AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.254
Data decisione, Autorità: 29.04.1998, IICCA
Incarto n. 12.97.00254
Lugano 29 aprile 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.96.00330 (già 11'381) della Pretura del distretto di Bellinzona - promossa con petizione 9 febbraio 1990 da
rappr. dall’avv. __________
contro
con cui l’attore ha chiesto in via principale, in applicazione del diritto pubblico, la propria riassunzione presso il convenuto e la condanna di quest’ultimo al pagamento di fr. 423’758.- oltre interessi e in via subordinata, ai sensi del diritto privato, la condanna di controparte al pagamento dello stesso importo oltre a fr. 155’202.- più interessi;
domande avversate dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e sulle quali il Pretore si è pronunciato dapprima con decreto 13 settembre 1990, con cui ha respinto in ordine le richieste principali, e in seguito con sentenza 15 settembre 1997, con cui ha respinto nel merito le domande formulate in via subordinata;
appellante l’attore con atto di appello 3 ottobre 1997 con cui chiede la riforma di quest’ultima sentenza nel senso che la petizione sia accolta per la somma complessiva di fr. 480’806.- oltre interessi, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con osservazioni 6 novembre 1997 ha postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Nel 1970 il dott. __________ è stato assunto in qualità di medico anestesista presso l’Ospedale distrettuale “__________ ” di __________ (doc. 1), assumendo nel corso del 1978 la carica di primario del reparto di anestesiologia (doc. 2).
Dopo l’assunzione dell’ospedale __________ da parte dell’Ente Ospedaliero Cantonale, quest’ultimo nel 1987 ha concluso un nuovo contratto con il primario, disdicibile da entrambe le parti per la fine di ogni mese con preavviso di 3 mesi (doc. I); analoga riserva è stata prevista nei rinnovi per gli anni successivi (doc. 24, FF, ZZ).
B. Il 19 settembre 1989 il Consiglio Ospedaliero dell’ospedale, rimproverando al primario problemi con i colleghi, la violazione delle disposizioni relative alle vacanze, nonché irregolarità nelle fatturazioni, gli ha significato la disdetta del contratto con effetto al 31 dicembre 1989 (doc. OOO). A titolo prudenziale, il contratto è stato in seguito nuovamente disdetto, con effetto al 31 gennaio 1990 (doc. UUU).
Il 24 novembre 1989, ritenuto che egli aveva presentato un esposto al Procuratore Pubblico contro un collega per presunte irregolarità nelle fatturazioni, senza preventivamente aver avvisato l’ospedale e facendo uso di documentazione riservata, il Consiglio Ospedaliero, dopo averlo sospeso dal servizio dal 16 novembre (doc. AAAA) e preso atto delle sue giustificazioni (Doc. CCCC), non ritenute soddisfacenti, lo ha licenziato con effetto immediato (doc. GGGG).
C. Con la petizione - in quanto non già respinta in ordine con il decreto 13 settembre 1990 - il dott. Simunovic ha chiesto la condanna __________ ai sensi del diritto privato al pagamento di complessivi fr. 598’960.- oltre interessi.
L’attore ritiene in sostanza che il suo licenziamento in tronco non fosse per nulla giustificato, sia in quanto il Consiglio Ospedaliero era stato preventivamente informato di quei medesimi fatti, sia perché la denuncia all’autorità penale era legittima; il provvedimento era in ogni caso abusivo, non basandosi su circostanze valide. Premesso che a seguito della disdetta ordinaria il contratto sarebbe venuto a scadenza il 31 dicembre 1990, non avendo egli accettato oltre al 1987 il rinnovo della clausola di disdetta trimestrale, controparte era tenuta a rifondergli fr. 362’138.- per mancato guadagno fino allo scadere del termine di disdetta, fr. 155’202.- a titolo di indennità per licenziamento ingiustificato e/o abusivo, fr. 20’000.- quale risarcimento danni ex art. 328 CO (pretesa abbandonata in sede conclusionale), fr. 54’082.- quale retribuzione per 22 giorni di vacanza non goduti e per 24 giorni di lavori supplementari non recuperati, nonché fr. 7’538.- per la deduzione operata a suo carico a seguito dell’assunzione di un medico assistente.
