AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.256
Data decisione, Autorità: 14.01.1998, IICCA
Incarto n. 12.97.00256
Lugano 14 gennaio 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. IU.97.43 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con istanza 25 aprile 1997 da
__________ rappr. __________
contro
rappr.
in materia di contratto di lavoro con la quale l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di Fr. 16'896.85 netti da trattenute oltre interessi al 5% dal 10 febbraio 1997, nonché al versamento di un'indennità ai sensi dell’art. 337c CO e che il Segretario-assessore, con sentenza 6 ottobre 1997, ha parzialmente accolto condannando la parte convenuta al pagamento all’istante dell’importo di Fr. 6’896.- oltre interessi al 5% a partire dal 25 aprile 1997.
Appellante la parte istante la quale, con atto d'appello 8 ottobre 1997, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente l'istanza, mentre la convenuta con osservazioni e appello adesivo 24 ottobre 1997 ha postulato la reiezione del gravame principale e la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere l'istanza limitatamente all’importo di Fr. 1'030.-- oltre interessi al 5% dal 25 aprile 1997.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
Il 10 febbraio 1997 la convenuta ha licenziato con effetto immediato l'istante perché quest'ultima, dopo un rimprovero della direttrice sulla qualità del lavoro, avrebbe reagito comportandosi in modo villano e scorretto.
La convenuta si è opposta all'istanza sostenendo che il licenziamento con effetto immediato era giustificato, che la deroga alle tariffe stabilite dal CCL era legittimata con il fatto che l'istante non aveva alcuna esperienza di lavoro ed asserendo che le trattenute sul salario quale risarcimento danni era dovuto alle continue mancanze della dipendente.
Per quanto riguarda il licenziamento in tronco ha ritenuto che vi fossero i presupposti per ritenerlo giustificato poiché la mancanza dell’istante, ossia il carente controllo della merce, anche se non considerata grave rappresentava una ripetizione di fatti analoghi già accaduti e per i quali era stata esplicitamente avvertita che qualora si fossero ripetuti la sanzione sarebbe stata la disdetta del rapporto di lavoro con effetto immediato.
Con le osservazioni all’appello e l’appello adesivo la __________, riconosciuto di dovere l’importo di Fr. 1’030.- in restituzione delle trattenute sul salario e ribadita la legittimità del licenziamento immediato, chiede che, contrariamente alla conclusione del Segretario-assessore, anche la pretesa relativa alle differenze salariali venga respinta.
Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nelle successive argomentazioni di diritto.
La convenuta ritiene che la valida pattuizione tra le parti di un salario inferiore ai minimi sia appunto avvenuta con la sottoscrizione di un accordo all’inizio dell’attività (doc. 1) che presupponeva prestazioni di lavoro inferiori al normale. Ma non si avvede che le eventuali prestazioni inferiori erano riferite “alle capacità della sua giovane età priva di qualsiasi precedente esperienza in merito” per un’attività lavorativa indicata quale “apprendista operaia cucitrice” che in effetti non è mai stata praticata operando di fatto l’istante sempre quale ausiliaria. Ed ancora, compiuti i 18 anni, all’istante è stato corrisposto il minimo contrattuale. Non si può allora ritenere che l’istante rappresentasse un caso speciale per il solo fatto di non avere ancora compiuto i 18 anni o perché, all’inizio dell’attività, fosse inesperta che è del resto condizione normale per una persona di sedici anni al primo impiego (e tale circostanza è già considerata dall’allegato VII al CCL con una riduzione del salario per i primi sei mesi di attività). Il rapporto di lavoro tra le parti non può quindi essere considerato quale caso speciale - la cui connotazione dev’essere permanente e per l’individuazione del quale manca qualsiasi prova nulla essendo emerso riguardo a un eventuale rendimento inferiore al normale da parte dell’istante - ai sensi della norma invocata dalla datrice di lavoro.
L’appello adesivo, a conferma del primo giudizio su questo punto che per quanto riguarda il calcolo aritmetico delle differenze salariali non è stato impugnato, dev’essere così respinto.
In verità il lavoro negligente non è stato il motivo per il quale l’istante è stata licenziata. Ne fa fede il tenore della lettera di licenziamento (doc. 2) che dichiara come non si possa accettare il comportamento villano e scorretto della dipendente successivo al rimprovero in punto all’esecuzione del lavoro di controllo. Ed a definitiva comprova che unicamente in questo senso può essere interpretata la comunicazione del licenziamento vi è la presa di posizione della stessa convenuta in occasione dell’udienza di discussione dell’istanza: in quella sede infatti ha affermato che, appurata la responsabilità dell’istante per i difetti della merce non individuati al controllo, la stessa è stata nuovamente messa in guardia sulle conseguenze del suo comportamento e minacciata di licenziamento qualora ciò si fosse ripetuto e che è stata la reazione secca ed a alta voce della dipendente che ha scatenato la decisione di risoluzione immediata del rapporto di lavoro (punto d del riassunto scritto allegato al verbale d’udienza 19 giugno 1997).
