fr. 31’797.–: viste le prestazioni svolte dalla società, comprensive non solo degli onorari in tariffa A di fr. 156’819.– ma anche degli onorari in tariffa B di fr. 4’993.– e di fr. 1’000.– per spese, egli ha rilevato che le stesse ammontavano complessivamente al 47.17% degli onorari complessivi iniziali, per cui, adottando tale percentuale alle somme incassate, i lavori in corso andavano determinati in fr. 70’497.–.
Avendo tuttavia l’arbitro accertato (lodo p. 33) -senza che tale assunto sia stato contestato dal ricorrente- che __________ a suo tempo non aveva formulato alcuna obiezione alla distinta “lavori in corso” __________ che anzi egli aveva espressamente accettato nel corso della riunione 8 febbraio 1994 il contenuto del doc. 4, allegato E (doc. 113), che questi lavori in corso non erano neppure stati oggetto di una sua specifica contestazione né in sede petizionale né nella risposta alla petizione di controparte (a p. 10 egli parla di non meglio precisati “limiti” di tale accettazione) e che nonostante egli avesse dichiarato l’esistenza di “incongruenze non indifferenti, le quali esigono di una verificazione approfondita” (petizione __________ p. 7) in seguito non aveva tuttavia portato alcuna prova concreta e circostanziata delle prospettate incongruenze, se non versando agli atti i doc. R/III e R/MMM (i quali non erano neppure confortati da una valida documentazione a sostegno e comunque non evidenziavano le censure sollevate in questa sede), se ne deve concludere per l’evidente tardività e la conseguente irricevibilità delle contestazioni mosse a questo capitolo.
4.3 Lavori in corso __________ - R 673 - PV __________ (lodo p. 46)
Il ricorrente, con riferimento all’incarto in questione, contesta il fatto che l’arbitro, appurati lavori in corso per fr. 80’400.– e preso atto del pagamento di un acconto di fr. 43’000.–, aveva concluso per una posizione debitoria di __________ verso la __________ per il saldo, comprensivo delle spese, di fr. 44’630.–: egli contesta di essere debitore di tale somma, asserendo che la valutazione iniziale di lavori in corso fosse esagerata, per cui il debito rimanente in realtà non era effettivo e andava perciò azzerato.
È vero che il pagamento di fr. 43’000.– è avvenuto a saldo della posizione, per cui teoricamente -e analogamente a quanto era successo per il caso di __________ - l’arbitro avrebbe dovuto azzerare la posizione eccedente: dagli atti tuttavia non risulta che l’arbitro sia stato informato del fatto che il versamento fosse effettivamente avvenuto a saldo, risultando invece che gli fu solamente riferito l’accredito di quella somma (inserto IV del lodo), senza ulteriori dettagli. Nulla può perciò essere rimproverato all’arbitro per non aver inteso che il pagamento avveniva a saldo con il conseguente azzeramento della posizione lavori in corso, spettando semmai alla parte __________ interessata alla questione, renderlo attento della circostanza, facendo capo ai mezzi procedurali a sua disposizione (ad es. con una domanda di restituzione in intero ex art. 138 CPC: va al proposito osservato che le norme del CPC, giusta il punto 8 del compromesso arbitrale, erano sussidiariamente applicabili).
Non essendo possibile in questa sede addurre nuovi fatti (ed in particolare la circostanza che il pagamento è avvenuto a saldo) o nuove prove (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 2 ad art. 331), la censura deve senz’altro essere respinta.
4.4 Lavori in corso __________ - altri lavori (lodo p. 42-43 e 48)
Il ricorrente contesta l’attribuzione a suo carico di un onere di complessivi fr. 108’387.– per i lavori in corso di cui agli incarti R 269, R 707, R 659, R 528, R 621, R 632, R 684, R 703, R 705, R 714, R 715, R 742, R 752, R 753 e R 754, osservando che gli stessi non avevano presentato alcuna movimentazione contabile, ovvero che in quei casi non erano stati accertati effettivi incassi o una fatturazione.