D. L’ente convenuto si è opposto alla petizione, ritenendo per contro giustificato il provvedimento adottato nei confronti del primario: lo stesso era dovuto al fatto che quest’ultimo aveva denunciato un collega, senza esibire in precedenza le prove a lui più volte richieste, senza rispettare il segreto medico e dietro la consegna al Procuratore Pubblico di documentazione riservata, tanto più che l’episodio altro non era che la classica goccia che aveva fatto traboccare il vaso, all’attore potendosi inoltre rimproverare tutta una serie di altre circostanze tali da minare in maniera irreparabile la serenità nell’ospedale: ne discendeva la totale infondatezza delle pretese per salario nel termine di disdetta -per altro dovuto tutt’al più fino al 31 dicembre 1989 o comunque al 31 gennaio 1990- e del riconoscimento di un’indennità per licenziamento ingiustificato. Pure infondate erano infine le richieste di indennità per licenziamento abusivo non ravvisandosi in concreto tale eventualità, quella per vacanze arretrate, come pure quella per il medico assistente.
E. Con sentenza 15 settembre 1997 il Pretore ha respinto la petizione, caricando all’attore tasse, spese e ripetibili.
Il giudice di prime cure ha appurato che nell’episodio che aveva portato al licenziamento in tronco il primario aveva tenuto un comportamento assai ambiguo: infatti mentre da un lato aveva denunciato all’ente presunte irregolarità commesse dal collega dott. __________, d’altro canto aveva sempre rifiutato di fornire alla direzione dell’ospedale le corrispondenti informazioni; in seguito, dopo che si era finalmente deciso ad informare anche la direzione, egli anziché attendere l’esito dell’indagine da questa avviata, ha denunciato il caso alla magistratura penale, la quale ha aperto un inchiesta a carico del collega per truffa e falsità in documenti, poi sfociata in un decreto di abbandono: a giudizio del Pretore, da parte di un primario di ospedale, in considerazione dell’elevato grado di responsabilità che tale funzione comportava, questo atteggiamento, culminato con una denuncia verso un collega poi risultata infondata e che di certo aveva avuto come primo effetto quello di deteriorare il clima di lavoro all’interno dell’istituto, era intollerabile e tale da distruggere irrimediabilmente il rapporto di fiducia reciproca, da cui la legittimità del licenziamento in tronco. Ne discendeva perciò la reiezione di ogni pretesa salariale nel periodo di disdetta e del riconoscimento di un’indennità per licenziamento abusivo. Quanto alle altre pretese, con riferimento alle vacanze il Pretore ha ritenuto che il conteggio allestito dal convenuto -non contestato- fosse senz’altro fedefacente, non avendo per altro l’attore provato tali sue pretese; la richiesta di fr. 7’538.- per la trattenuta relativa alla remunerazione di un medico assistente è stata per contro ammessa, ciò che tuttavia non comportava l’accoglimento parziale della petizione, dai conteggi allestiti dal convenuto dovendosi ancora concludere per un saldo a suo favore di fr. 2’222.50.
F. Con appello 3 ottobre 1997 l’attore chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione sia accolta per la somma complessiva di fr. 480’806.- oltre interessi, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Dopo aver rimproverato al primo giudice una carente motivazione della sentenza, l’appellante ripropone la tesi dell’illegittimità del licenziamento in tronco, asserendo che la denuncia all’autorità penale, oltre che obbligatoria, non era sufficiente per ammettere un tale provvedimento, tanto più che gli ulteriori rimproveri mossi nei suoi confronti erano risultati palesemente pretestuosi ed infondati. Ciò posto, in questa sede egli pretende fr. 263’984.- a titolo di perdita di guadagno fino al 31 dicembre 1990, fr. 155’202.- a titolo di indennità ex art. 336a e 337c cpv. 3 CO, fr. 54’082.- per le vacanze arretrate e infine fr. 7’538.- per la trattenuta relativa al medico assistente, posizione quest’ultima già riconosciutagli in prima sede.
