AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.262
Data decisione, Autorità: 15.12.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00262
Lugano 15 dicembre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no. IU.97.00038 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con istanza 21 aprile 1997 da
__________ rappr. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10’952.60 oltre interessi nonché di un’indennità ex art. 337c CO da determinarsi dal giudice di prime cure;
domande avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il Segretario assessore con sentenza 1° ottobre 1997 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di complessivi fr. 11’621.- oltre interessi al 5% dal 31.5.1996 su fr. 9’636.- ed alla rifusione di fr. 750.- a titolo di ripetibili;
appellante la parte convenuta con atto di appello 13 ottobre 1997 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che l’istanza sia accolta solo per fr. 9’356.40 oltre interessi e che le ripetibili di prima sede siano compensate;
mentre con osservazioni ed appello adesivo 23 ottobre 1997 l’istante ha postulato la reiezione dell’appello di parte avversa e l’accoglimento del proprio, nel senso che l’istanza fosse accolta per fr. 11’872.90 più interessi dal 25.3.1996 su fr. 9’886.90;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto
A. La presente vertenza trae origine dal licenziamento in tronco che __________ ha significato il 20 novembre 1995 a __________ con effetto retroattivo al 31 ottobre (doc. D), dopo che in precedenza, e meglio il 24 ottobre, la stessa datrice di lavoro aveva già disdetto il contratto per il 25 dicembre (doc. B).
La dipendente, qui istante, ha contestato la legittimità del licenziamento in tronco e, asserendo di essere stata impedita di lavorare per malattia fino al 29 febbraio 1996, ha chiesto di essere remunerata fino al 25 marzo 1996.
B. Con la sentenza qui impugnata il Segretario assessore in parziale accoglimento dell’istanza ha condannato la datrice di lavoro convenuta al pagamento di complessivi fr. 11’621.- oltre interessi ed alla rifusione di fr. 750.- per ripetibili.
Ammesso il carattere ingiustificato del licenziamento in tronco, il giudice di prime cure ha riconosciuto all’istante un’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO di fr. 1’986.-, pari ad uno stipendio mensile, nonché altri fr. 9’635.- per salari e tredicesime fino al 25 marzo 1996, cioè fino alla scadenza del termine di disdetta ordinaria, prorogato per la malattia della dipendente. Gli interessi sugli importi così attribuiti, tranne sull’indennità per licenziamento ingiustificato, decorrevano a far tempo dal 31 maggio 1996.
C. Con appello 13 ottobre 1997 la convenuta chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che l’istanza sia accolta solo per fr. 9’356.40 oltre interessi, compensate le ripetibili.
L’appellante contesta in sostanza solo l’assegnazione dell’indennità per licenziamento in tronco (fr. 1’986.-), mentre per il resto pretende che i salari e le tredicesime a favore della dipendente siano ricalcolati tenendo conto di un suo impegno giornaliero di sole 8 ore e non di 8.25 ore, come invece ritenuto dal primo giudice (da cui la riduzione di altri fr. 278.90).
D. Con osservazioni ed appello adesivo 23 ottobre 1997 l’istante, dopo aver postulato la reiezione dell’appello principale, chiede a sua volta la modifica del primo giudizio nel senso di accogliere l’istanza per fr. 11’872.90 più interessi.
A suo dire, nel periodo in cui un dipendente è ammalato i premi AVS/AI/AD/AINF, e non solo quelli relativi all’AVS -come ritenuto dal Segretario assessore- non sono dovuti: di conseguenza le deduzioni applicate dal primo giudice durante la sua assenza in malattia in misura dell’8% del salario lordo andavano in realtà ammesse solo in misura del 4.1% (da cui un maggior credito di fr. 251.90). Gli interessi moratori erano inoltre dovuti già a far tempo dal 25 marzo 1996.
considerando
in diritto
In questa sede si tratta unicamente di esaminare le conseguenze economiche di tale provvedimento.
Con l’appello principale la convenuta censura tre punti della sentenza di primo grado: contesta dapprima l’assegnazione di un’indennità per licenziamento ingiustificato, ritiene poi che i salari e le tredicesime a favore della controparte debbano essere calcolati tenendo conto di un suo impegno giornaliero in ragione di 8 ore e infine chiede la compensazione delle ripetibili di prima sede.