Ora un comportamento gravemente ingiurioso nei confronti del proprio superiore, se dimostrato, costituisce fondato motivo di risoluzione immediata del contratto di lavoro nella misura in cui pone fine, oggettivamente, all’indispensabile rapporto di fiducia tra le parti (JAR 1985, 254; Rehbinder, Berner Kommentar, ad art. 337 n. 9; Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, n. 242; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5. ed., ad art. 337 CO n. 5d). Dall’istruttoria appare che l’istante ha avuto una reazione in particolare dicendo alla direttrice che con lei non si
poteva discutere perché voleva sempre avere ragione e il contenuto di questa reazione appare tale anche dalla lettera di disdetta. Non è invece stato appurato come è avvenuta tale reazione ma anche ammettendo che la stessa sia stata, come è presumibile, di natura sfrontata non si può ancora ritenere che tale atteggiamento rappresenti motivo grave di licenziamento. Infatti non conteneva connotati ingiuriosi ed il modo di reazione non appare aver trasceso quello di un normale momento di rabbia che, se anche non ammissibile, può essere scusato e deve rappresentare la costante dell’atteggiamento del dipendente, al proposito preventivamente ammonito, e non un fatto isolato per assurgere a valida ragione della disdetta immediata. Altrettanto se si vuol anche considerare il fatto che l’istante avrebbe dato la colpa dell’accaduto ad altre colleghe dal momento che anche in questo caso saremmo confrontati con una scorrettezza che, quale unico episodio, non giustifica il licenziamento (Staehelin, Zürcher Kommentar, ad art. 337 CO n. 22).
Per queste considerazioni la decisione del primo giudice che ha ritenuto legittimo il licenziamento non può essere confermata con la conseguenza che all’istante deve essere riconosciuto l’importo preteso di Fr. 9’216.85 che, nella sua entità, non è mai stato partitamente contestato dalla controparte.
Questa norma di legge è stata introdotta con la modifica del 18 marzo 1988 ed è in vigore dal 1° gennaio 1989. La sua introduzione è derivata dalla considerazione che il licenziamento con effetto immediato costituisce il provvedimento più incisivo nella vita del lavoratore. Esso reca grave offesa alla sua personalità e, anche nel caso i motivi gravi per la sua pronuncia non siano dati, riduce considerevolmente le sue possibilità sul mercato del lavoro, argomento quest’ultimo di particolare rilevanza alla luce dello sfavorevole momento congiunturale. Si è perciò inteso dare a questa norma un carattere penale e riparatore nel desiderio di ottenere un effetto di prevenzione, volto a far sì che i licenziamenti con effetto immediato siano pronunciati solo come ultima ratio, in casi veramente eccezionali (Rehbinder, Commentario bernese, N. 8 ad art. 337c CO; per tante IICCA 22 aprile 1994 in re S./I. SA e S. SA).
In caso di licenziamento con effetto immediato privo di giustificazione il giudice è pertanto di regola tenuto a condannare il datore di lavoro al pagamento dell’indennità, eccettuati casi del tutto particolari, ad esempio quando, nonostante il licenziamento in tronco ingiustificato, non sia ravvisabile un comportamento censurabile da parte del datore di lavoro (Rehbinder, op. cit., ibidem; Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR I, 2. ed., Basilea e Francoforte sul Meno 1996, N. 3 ad art. 337c CO; DTF 116 II 300, 120 II 247; JAR 1991, p. 276; IICCA 31 dicembre 1992 in re A./G. SA, 24 gennaio 1994 in re G. e D. G./L., 7 novembre 1994 in re F./A. SA, 26 giugno 1995 in re A./E.L. AG, 18 luglio 1995 in re R./A., 10 ottobre 1995 in re T.-B./K. SA, 6 dicembre 1995 in re E./C., 30 gennaio 1996 in re I./B. SA, 8 marzo 1996 in re C./T.N. SA, 18 aprile 1996 in re T./F.I.G.).
Nel caso concreto anche se l’atteggiamento dell’istante non è stato tale da giustificare il licenziamento il suo comportamento non è stato ineccepibile e di conseguenza, nell’ambito dell’ampio potere di apprezzamento riservato al proposito al giudice, viene riconosciuta alla lavoratrice un’indennità pari ad un mese di salario, ossia, per arrotondamento, Fr. 2’000.- senza che tale importo possa essere ridotto per le trattenute sociali (ZBJV 1997, 332).
Trattandosi di procedura in materia di contratto di lavoro non si percepiscono tasse di giudizio e spese mentre le ripetibili sono a carico, per entrambe le sedi, della parte convenuta interamente soccombente.
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia:
I. L'appello 15 settembre 1997 di __________ è accolto e di conseguenza la sentenza 6 ottobre 1997 del Segretario-assessore viene così riformata:
L’istanza è accolta e di conseguenza __________. è condannata a versare a __________ l’importo di Fr. 18’112.85 oltre interessi al 5% dal 10 febbraio 1997 su Fr. 16'112,85.
Non si prelevano tasse o spese. __________ verserà all’istante Fr. 1’000.- per ripetibili.
II. L'appello adesivo 24 ottobre 1997 di __________ è respinto.
III. Non si prelevano né tasse né spese per la procedura d’appello per la quale __________ rifonderà a __________ Fr. 500.-- a titolo di ripetibili.
IV. Intimazione a:. - __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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