G. Delle osservazioni 6 novembre 1997 con cui il convenuto ha postulato la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
1.1 Onde evitare l’eccesso di formalismo, la giurisprudenza è invero cauta nell’ammettere la nullità del giudizio per difetto di motivazione (IICCA 23 marzo 1993 in re S. AG/L. SA, 13 giugno 1994 in re G./R.). Questo sarà tuttavia il caso, allorché il vizio è tale da pregiudicare alle parti e/o all’istanza superiore la possibilità di verificare, discutere, impugnare o giudicare la sentenza in questione (Rep. 1985 p. 144; Cocchi/Trezzini, CPC, N. 10 ad art. 285; IICCA 16 aprile 1996 in re U./T.), ritenuto inoltre che il fatto che la motivazione sia sommaria non può ancora comportare la nullità del giudizio se dallo stesso si può dedurre per quale ragione decisiva il tribunale si sia determinato in una certa maniera (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 1 ad art. 285) e ciò quantunque nello stesso non si prenda posizione su tutti gli argomenti sollevati da una parte (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 13 ad art. 285).
1.2 Nel caso di specie l’appellante ravvisa una carente motivazione della sentenza nel fatto che il giudice di prime cure, dopo aver ridotto i termini della vertenza ad un unico problema cioè alla validità del licenziamento in tronco per i fatti avvenuti tra il 16 ed il 24 novembre 1989, con riferimento agli altri rimproveri si era limitato ad indicare che gli stessi entravano pure in linea di conto, senza poi precisare nel suo giudizio in che maniera questi ultimi fossero stati considerati.
In realtà, il Pretore è giunto alla conclusione che i rimproveri mossi in precedenza all’attore non potevano assurgere a motivi giustificanti un licenziamento in tronco, per cui la validità di quest’ultimo dipendeva esclusivamente dalle motivazioni esposte il 24 novembre 1989: egli ha tuttavia precisato che i rimproveri precedenti non erano del tutto ininfluenti, e ciò per il semplice fatto che la posizione del dipendente licenziato senza mai aver dato adito a lamentele era chiaramente diversa da quella di un lavoratore spesso richiamato a rispettare i suoi obblighi contrattuali. È ben vero che egli in seguito non si è più curato di esaminare la fondatezza o meno dei rimproveri che avevano dato luogo al licenziamento ordinario, ma ciò si giustificava a suo giudizio dal fatto che le motivazioni addotte il 24 novembre 1989 erano di per sé più che sufficienti - considerazione quest’ultima ampiamente condivisa da questa Camera - per ammettere la legittimità del licenziamento immediato.
In tali circostanze, la censura di carente motivazione della sentenza non può perciò trovare accoglimento.
Presupposto è quindi l’esistenza di un motivo grave, cioè di un motivo che renda oggettivamente intollerabile la prosecuzione del contratto fino al normale termine di disdetta, secondo il principio generale della buona fede (art. 337 cpv. 2 CO; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo 1992, N. 2 ad art. 337 CO; DTF 111 II 245).
In linea di principio, dottrina e giurisprudenza ammettono l’esistenza di "cause gravi", tali da permettere una rescissione in tronco del contratto di lavoro ai sensi dell'art. 337 CO, quando viene commesso un atto illecito nei confronti del partner contrattuale, oppure ancora in presenza di gravi violazioni del rapporto contrattuale.
