AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.251
Data decisione, Autorità: 17.04.1998, IICCA
Incarto n. 12.97.00251
Lugano 17 aprile 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.94.00154 (già 2732) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 13 ottobre 1993 da
rappr. dallo studio legale __________
contro
__________ rappr. dall’avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 22’560.- oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio;
domande avversate dalla convenuta, la quale ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 25 agosto / 9 settembre 1997 ha integralmente respinto;
appellante l’attore con atto di appello 30 settembre 1997 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre con osservazioni 5 novembre 1997 la convenuta ha postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Nell’autunno del 1991 __________ (in seguito: __________) in qualità di committente e __________ __________ (in seguito: __________) quale agenzia pubblicitaria hanno concluso un accordo di collaborazione, con validità 1° novembre 1991 - 31 dicembre 1992 e disdicibile con 90 giorni di preavviso, in forza del quale quest’ultima si impegnava a fornire alla cliente consulenza creativa, a produrre materiale nonché a prestare assistenza tecnica presso i relativi fornitori di prestazioni. Quanto alla retribuzione dovuta per tali prestazioni - tranne per la produzione di materiale, pagata a parte - mentre con scritto 16 settembre 1991 __________ aveva proposto una mercede annuale di Lit. 180 milioni ritenuto che le commissioni di agenzia sarebbero andate alla __________ (doc. A), con missiva 10 dicembre 1991 quest’ultima ha accettato di riconoscerle Lit. 12 milioni mensili precisando che all’inizio della pubblicità sui media settimanali o quotidiani si sarebbe deciso sul rimborso delle commissioni d‘agenzia (doc. B).
B. Nell’estate 1992, viste le difficoltà finanziarie di __________ le parti si sono accordate nel senso che nei mesi di novembre e dicembre di quell’anno __________ avrebbe sospeso ogni sua attività e avrebbe nel contempo rinunciato alla retribuzione per quei mesi, il tutto a condizione che la collaborazione continuasse anche nel 1993. Il 23 settembre 1992 __________, preannunciando che per il 1993 sarebbero state intavolate nuove trattative, disdisse l’accordo con effetto al 31 dicembre (doc. F).
Con lettera 30 aprile 1993 essa infine comunicò a controparte di rinunciare ad una ripresa della collaborazione (doc. I).
C. Con la petizione che qui ci occupa la ditta individuale __________ di __________ ha chiesto la condanna di __________ al pagamento di fr. 22’560.- oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________dell’UEF di Mendrisio, postulando in sostanza la retribuzione pattuita per i mesi di novembre e dicembre 1992, pari a Lit. 24 milioni.
La convenuta osserva che l’accordo concluso nel luglio 1992 non era condizionato alla conclusione di un accordo di collaborazione per il 1993, bensì unicamente all’esecuzione di trattative in tal senso, trattative che ebbero effettivamente luogo; in ogni caso, a suo dire, il mancato rinnovo della collaborazione era dovuto al grave comportamento anticontrattuale tenuto dalla controparte, la quale aveva provveduto ad incassare delle commissioni d’agenzia dell’ordine di Lit. 70 milioni presso i fornitori, somme che per contratto sarebbero spettate alla convenuta e che in via subordinata vengono qui poste in compensazione; infine, trattandosi di un contratto di mandato, nulla le impediva di disdirlo in ogni momento.
D. Con sentenza 24 agosto 1997 il Pretore ha respinto la petizione.
Il giudice di prime cure ha innanzitutto accertato che l’agevolazione pattuita nell’estate 1992 era effettivamente condizionata alla conclusione di un accordo di collaborazione per il 1993, e che, non essendo quest’ultimo stato concluso, le pretese di cui alla petizione erano di principio giustificate; egli ha tuttavia ritenuto che nel caso di specie la convenuta aveva avuto dei validi motivi per porre immediatamente fine al contratto, atteso che secondo gli accordi contrattuali e secondo l’uso le commissioni d’agenzia incassate dalla __________ in realtà dovevano andare a beneficio della convenuta, tanto più che l’accordo di collaborazione in quanto mandato poteva comunque essere disdetto in ogni momento.