Le doglianze, come vedremo di seguito, sono infondate.
2.1 L’appellante ha chiesto di essere dispensata dal dover versare l’indennità per licenziamento in tronco ingiustificato in considerazione della grave colpa concomitante di controparte, che da una parte non si sarebbe degnata di motivare la sua assenza dal lavoro -giustificandola solo più tardi con dei certificati medici- e dall’altra avrebbe espresso giudizi negativi nei confronti della datrice di lavoro.
In base all’art. 337c cpv. 3 CO il giudice, in caso di licenziamento ingiustificato, può obbligare il datore di lavoro a versare al lavoratore un’indennità che egli stabilisce secondo il suo libero apprezzamento, tenuto conto di tutte le circostanze.
Questa norma di legge è stata introdotta con la modifica del 18 marzo 1988 ed è in vigore dal 1° gennaio 1989. La sua introduzione è derivata dalla considerazione che il licenziamento con effetto immediato costituisce il provvedimento più incisivo nella vita del lavoratore. Esso reca grave offesa alla sua personalità e, anche nel caso i motivi gravi per la sua pronuncia non siano dati, riduce considerevolmente le sue possibilità sul mercato del lavoro, argomento quest’ultimo di particolare rilevanza alla luce dello sfavorevole momento congiunturale. Si è perciò inteso dare a questa norma un carattere penale e riparatore nel desiderio di ottenere un effetto di prevenzione, volto a far sì che i licenziamenti con effetto immediato siano pronunciati solo come ultima ratio, in casi veramente eccezionali (Rehbinder, Commentario bernese, N. 8 ad art. 337c CO; per tante IICCA 22 aprile 1994 in re S./I. SA e S. SA).
In caso di licenziamento con effetto immediato privo di giustificazione il giudice è pertanto di regola tenuto a condannare il datore di lavoro al pagamento dell’indennità, eccettuati casi del tutto particolari, ad esempio quando, nonostante il licenziamento in tronco ingiustificato, non sia ravvisabile un comportamento censurabile da parte del datore di lavoro (Rehbinder, op. cit., ibidem; Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR I, 2. ed., Basilea e Francoforte sul Meno 1996, N. 3 ad art. 337c CO; DTF 116 II 300, 120 II 247; JAR 1991, p. 276; IICCA 31 dicembre 1992 in re A./G. SA, 24 gennaio 1994 in re G. e D. G./L., 7 novembre 1994 in re F./A. SA, 26 giugno 1995 in re A./E.L. AG, 18 luglio 1995 in re R./A., 10 ottobre 1995 in re T.-B./K. SA, 6 dicembre 1995 in re E./C., 30 gennaio 1996 in re I./B. SA, 8 marzo 1996 in re C./T.N. SA, 18 aprile 1996 in re T./F.I.G.).
Nel caso di specie è evidente che alla datrice di lavoro convenuta vada sicuramente rimproverata una certa responsabilità, sia per aver licenziato in tronco la dipendente senza aver appurato che essa -come invece è stato provato ed è qui pacifico- era assente in quanto ammalata (oltretutto dopo aver inspiegabilmente respinto una raccomandata con cui l’istante giustificava la sua assenza, comprovando la sua malattia, cfr. doc. Q, R), sia per aver significato quel provvedimento tardivamente ed in particolare dopo ben 20 giorni dall’inizio dalla sua assenza: per questi motivi un’esenzione dalla pronuncia dell’indennità non può assolutamente entrare in linea di conto.
Delle circostanze evocate dall’appellante, segnatamente del comportamento non del tutto eccepibile tenuto dalla dipendente in precedenza, il giudice ha in ogni caso già tenuto conto al momento della commisurazione dell’indennità, che, proprio per questo motivo, era stata limitata ad una sola mensilità.
2.2 È manifestamente a torto che l’appellante chiede inoltre che i salari a favore della parte istante vengano ricalcolati in funzione di un suo impegno di sole 8 ore al giorno, quando il Segretario assessore aveva considerato 8.25 ore.