Non si può tuttavia escludere che anche mancanze lievi possano giustificare la rescissione immediata del rapporto di lavoro: la loro ripetizione deve però portare a una situazione oggettivamente insostenibile e grave per quanto riguarda la fiducia su cui deve fondarsi il rapporto contrattuale (DTF 116 II 150; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 11. ed., Berna 1993, p. 122 e 123). Inoltre il datore di lavoro deve preventivamente aver avvertito, senza successo, il lavoratore delle conseguenze del suo agire anticontrattuale (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, in BJM 1978, p. 176; Decurtins, Die fristlose Entlassung, Muri bei Bern 1981, p. 27).
In altre parole, per l'applicazione dell'art. 337 CO, vale la regola per cui, quanto più lievi sono le infrazioni, tanto più altri elementi devono concorrere a rendere oggettivamente insostenibile la situazione fra le parti: in particolare la ripetitività e una chiara minaccia da parte del datore di lavoro (DTF 117 II 561, 116 II 150, 112 II 50; IICCA 1° febbraio 1991 in re G. SA/C.).
Le circostanze invocate per il licenziamento in tronco devono essere esaminate dal giudice secondo il suo libero apprezzamento, tenendo conto della singola fattispecie, ed in particolare in rapporto alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto, come pure al genere e alla gravità delle mancanze che hanno dato luogo al provvedimento (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 108 II 446; Rep. 1985 p. 130). Il giudice non deve inoltre prendere in considerazione il sentire soggettivo di colui che recede con effetto immediato dal contratto, bensì la situazione oggettiva venutasi a creare (Rapp, op. cit., p. 171 e segg.; Brühwiler, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berna 1978, p. 201), ed esaminare se fosse o meno impensabile esigere da colui che recede dal contratto la continuazione dello stesso sino al prossimo termine di disdetta (Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. ed., Zurigo 1991, p. 464).
Non è così.
3.1 La dottrina citata dall’appellante stesso (Staehelin/Vischer, Commentario zurighese, N. 28 ad art. 321a CO) precisa che al lavoratore è di regola vietato denunciare penalmente il proprio datore di lavoro o colleghi, a meno che si tratti di atti punibili commessi nei confronti del lavoratore stesso o ancora - ma per questi ultimi casi non vi è unaninimità nella dottrina (Streiff/Von Känel, op. cit., N. 14 ad art. 321a CO) - che importanti interessi pubblici o di terzi giustifichino tale segnalazione, ciò che in particolare sarà il caso in presenza di gravi crimini; l’inoltro di una denuncia con leggerezza o di una segnalazione infondata costituisce in ogni caso una grave violazione dell’obbligo di fedeltà nei confronti del datore di lavoro.
3.2 Nel caso di specie è addirittura manifesto che, segnalando al Procuratore Pubblico presunte irregolarità nelle fatturazioni da parte del collega - ciò che ha portato ad un ordine di arresto (inc. penale __________ All. 2) ed all’avvio di un’inchiesta per i titoli di truffa e falso in documenti - l’attore certo non intendeva richiamare l’attenzione su fatti di rilevanza penale commessi nei confronti della propria persona, né si può ragionevolmente ritenere che gli stessi per la loro limitata portata potessero implicare importanti interessi pubblici o di terzi, oppure ancora costituire un grave crimine.
L’attore ha invero tentato di giustificare il suo agire, asserendo innanzitutto che la segnalazione alla magistratura era necessaria per far verificare la questione delle fatturazioni dall’autorità competente: in realtà va rilevato che l’autorità competente a statuire sull’ammissibilità o meno delle modalità di fatturazione era la Commissione paritetica EOC/FTCM, che per altro già in precedenza si era occupata di tali questioni (cfr. doc. 33; inchiesta penale __________ All. 1 e 10), l’intervento presso la Procura Pubblica imponendosi semmai in un secondo momento quando oltre alla violazione vi era anche l’elemento soggettivo dell’intenzionalità.