E. Con appello 30 settembre 1997 __________ chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
L’appellante ritiene che le commissioni d’agenzia spettavano a lui e non alla controparte, intanto perché nel corso delle trattative la mercede venne ridotta da Lit. 180 milioni a Lit. 144 milioni annui e inoltre perché nella lettera di accettazione controparte non aveva indicato a chi le stesse dovessero essere attribuite, per cui faceva senz’altro stato l’uso commerciale vigente in Italia, che era per l’appunto di attribuirle all’agenzia e non al committente.
F. Delle osservazioni 5 novembre 1997 con cui la convenuta ha postulato la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
È in effetti chiaro che la qualità di parte spetta a quest’ultimo e non alla ditta individuale di cui egli è il titolare (Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, p. 14; Walder-Bohner, Zivilprozessrecht, 3. ed., Zurigo 1983, § 8 N. 6; ZR 1959 N. 77; IICCA 17 febbraio 1998 in re V. SA/M. e A.M. AG). L’errore nell’indicazione della parte attrice non ha conseguenze di carattere processuale - né la parte appellata più lo pretende in questa sede - ed in particolare non è motivo di nullità della procedura per carenza di legittimazione attiva (IICCA 21 luglio 1993 in re I. SA/S., 23 febbraio 1994 in re W. e B./B., 9 gennaio 1998 in re C.S./G.), in quanto da un lato l’errore era facilmente rilevabile (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 3 ad art. 165) e dall’altro non ha comunque impedito alle vere parti - e segnatamente alla convenuta - di prendere posizione sulla petizione (IICCA 12 febbraio 1995 in re L./C., 11 luglio 1995 in re B. e B./G. e llcc.); tanto più che la giurisprudenza è chiaramente indirizzata verso soluzioni che evitino i formalismi eccessivi, quando vi è la possibilità di correggere i vizi che inficiano gli atti processuali già compiuti (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 99; IICCA 11 luglio 1995 in re B. e B./G. e llcc., 23 agosto 1996 in re C./G.).
2.1 Per l’art. 1 CO un contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano concordemente manifestato, in modo espresso oppure tacito, la loro reciproca volontà e, secondo l’art. 18 cpv. 1 CO, un contratto va interpretato, sia per la forma che per il contenuto, indagando sulla vera e concorde volontà dei contraenti.
In base a questi principi, il giudice è innanzitutto tenuto ad esaminare se l’istruttoria abbia permesso di accertare l’esistenza di una concorde volontà dei contraenti e in tal caso ad indicarne il contenuto (ICCTF 26 aprile 1995 in re U.S.B./S. SA cons. 5).
Solo quando la concordanza delle volontà delle parti non è evidente, le disposizioni contrattuali sono da interpretare in base al principio dell’affidamento, per il quale è determinante il senso che, secondo le regole della buona fede, ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente dare alle dichiarazioni di volontà dell’altro (DTF 119 II 451, 118 II 132).
2.2 Nel caso di specie, dallo scambio di corrispondenza avvenuto nel 1991 (doc. A, B) non si riesce effettivamente ad evincere con certezza se le parti si siano o meno accordate sulla questione delle commissioni d’agenzia.
Quale che fossero le intenzioni delle parti è tuttavia chiaramente provato da altre prove.