L’arbitro a p. 39 e segg. del lodo ha spiegato il criterio da lui adottato per valutare i lavori in corso __________: il problema principale cui egli era confrontato era dato da un lato dal fatto che quest’ultimo aveva in buona parte omesso di indicare, documentare e comprovare le sue posizioni lavori in corso (la distinta doc. R/R contiene in effetti solo una minima parte degli incarti menzionati nell’allegato B1 della convenzione di scioglimento della società, doc. R/A) e dall’altro che non era però corretto che quest’ultimo avesse a trarre un vantaggio da tale omissione, la quale in effetti riduceva la sua esposizione verso la __________ L’arbitro, dando in sostanza seguito a quanto ventilato dal liquidatore (cfr. appunti concernenti la risoluzione contabile della __________ 1/9/1995 e 11/9/1995 p. 2) ha in definitiva risolto la questione decidendo che avrebbe unicamente valutato le posizioni lavori in corso di cui disponeva una documentazione minima -ed in particolare dei cosiddetti “conteggi Pigma”- precisando che quelle per le quali non vi era alcuna documentazione avrebbero potuto essere valutate in un secondo momento, eventualmente con un nuovo lodo (lodo p. 28 e segg., p. 49 e 50, p. 65). È in sostanza in questo modo -del tutto giustificato e senz’altro condiviso da questa Camera- che egli è riuscito a determinare i valori dei lavori in corso qui contestati dal ricorrente.
In via abbondanziale, a giustificare ulteriormente la decisione dell’arbitro, vi è il fatto inconfutabile che le posizioni lavori in corso, con i rispettivi importi, erano stati a suo tempo notificati dal ricorrente stesso, al quale perciò compete la colpa per non aver sufficientemente documentato e con ciò provato eventuali elementi che permettessero di ridurre la sua esposizione rispettivamente per aver a suo tempo fornito dati sproporzionati o irreali.
Pure ingiustificata è la richiesta di azzerare queste posizioni, formulata dal ricorrente, il quale auspica che nell’occasione si abbia ad agire come nel caso delle fatture __________ e Comune di __________ come noto, in quei casi era stato positivamente provato, mediante il fallimento del committente rispettivamente con la conclusione di una transazione, che gli importi lavori in corso a suo tempo accertati non erano più esigibili nella loro totalità, ciò che giustificava l’azzeramento degli importi eccedenti, ragionevolmente non più incassabili. Diversamente da quei casi, in quelli qui evocati dal ricorrente non è invece ancora chiaro, in mancanza dell’emissione di acconti, di fatture e di pagamenti, se ed eventualmente in quale misura i crediti lavori in corso non saranno incassabili: ciò esclude pertanto un analogo trattamento di quelle posizioni.
4.5 Lavori in corso __________ - R 659-1 __________ (lodo p. 43)
Il ricorrente contesta il fatto che l’arbitro, rilevando come per tale progetto non fossero stati emessi né acconti né fatture, gli abbia caricato un onere lavori in corso di fr. 20’000.–, quando in realtà il 7 maggio 1993 il committente aveva provveduto a pagare fr. 25’151.– sul conto __________ (cfr. doc. R/NNN).
La censura, debitamente comprovata, è giustificata: ciò impone di ridurre la posizione lavori in corso __________ della somma a suo tempo versata.
4.6 Lavori in corso __________ - Comune di __________ (lodo p. 50-53)
L’arbitro ha considerato che i fr. 46’246.– che il Comune di __________ aveva deposto presso di lui a titolo di transazione per la vertenze concernenti alcuni mandati dovevano essere ripartiti in ragione di 1/3 per ogni incarico: atteso che l’incarto R 861, diversamente dagli altri due, era di pertinenza del solo __________ per cui non vi era al proposito una posizione lavori in corso e rilevato che in merito all’incarto R 521 2/3 delle prestazioni si riferivano al 1990 e 1/3 al 1991 e che per l’incarto R 558 1/2 erano precedenti al 1991 e 1/2 successivi, ha concluso per l’esistenza di lavori in corso ed un corrispondente debito di __________ verso la società di fr. 17’985.–.
Il ricorrente contesta tale calcolo, ritenendo che anche gli acconti di complessivi fr. 70’000.– versati in precedenza con riferimento all’incarto R 521 debbano essere ripartiti nella medesima proporzione, il che porterebbe a una posizione creditoria di __________ verso la società di ben fr. 51’596.–.
Anche in questo caso, la censura risulta ampiamente irricevibile, siccome formulata dal ricorrente per la prima volta in questa sede, mentre di fronte all’arbitro egli aveva unicamente chiesto che la valutazione dei lavori in corso per tale posizione fosse fissata in fr. 20’000.– (lodo p. 52, cfr. doc. R/R).
La sua posizione debitoria inerente all’oggetto, che di fatto corrisponde -con pure un leggero saldo a suo favore- a quanto da lui indicato -e con ciò ammesso- in prima sede, viene pertanto confermata.
In realtà è avvenuto proprio questo.
