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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.260
Data decisione, Autorità: 04.12.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00260
Lugano 4 dicembre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.96.43 della Pretura del distretto di Vallemaggia promossa con petizione 14/17 ottobre 1996 da
__________ rappr. __________
contro
per ottenere il pagamento dell’importo di Fr. 16’160.80 che il Pretore, con sentenza 12 settembre 1997, ha integralmente accolto respingendo altresì, in via definitiva, l’opposizione interposta al precetto esecutivo no __________dell’UEF di Vallemaggia.
Appellante la convenuta la quale, con appello (erroneamente indicato quale ricorso per cassazione) 3 ottobre 1997, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione.
Non avendo la parte attrice presentato osservazioni all’appello.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che la pretesa dell’EOC riguarda due fatture relative a degenze ospedaliere, in camera privata, del defunto marito della convenuta;
che le stesse si riferiscono in particolare al supplemento di spesa per diaria giornaliera e cure mediche rispetto alla tariffa comune coperta dalla cassa malati del paziente;
che per tali prestazioni il paziente aveva un’assicurazione complementare presso __________ la quale si è rifiutata di coprire la prima fattura di Fr. 12’854.- non avendo l’assicurato pagati i relativi premi mentre per la seconda fattura di Fr. 3’306.80 ha corrisposto direttamente al suo assicurato la somma in questione;
che la convenuta si oppone al pagamento poiché al momento del ricovero l’ospedale ha accettato, quale garante, l’assicurazione __________ e quindi l’ospedalizzazione sarebbe stata autorizzata in questa forma e con queste precise responsabilità;
che il Pretore, constatato come la convenuta aveva espressamente riconosciuto di dovere la somma di Fr. 3’306.80 effettivamente rimborsatale dall’assicurazione e come, in ogni caso, era inadempiente nel pagamento delle prestazioni ricevute dal marito, ha accolto integralmente la petizione;
che con l’appello che ci occupa la convenuta riprende la sua argomentazione nel senso che, avendo accettato l’ospedale l’assicurazione __________ quale garante, quella era la forma di pagamento pattuita e di conseguenza non le può essere addebitato alcun inadempimento poiché responsabile del pagamento delle note era unicamente l’assicurazione;
che il fatto che l’ospedale abbia accettato, come garante per il pagamento dei costi supplementari di ospedalizzazione rispetto alle tariffe per la camera comune, un’assicurazione privata del paziente non significa ancora che abbia rinunciato a far valere le proprie pretese nei confronti del suo debitore che è e rimane il paziente stesso;
che proprio la figura del garante implica la presenza di un debitore principale che è liberato solo ed in quanto il garante fa fronte al proprio obbligo di garanzia per il quale l’assicurazione, nel caso di specie, nemmeno si è impegnata nei confronti dell’ospedale non potendo valere a questo fine la dichiarazione dell’assicurato e la semplice presa di conoscenza dell’ospedale di tale situazione al momento del ricovero;
che, in definitiva, l’appellante si richiama all’art. 176 CO che prevede la possibilità di sostituzione nel debito di un nuovo debitore al posto di quello originario senza che, nel caso concreto ne siano date le condizioni, in particolare il contratto tra preteso assuntore (l’assicurazione) e creditore (l’ospedale);
che l’appello, infondato in ogni suo punto, deve essere respinto con il carico di tassa e spese di giudizio nella misura dell’anticipo già effettuato mentre alla controparte, che non ha presentato osservazioni, non sono riconosciute ripetibili;
Per i quali motivi
visti gli art. 147 e seg. CPC e la vigente LTG
dichiara e pronuncia
Il ricorso per cassazione (recte appello) 3 ottobre 1997 di __________ è respinto.
Le spese della procedura d’appello consistenti in:
tassa di giustizia Fr. 470.-
spese Fr. 30.-
totale Fr. 500.-
già anticipati dall’appellante rimangono a suo carico.
Comunicazione alla Pretura del distretto di Vallemaggia, Cevio
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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