Il teste __________, la cui testimonianza non è assolutamente stata contestata o altrimenti messa in dubbio dall’attore - se non per la prima volta, e con ciò tardivamente, in sede di appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) - ha innanzitutto precisato che prima di allestire la lettera di cui al doc. B le parti ebbero una discussione, alla quale egli era presente (teste __________ p. 2 in fondo), nel corso della quale vennero definiti i dettagli della collaborazione. Al proposito egli, senza alcuna esitazione, ha in particolare riferito:
che la diminuzione della mercede da Lit. 180 milioni - proposta e calcolata dall’attore (cfr. suo interrogatorio formale ad 1, teste __________ p. 2 e teste __________ p. 1) - a Lit. 144 milioni non aveva nulla a che vedere con la questione delle commissioni d’agenzia, ma era semplicemente determinata dalle regole della domanda e dell’offerta (“l’importo di 12 milioni al mese riconosciuto quale retribuzione è il risultato di una serie di discussioni intavolate con il sig. __________o” p. 2, “in merito alla diminuzione del fee da 180 milioni a 144 milioni posso altresì confermare che si è trattato di una libera discussione commerciale ove la __________ da ultima ha proposto un prezzo che la __________ ha accettato e che tale diminuzione non sarebbe stata compensata con commissioni al sig. __________” p. 3);
che in base agli accordi tra le parti (cfr. doc. A) le commissioni d’agenzia dovevano andare a favore della convenuta (“questa á__________rñ riteneva pacifico che eventuali commissioni le sarebbero spettate”, “secondo gli accordi pattuiti tutte le commissioni erano di spettanza della __________ e su di queste __________ non aveva nessun diritto” p. 2, e ancora “confermo come ho già detto che le commissioni erano di spettanza della __________ e che di ciò se ne é discusso diffusamente”, “... commissioni che come già detto e ripetuto erano da intendersi di spettanza della __________ ” p. 3);
che per le commissioni d’agenzia riversate dai media il discorso sarebbe stato diverso e in particolare che la loro attribuzione sarebbe stata decisa di volta in volta (teste __________ p. 2 “In merito alla clausola no. 6 riferita ai costi (doc. B) posso confermare che con questa __________ intendeva in un certo senso derogare al principio generale che ho testé spiegato, secondo cui tutte le commissioni erano di spettanza di quest’ultima e per tutte le percentuali, e meglio con essa intendeva che le commissioni d’agenzia riferite alla pubblicità sui media ... avrebbero dovuto essere ridiscusse di volta in volta nella sua percentuale”, teste __________ p. 2 “... diversa sarebbe stata la situazione come Agenzia per operazioni pubblicitarie sui mass-media ... in questo caso la commissione riconosciuta dai mezzi di informazione costituiva una parte della retribuzione”, “nel caso in cui ci fossero state altre operazioni pubblicitarie sui giornali, lasciavamo aperta la possibilità allo studio __________ di percepire direttamente la commissione di agenzia, rispettivamente di discutere le condizioni di retribuzione; la questione delle commissioni degli editori restava perciò aperta e sarebbe stata definita con accordi separati”): tale questione era comunque irrilevante nella fattispecie, atteso che l’attore in quell’anno non aveva effettuato alcuna campagna sui media (teste __________ p. 2 “preciso anche e comunque che durante quell’anno il problema sulle commissioni sui media non si pose poiché non sono state effettuate campagne pubblicitarie“, teste __________ p. 2 “nell’accordo del 10 dicembre 1991 erano sì previste delle commissioni di agenzia, ma per dei lavori specifici, da definire, che però non vennero effettuati”, p. 3 “per il periodo contrattuale non è stata fatta nessuna programmazione per la pubblicità sui mass-media, tramite __________ ”).
2.3 La chiarezza di tale deposizione testimoniale, rende del tutto superflua un’eventuale interpretazione in base al principio dell’affidamento della corrispondenza scambiata a suo tempo dalle parti, tanto più che nemmeno l’attore nel suo interrogatorio formale ha dichiarato che le commissioni fossero a suo favore per contratto, riferendo invece che le stesse semmai gli spettavano in base all’uso commerciale (“siccome lo prevede il codice ASSAP” interrogatorio formale ad 4).
Nondimeno va rilevato che nell’occasione la convenuta non si è avvalsa di tale facoltà, ma ha per contro provveduto a disdire l’accordo unicamente con effetto al 31 dicembre 1992: ne discende che la motivazione con cui il giudice di prime cure ha respinto la petizione - cioè in quanto a suo dire la rescissione immediata dell’accordo era giustificata - in realtà non può (ancora) comportare la reiezione della petizione.