5.1 Il resistente ha in sostanza affermato, circostanza che non è stata esaminata nel lodo, che controparte nel 1992 avrebbe utilizzato per le proprie attività il conto __________ sul quale erano continuati ad affluire, oltre ai propri, anche versamenti di spettanza della __________ e di __________
5.2 Dall’inserto II p. 4 del lodo si evince che all’inizio del 1992 il conto __________ aveva un saldo negativo di fr. 21’472.–, che in quell’anno erano affluiti sullo stesso fr. 335’388.– di spettanza della società, fr. 266’847.– di spettanza __________ e fr. 13’376.– di spettanza __________: atteso che al 31 dicembre 1992 il conto presentava un saldo negativo di fr. 96’959.– e che sullo stesso -come detto e pacificamente ammesso dal ricorrente (ricorso p. 6 e 12)- aveva operato il solo __________ se ne deve concludere che egli in quell’anno ha prelevato per le sue attività non meno di fr. 690’049.–. Dedotti i ricavi __________ in quel medesimo periodo (fr. 266’847.–) si hanno fr. 423’201.–, somma che corrisponde ai maggiori prelevamenti che quest’ultimo ha effettuato sul conto nel 1992.
Ritenuto inoltre che nel 1993 sul conto __________ sono confluiti altri fr. 83’292.–, di cui fr. 51’110 di sua esclusiva competenza (doc. R/NNN), la tabella riassuntiva di cui a p. 61 e 62 del lodo può essere così corretta (in corsivo e neretto vengono evidenziate le posizioni oggetto di modifica):
a) ricostruzione contabile ---- ----
b) spese centralina ---- ----
c) ripresa sostanza fissa
mobilio (13’080) (5’263)
software (10’014) (5’948)
hardware (25’155) (24’840)
Epson
d) attribuzione spese
spese telefoniche (9’723) (9’123)
spese 91/92 (595’272) (352’287)
e) attribuzione salari (525’907) (304’050)
f) prelevamenti privati
bilancio 21.12.1990 47’299 (132’470)
prelevamenti 91/92 (cons. 4.1) (212’471) (60’000)
altri prelevamenti (5’306) (80’851)
girata bancaria (cons. 4.1) (309’954) ----
prelev. __________ 92 (cons. 5.2) ---- (423’201)
g) accantonamenti per debiti ____________________---- ----
h) lavori in __________ (13’979) ----
i) lavori in corso __________ (cons. 4.5) ---- (144’362)
l) Comune di __________ ---- (17’985)
m) attribuzioni incassi
91/92 707’265 441’634
/92 574’715 365’054
__________ 91 145’000 ----
93 (cons. 5.2) ---- 51’110
Totale (262’394) (702’582)
interessi 5% - 56 mesi (61’225) (163’935)
Totale (323’619 (866’517)
5.3 Ciò posto, la sostanza __________ viene quantificata in fr. 1’258’232.–, risultante dal suo credito verso __________ di fr. 866’517.–, da quello verso __________ di fr. 323’619.– e dalla liquidità per fr. 68’096.–.
Seguendo il ragionamento dell’arbitro a p. 64 del lodo -non contestato dalle parti__________ risulta avere una pretesa complessiva verso la __________ di fr. 305’497.–, costituita dal suo debito di fr. 323’619.–, cui va aggiunta la somma di fr. 629’116.–, vale a dire metà della sostanza della società.
Il credito di __________ nei confronti __________ si riduce a dipendenza dell’attribuzione a suo favore della liquidità della __________ (fr. 68’096.–), del saldo disponibile (fr. 9’511.–) sull’importo depositato dall’arbitro e della compensazione con il credito di fr. 6’251.– relativo alle pretese di cui capitolo XXI del lodo e in definitiva ammonta a fr. 221’639.–.
Atteso che l’importo rettificato risulta solo lievemente inferiore (percentualmente, di poco meno del 5%) a quello accertato -oltretutto dopo un’analisi accurata e approfondita di centinaia di posizioni contabili, il tutto nell’ambito di una liquidazione societaria complessa, con importanti valori in discussione ed estremamente litigiosa- dall’arbitro, si ha che il giudizio globale reso da quest’ultimo, sia pure non del tutto esatto, non risulta in ogni caso manifestamente errato e perciò insostenibile: ne deve discendere la reiezione del gravame, questa Camera potendo sanzionare di nullità un lodo solo in presenza di un giudizio arbitrale manifestamente errato e quindi arbitrario, cioè se in definitiva lo stesso viola gravemente il senso della giustizia e dell’equità.
Il ricorso per nullità è pertanto respinto.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. Il ricorso per nullità 16 ottobre 1997 dell’ing. __________ è respinto.
II. Le spese della presente procedura consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 3’450.–
b) spese fr. 50.–
Totale fr. 3’500.–
da anticiparsi dal ricorrente, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere al resistente fr. 5’000.– per ripetibili.
III. Intimazione a:
Comunicazione all’arbitro unico avv. __________, Lugano.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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