Dal contratto di lavoro versato agli atti (doc. N) risulta in effetti che l’orario di lavoro era proprio di 8.25 ore giornaliere, e meglio dalle 7.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.30 con una pausa di 15 minuti dalle 9.30 alle 9.45.
2.3 Altrettanto infondata ed al limite del temerario è infine la sua richiesta di compensare le ripetibili di primo grado -sulla quale per altro la convenuta stessa non ha speso neppure una parola di motivazione- quando essa in realtà è risultata ampiamente soccombente.
Ne discende la reiezione dell’appello principale, del tutto privo di fondamento, con l’accollo all’appellante dell’indennità per ripetibili (art. 148 CPC).
appello adesivo
Due sono le censure sollevate dall’istante con l’appello adesivo: a suo dire, le deduzioni applicate dal primo giudice in misura dell’8% del salario lordo durante le sue assenze in malattia andavano in realtà ammesse solo in misura del 4.1%, mentre gli interessi moratori andavano riconosciuti già a far tempo dal 25 marzo 1996.
Entrambe le doglianze sono infondate.
4.1 L’istante ritiene che nel periodo in cui un dipendente è in malattia i premi AVS/AI/AD/AINF, e non solo quelli relativi all’AVS -come ritenuto dal Segretario assessore- non siano dovuti (cfr. art. 6 cpv. 2 lett. b OAVS, art. 3 LAI, art. 3 LADI, art. 22 cpv. 2 e 115 OAINF), per cui dal salario lordo del dipendente non dovrebbero essere dedotti i relativi oneri sociali.
Ma non è così.
La dottrina è in realtà concorde nel ritenere che gli importi che il datore di lavoro versa al lavoratore in base all’art. 324a CO in caso di impedimento al lavoro di quest’ultimo per malattia o circostanze analoghe altro non sono che una forma di “salario” (Rehbinder, op. cit., N. 21 ad art. 324a CO; Staehelin, Commentario zurighese, N. 48 ad art. 324a CO; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo 1992, N. 5 e 9 ad art. 324a/b CO; Gnaegi, Le droit du travailleur au salaire en cas de maladie, Zurigo 1996, p. 72), che in quanto tali costituiscono un reddito da attività dipendente ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 LAVS (esplicito: Rehbinder, op. cit., ibidem): ne discende che da tali importi, come del resto da ogni forma di salario (IICCA 16 gennaio 1997 in re M./T. con rif.), devono essere prelevati gli oneri sociali previsti dalla legge (Streiff/Von Känel, op. cit., ibidem), compresi -contrariamente al parere del primo giudice, il quale ha frainteso l’art. 6 cpv. 2 lett. b OAVS- i contributi AVS.
La richiesta formulata nell’appello adesivo di dedurre anche le quote AI/AD/AINF, che si richiamano alle norme per l’AVS, deve pertanto essere respinta.
4.2 Infondata è pure la richiesta volta a far sì che gli interessi sui salari e sulle tredicesime siano riconosciuti già a far tempo dal 25 marzo 1996.
Riconoscendoli dal 31 maggio 1996, il Segretario assessore altro non ha fatto che concedere quanto l’istante stessa aveva chiesto in sede conclusionale: avendo quest’ultima ottenuto quanto chiedeva, in mancanza di un pregiudizio a suo carico e con ciò di un interesse degno di protezione (gravamen), indispensabile premessa per la ricevibilità dell’impugnativa (art. 97 CPC; Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese, p. 129; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. ed., Zurigo 1979, p. 494; IICCA 23 giugno 1995 in re B./U.; 15 marzo 1996 in re Z./L., 21 febbraio 1997 in re B./S. e M.), essa non è più legittimata a censurare questa parte del dispositivo con il che, su questo specifico punto, la sua richiesta è irricevibile.
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello 13 ottobre 1997 di __________ è respinto.
II. Non si prelevano né tasse né spese per la procedura di appello. L’appellante rifonderà alla controparte fr. 150.- per ripetibili di appello.
III. L’appello adesivo 23 ottobre 1997 di __________ è respinto.
IV. Non si prelevano né tasse né spese, né si assegnano ripetibili per la procedura di appello adesivo.
V. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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