AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.249
Data decisione, Autorità: 04.08.1998, IICCA
Incarto n. 12.97.00249
Lugano 4 agosto 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.94.00870 (già 1663) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 - promossa con petizione 30 marzo 1993 da
entrambi rappr. dallo studio legale __________
contro
____________________rappr. dallo studio legale __________
con cui gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento, in ragione di metà ciascuno, di complessivi fr. 50’731.- oltre interessi;
domanda avversata dalla convenuta, la quale ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore, con sentenza 5 settembre 1997, ha integralmente respinto;
appellanti gli attori con atto di appello 29 settembre 1997 con cui chiedono la riforma del giudizio pretorile nel senso di accogliere la petizione con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre con osservazioni 4 novembre 1997 la convenuta ha postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Il 16 marzo 1990 __________ intenzionati a speculare in borsa, aprirono presso la succursale di __________ della __________ la relazione bancaria __________ “__________ ”, costituita segnatamente da un conto corrente e da un deposito titoli (doc. A), conferendo in seguito procura amministrativa ad __________ (doc. 1), specialista del mercato giapponese.
Il 23 aprile 1990, ottenuta una linea di credito in conto corrente di fr. 100’000.-, garantita dai valori in deposito e dagli averi in conto investimento fiduciario (doc. 4) sul quale ciascun contitolare aveva nel frattempo fatto confluire fr. 25’000.-, essi iniziarono ad effettuare investimenti in borsa.
B. Nell’autunno 1990, essendosi prodotto un importante saldo passivo sul conto corrente, non più coperto dal valore dei titoli acquisiti e dal deposito fiduciario, la banca ha imposto ai clienti di coprire le perdite sul conto: liquidati i titoli ancora esistenti, ogni contitolare, oltre a perdere la propria quota di fr. 25’000.-, ha pertanto dovuto rifondere alla banca fr. 38’500.-.
C. Con la petizione che qui ci occupa __________ e __________ rimproverando alla __________ una violazione contrattuale per aver eseguito il 31 luglio 1990 l’acquisto di __________ “__________ ” nonostante il conto a quel momento non disponesse della necessaria copertura, hanno chiesto lo storno di tale operazione (conclusa, dopo la vendita dei titoli, con una perdita complessiva di fr. 101’462.-) e di conseguenza la condanna della banca al pagamento, in ragione di metà ciascuno, di complessivi fr. 50’731.-, corrispondenti alla quota parte del danno subito da entrambi.
La convenuta si è opposta alla petizione sollevando dapprima l’eccezione di carenza di legittimazione attiva; nel merito essa ha contestato l’esistenza di una sua eventuale responsabilità per il danno derivante dall’acquisto dei titoli “__________ ”, osservando che lo stesso era piuttosto dovuto all’agire del procuratore, ritenuto inoltre che i contitolari avevano comunque ratificato l’operazione accettando tra l’altro senza riserve di risarcire alla banca lo scoperto in conto.
D. Il Pretore, con la querelata sentenza, ha respinto la petizione.
Il giudice di prime cure, ammessa preliminarmente la legittimazione attiva degli attori, ha negato una responsabilità della banca convenuta nell’operazione “__________ ”: a suo giudizio, il fatto che già in precedenza la linea di credito fosse stata più volte superata, il modo di operare del procuratore __________ che sin dall’inizio aveva sconfinato il limite di credito, la tacita accettazione di almeno tre dei titolari di questi continui sconfinamenti e la natura speculativa degli investimenti avevano senz’altro avuto quale conseguenza l’accettazione da parte della banca di considerare la linea di credito in base alla copertura del deposito titoli. In ogni caso nemmeno risultava che in occasione dell’operazione contestata il limite di credito adottato dalla banca fosse stato superato; neppure era evidente poi che la banca avesse l’obbligo di impedire superamenti della linea di credito nel caso di specie, ove si trattava di superamenti temporanei, le operazioni dovendo avvenire in pochi giorni.
In definitiva, atteso che la perdita subita dagli attori non era dipesa tanto dall’operazione “__________ ” in quanto tale, ma piuttosto dal fatto che lo scoppio della Guerra del Golfo aveva fatto crollare il mercato, tra cui il titolo in questione, ne ha concluso per la reiezione della petizione.