In un secondo tempo egli ha affermato che l’obbligo di segnalazione gli derivava dall’art. 140 vCPP, norma che impone a un dipendente pubblico che ha notizia di reato di natura pubblica di farne immediatamente rapporto al Procuratore Pubblico: sennonché a questo proposito va rilevato che l’attore non è venuto a conoscenza delle presunte irregolarità nelle fatturazioni del primario di ostetricia e di ginecologia nell’ambito della sua funzione (medica) di primario di anestesiologia, bensì verosimilmente al momento (puramente amministrativo) di allestire le proprie fatturazioni, mentre l’obbligo di notifica a carico di un medico concerne evidentemente solo eventuali delitti o crimini contro la vita, l’integrità della persona e la salute pubblica di cui egli è venuto a conoscenza (cfr. Honsell, Handbuch des Arztrechts, Zurigo 1994, p. 353, che cita al proposito il §15 cpv. 2 GG/ZH; Laufs, Arztrecht, 5. ed., München 1993, n. 429) e non si estende comunque ad eventuali delitti patrimoniali da lui appurati.
Dovendosi pertanto ammettere che l’attore non aveva alcun obbligo legale di denunciare il collega, nella fattispecie gli vanno senz’altro mossi almeno due gravi rimproveri: in primo luogo quello di aver allegato al suo esposto della documentazione riservata, di proprietà dell’ospedale o comunque del collega stesso, sottraendola con ciò ai rispettivi proprietari senza esserne autorizzato; in secondo luogo quello di aver violato il segreto medico, tali documenti riferendosi pacificamente a pazienti in cura nell’ospedale (cfr. interrogatorio formale dell’attore, ad 4 e 6).
3.3 Il Pretore ha correttamente sottolineato l’ambiguità tenuta dall’attore nella questione delle presunte irregolarità nelle fatturazioni del collega, segnatamente evidenziando la circostanza che dapprima (nel 1987) questi aveva sempre rifiutato di fornire alla direzione dell’ospedale le corrispondenti informazioni (doc. M, S, T, FF; testi __________ verbale p. 12, __________ p. 31), mentre che in seguito, dopo essersi deciso verso metà ottobre 1989 (cfr. verbale d’interrogatorio 15.11.1989 __________i, inc. penale __________o) ad informare anche la direzione, egli, anziché attendere l’esito dell’indagine da questa avviata - la lettera di spiegazioni, indirizzata dalla direzione al dott. __________, è infatti datata 25 ottobre 1989, mentre la risposta a tale missiva è del 9 novembre 1989 (inc. penale __________ __________ 4 Amm. 1 e 2) - o chiedere ragguagli in merito, ha preferito denunciare senza indugio e con ciò intempestivamente il caso alla magistratura penale. Il primo giudice non è stato in grado di trovare una giustificazione a tale comportamento contraddittorio.
Se tuttavia si pon mente al fatto che l’attore non era in buoni rapporti con il dott. __________ (cfr. teste __________ verbale p. 28, doc. LLL, lettera 9. 11.1989 inc. penale __________ l. 4 Amm. 2), che il suo contratto a quel momento era già stato disdetto per cui aveva ben poco da perdere da ogni sua nuova iniziativa, è ben comprensibile -ma non per questo giustificabile- che egli non avesse alcun interesse ad attendere l’esito dell’inchiesta interna (tanto più che la precedente inchiesta amministrativa del 1987 era sfociata in un nulla di fatto; doc. FF, teste __________ verbale p. 12) ed ha per contro preferito denunciarlo, ponendo così in atto la misura più pregiudizievole per il collega: sennonché, così facendo, egli ha chiaramente lasciato intendere il manifesto carattere vessatorio del suo comportamento, quando la logica ed il buon senso gli avrebbero semmai dovuto suggerire, atteso che egli ben presto avrebbe terminato il suo lavoro in ospedale, di lasciar perdere ogni iniziativa contro il collega; tanto più che, a conferma dell’infondatezza degli addebiti mossi a quest’ultimo, l’inchiesta penale nei suoi confronti si è risolta con un decreto di abbandono (inc. penale __________ All. 52).
