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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.257
Data decisione, Autorità: 18.02.1998, IICCA
Incarto n. 12.97.00257
Lugano 18 febbraio 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.97.72 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 8 luglio 1997 da
__________ rappr. __________ __________ patr. dall’ avv.
contro
__________ patr. dall’ avv. __________
con la quale chiede l’accertamento del suo diritto esclusivo di disporre di un conto bancario a __________ presso la __________, succursale di __________
Ed ora sulla domanda cautelare, pedissequa alla petizione, intesa ad ordinare alla __________ di non consentire atti di disposizione sul conto bancario oggetto del litigio che il Pretore, dopo averla accolta con decreto supercautelare 9 luglio 1997, ha confermato previo contraddittorio con decisione 16 settembre 1997.
Appellante il convenuto il quale, con atto d’appello 30 settembre 1997, chiede che il decreto cautelare venga revocato mentre l’attrice, con osservazioni all’appello 21 ottobre 1997, postula la reiezione del gravame e la conferma del primo giudizio.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Considerato
in fatto ed in diritto
La minore - confrontata con il rifiuto della __________ di permetterle di disporre del conto, per il tramite della madre sua rappresentante legale, a motivo del fatto che il nonno, al momento dell’apertura della relazione bancaria, si sarebbe riservato il diritto di disporre liberamente della stessa sino alla maggiore età dell’abiatica
Il Pretore ha ordinato, in via supercautelare, alla __________ di non consentire atti di disposizione sul conto ed ha confermato, con il giudizio qui impugnato, tale provvedimento dopo che __________ era intervenuto in lite chiedendo la revoca del provvedimento e dopo che le parti si erano accordate a che questi prendesse il posto di convenuto in sostituzione della __________ dimessa dalla lite.
L’appello di __________ dev’essere respinto ed il giudizio del Pretore confermato per i seguenti motivi.
Affinché si possano ordinare provvedimenti cautelari, come quello di cui si discute inteso a conservare l’oggetto del litigio e lo stato di fatto esistente (art. 376 cpv. 2 litt. c CPC), devono essere adempiuti i requisiti dell’urgenza e del notevole pregiudizio ed inoltre dev’essere accertata l’esistenza del buon fondamento dell’azione di merito (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 376 n. 4 e riferimenti ivi citati).
3.1. Nel caso di specie è pacifica l’esistenza, al momento della richiesta del provvedimento, dell’urgenza e del notevole pregiudizio: le ragioni dell’attrice, se confermate con il giudizio di merito, non potrebbero verosimilmente, senza blocco del conto bancario, trovare pratica concretizzazione poiché il convenuto avrebbe la facoltà di operare, come la banca gli ha sempre riconosciuto, e prosciugarlo con intuibile grave inconveniente e notevole pregiudizio per l’interessata che difficilmente potrebbe rientrare in possesso degli importi depositati.
3.2. Anche il fumus boni juris dell’azione è accertato in base alla costruzione giuridica che si può verosimilmente individuare nei rapporti venuti in essere tra nonno, abiatica e banca in funzione delle affermazioni delle parti e dell’esame della documentazione prodotta. L’attrice sostiene che si è in presenza di una donazione e se così fosse, evidentemente la ragione sta dalla sua parte: dovrà dimostrare che il nonno, aprendo il conto, aveva in animo di donarle i beni che vi affluivano e che vi era il suo accordo ad accettare tali beni in donazione implicando perciò la necessità di procurarle la disposizione immediata dei fondi (DTF 89 II 87) o un contratto scritto (art. 242 cpv. 1 e 243 cpv. 1 CO). Ma anche se non si potesse arrivare a dimostrare l’esistenza di una donazione il fatto di aprire un conto bancario a nome di un’altra persona (così come quello di aprire un libretto di risparmio) è costitutivo di un contratto a favore di terzi nella sua forma perfetta (art. 112 cpv. 2 CO; Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Bd II, 5. ed., N. 4021; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2. ed., pag. 422) o almeno ne è un indizio (Becker, Berner Kommentar, ad art. 112 CO n.11); con la conseguenza, proprio perché tale è la consuetudine ed in mancanza di contrarie indicazioni nel rapporto tra coloro che hanno stipulato il contratto (qui il convenuto e la __________), che al terzo (all’attrice) è riconosciuta una propria indipendente pretesa all’adempimento (von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Bd II, pag. 240 e 243 e seg.), salvo il diritto di revoca dello stipulante (art. 112 cpv. 3 CO).
La pretesa dell’attrice, intesa quale accertamento di quale rapporto giuridico si sia instaurato tra le parti, non è quindi, al momento attuale, priva di qualsiasi fondamento. Anzi toccherà al convenuto dimostrare, qualora cada l’eventualità della donazione, che l’apertura del conto a nome dell’abiatica rappresentava un contratto a favore di terzi ma nella sua forma imperfetta (art. 112 cpv. 1 CO) senza che l’attrice, allora, possa avere una pretesa propria.
Per i quali motivi
visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
L’appello 30 settembre 1997 di __________ è respinto.
La tassa di giudizio in Fr. 450.- e le spese in Fr. 50.- (totale Fr. 500.-) già anticipate dall’appellante rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 500.- per ripetibili.
Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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