La convenuta ha infatti provato che l’attore ha incassato dai fornitori almeno Lit. 25’116’428 e meglio:
dalla ditta __________ commissioni pari al 15% (teste __________ ad 3 e 4) del fatturato (cfr. doc. 1 e 3), complessivamente quindi Lit. 5’678’104;
dalla ditta __________ commissioni almeno pari al 10% (come riconosciuto ad altre agenzie, teste __________ controdomanda ad 1) del fatturato (cfr. doc. 1 e 4), complessivamente quindi Lit. 7’716’038;
dalla ditta __________. commissioni pari al 15% (teste __________i ad 3, 4, 5, 6 e 8) del fatturato (cfr. doc. 1 e 6), complessivamente quindi Lit. 619’735;
dalla ditta __________ commissioni almeno pari al 7% (teste __________ ad 3 e 4) del fatturato (cfr. doc. 1 e 8), complessivamente quindi Lit. 3’249’129;
dalla ditta __________ commissioni varianti tra il 10-15% (doc. 15) del fatturato (cfr. doc. 1 e 15), complessivamente Lit. 3’238’000 (doc. 15);
dalla ditta __________ commissioni pari a circa il 13% (doc. 14) del fatturato (cfr. .doc. 1 e 11), complessivamente Lit. 4’615’422 (doc. 14, teste Sassi ad 5);
il tutto, senza tener conto della deposizione del teste __________ il quale ha riferito che la ditta __________ aveva pure versato commissioni, precisando che le stesse non superavano il 5% (ad 5, pari ad altre Lit. 2’617’470), o ancora delle commissioni versate da altre ditte.
Ad ulteriore conferma della correttezza dei calcoli esposti in precedenza, va altresì rilevato che lo stesso attore, nel corso del suo interrogatorio formale (ad 4 e 5), ha pacificamente ammesso di aver percepito dai vari fornitori commissioni mediamente del 5%, il che, tenuto conto del fatturato (doc. 1), corrisponde ad incassi per complessivi Lit. 23’795’779.
5.1 Ai sensi di tale norma il giudice può condannare la parte che ha agito con manifesta ingiustizia a risarcire l’altra parte, che ne fa domanda, di ogni spesa e danno che avesse incontrato o subito a motivo dell’indebita lite.
La norma regola le conseguenze del caso in cui ad una parte al processo civile è derivato, a seguito dell’agire manifestamente ingiusto della controparte, un pregiudizio che non può essere riparato con l’aggiudicazione delle consuete ripetibili e indennità riconosciute in virtù dell’art. 148 CPC. Nel comportamento della parte alla quale si addebita l’avvio di una lite temeraria (o la resistenza temeraria ad una lite contro di lei promossa) dev’essere riscontrabile l’elemento soggettivo dell’agire con manifesta ingiustizia (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 152, n. 11).
Il litigante temerario è quello che agisce in giudizio con la consapevolezza del proprio torto (dolo) o con imprudenza esagerata (colpa grave), che si concretizza nel mancato impiego di quel minimo di diligenza sufficiente a far apparire l’ingiustizia della propria domanda (IICCA 28 ottobre 1994 in re B. e llcc./C.; 28 maggio 1996 S. S.r.l./R.C. SA), ritenuto che secondo la giurisprudenza il semplice fatto di non aver dimostrato né aver potuto dimostrare le proprie argomentazioni non costituisce ancora un agire con manifesta ingiustizia (IICCA 28 ottobre 1994 in re B. e llcc./C, 26 marzo 1998 in re K.P./K.P.).
5.2 Nel caso di specie, a non averne dubbi, il comportamento dell’attore nella procedura avanti a questo Tribunale non consente di riscontrare i predetti elementi soggettivi indicativi della lite temeraria, tanto più che la sua soccombenza non è dovuta tanto all’infondatezza degli argomenti giuridici da lui esposti - che in buona parte non hanno necessitato di essere esaminati - quanto dal carattere decisivo attribuito da questa Camera alla testimonianza __________ circostanza quest’ultima per altro non rilevata dall’appellata.
Ne discende la reiezione della richiesta di dichiarare temerario l’appello da lui presentato.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 30 settembre 1997 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 780.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 800.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 800.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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