Stando così le cose, appurato da una parte che con la segnalazione l’attore non intendeva salvaguardare interessi propri, né importanti interessi pubblici o di terzi e dall’altra che la medesima segnalazione, che pure violava il segreto medico ed era avvenuta allegando documentazione appartenente ad altri, perseguiva palesemente uno scopo vessatorio, è evidente che in base alla menzionata dottrina gli possa essere imputata una grave violazione del dovere di fedeltà nei confronti del datore di lavoro, ciò che senz’altro giustifica, tenuto contro della posizione di responsabilità che incombe ad un primario d’ospedale, il suo licenziamento in tronco.
Pure infondata è la richiesta volta al riconoscimento di un’indennità per licenziamento abusivo (art. 336a CO) e ciò in considerazione del buon fondamento della rescissione immediata, tanto più che in casu l’eventuale licenziamento abusivo non è stato neppure causale per la fine del contratto (cfr. in proposito la nota pubblicata da Geiser in AJP 1995 p. 942 con rif. DTF 121 III 64). La pretesa è in ogni caso da respingere anche per il fatto che l’attore qui appellante non ha allegato, né tanto meno provato - pur incombendogli l’onere della prova (art. 8 CC; DTF 121 III 62; Rep. 1993, 193; IICCA 31 maggio 1994 in re L.R. SA/O., 21 febbraio 1995 in re P./P. SA, 18 settembre 1995 in re L./M.T., 30 gennaio 1996 in re Z./__________ SA; Rehbinder, Commentario bernese, N. 11 ad art. 336 CO; Brunner/Bühler/Waeber, Kommentar zum Arbeitsvertrag, Berna 1990, N. 2 ad art. 336 CO; Streiff/Von Känel, op. cit., N. 16 ad art. 336 CO; Humbert, Der neue Kündigungsschutz im Arbeitsrecht, Winterthur 1991, p. 123 e seg.) - le circostanze a sostegno dell’abusività del licenziamento, limitandosi invece ad asserire che lo stesso non trovava alcuna giustificazione nei rimproveri mossigli ed era perciò riconducibile ad una non meglio precisata ragione intrinseca alla sua personalità. In via abbondanziale va pure rilevato che i rimproveri che hanno portato al licenziamento ordinario non erano per nulla destituiti di fondamento, si pensi ai problemi che l’attore aveva nei confronti di alcuni colleghi quali ad es. il dott__________ e la dott. __________di (quest’ultima oggetto tra l’altro di una denuncia per diffamazione, rivelatasi completamente infondata, cfr. incarto penale __________), alle ripetute irregolarità nelle fatturazioni da parte dell’attore stesso dovute ad una diversa interpretazione data ad una norma contrattuale, nonché alle difficoltà provocate nel reparto per la mancata pianificazione delle vacanze.
All’appellante non può infine essere riconosciuto alcunché neppure a titolo di vacanze arretrate: pur avendo esposto in questa sede una pretesa di fr. 54’082.-, egli non ha infatti assolutamente chiarito le circostanze per cui tale somma dovesse essergli riconosciuta, né tanto meno ha indicato i motivi per cui il giudizio pretorile, che gliel’aveva negata, fosse errato. Non potendo questa Camera intuire quali siano gli argomenti del primo giudizio che l’attore non condivide e che egli vuole vedere riesaminati e corretti dall’autorità ricorsuale, ne discende l’irricevibilità della censura e la conferma del primo giudizio, alla cui motivazione si può far riferimento.
L’appello è pertanto integralmente respinto.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello 3 ottobre 1997 del dott. __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 3’450.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 3’500.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 9’000.- a titolo di ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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