E. Con l’appello gli attori chiedono la riforma del giudizio pretorile nel senso di accogliere la petizione con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Gli appellanti affermano innanzitutto che, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, nel caso concreto il limite di credito -anche quello eventualmente adottato dalla banca- era stato superato. In tali circostanze essi ritengono vi debba senz’altro essere una responsabilità della banca: il rispetto del limite di credito, se da una parte serviva evidentemente a garantire la banca, dall’altra costituiva però anche il limite massimo della perdita che il cliente era disposto ad accettare.
F. Delle osservazioni all’appello con cui la convenuta ha postulato la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
considerando
in diritto
In base ai documenti bancari agli atti (doc. D1 e doc. 5) si è così potuto evincere che con l’acquisto dei __________ “__________ ” il saldo passivo del conto corrente della relazione bancaria è passato da fr. 251’598.- a fr. 384’715.- (con un aumento di fr. 133’177.-), mentre nel contempo, invariato il valore del deposito fiduciario in fr. 100’000.-, quello del deposito titoli è progredito da fr. 220’825.- a fr. 352’825.- (aumento di fr. 132’000.-).
Essi ravvisano in tale comportamento della convenuta una violazione contrattuale.
2.1 Preliminarmente si osserva che il Tribunale federale in due recenti sentenze, non pubblicate nella raccolta ufficiale (ICCTF 8 aprile 1992 in re banca X./ B., 6 gennaio 1995 in re banca X./K., commentate da Thévenoz, Jurisprudence récente relative aux opérations bancaires, in JDBF 2/1995 p. 159 e segg.), ha avuto modo di precisare che la concessione di un limite di credito a un cliente da parte di una banca rispettivamente la conferma di quest’ultima di eseguire un’operazione solo in presenza di determinati margini di garanzia giova non solo all’istituto di credito, che si premunisce così dalle eventuali perdite che l’operazione stessa potrebbe comportare, bensì anche al cliente medesimo, sempre che dalla pattuizione risulti che egli intendeva limitare il suo rischio di perdita entro i limiti di credito o di garanzia noti alla controparte. Se pertanto la banca, dando seguito all’istruzione di un procuratore esterno, non rispetta quei limiti, essa può essere resa responsabile nei confronti del cliente del danno che gli è derivato.
2.2 Quanto alle singole censure sollevate dagli appellanti nel caso di specie, si osserva quanto segue:
Stando così le cose, non avendo i quattro contitolari, seppur debitamente informati dal procuratore __________ (il quale ha precisato “sceglievo l’operazione favorevole, davo l’ordine alla banca e ne informavo poi i contitolari”), mai avuto nulla da ridire in proposito ed anzi avendo essi -e con loro la banca- tacitamente avallato tutte le operazioni che vennero eseguite in tal modo, se ne deve concludere che gli attori non possono in buona fede trarre alcun beneficio dal fatto che anche in occasione dell’operazione “__________ ” vi sia stato un superamento della linea di credito.
Gli accordi tra le parti prevedevano -come detto- la concessione di un limite di credito in conto corrente di fr. 100’000.- garantito dai valori in deposito e dagli averi in conto investimento fiduciario, “garanzie che vengono anticipate, tenendo conto del margine usuale; inoltre il valore di anticipo (valore ./. margine) deve costantemente coprire il limite citato sopra” (doc. 4).
Ci si potrebbe innanzitutto chiedere se quest’ultima clausola, avendo le parti consensualmente e costantemente superato il limite di credito pattuito, abbia ancora una rilevanza pratica, oppure se le parti non vi abbiano tacitamente derogato in favore di altre disposizioni.
4.1 Nell’ipotesi in cui le parti avessero derogato a quell’accordo e avessero concordato l’ammissibilità delle operazioni nella misura in cui erano coperte dal valore dei titoli presenti ed in acquisizione (e non più solo in funzione del valore di anticipo), ipotesi quest’ultima evocata dai testi __________ (secondo cui “l’operazione __________ era garantita dai titoli esistenti in deposito più il valore dei titoli acquisiti”) e __________ (il quale riferisce dapprima che “di sconfinamenti della linea di credito ve ne sono sempre stati e tollerati in base al valore del deposito di titoli” e in seguito conclude che le particolarità del caso hanno comportato “l’accettazione da parte della filiale di considerare la linea di credito in base alla copertura data dal deposito titoli”), se ne dovrebbe gioco forza concludere che la banca non poteva ragionevolmente opporsi all’esecuzione dell’operazione “__________ ”, il saldo negativo del conto corrente (fr. 384’715.-) essendo ampiamente coperto dal valore del deposito fiduciario (fr. 100’000.-) e da quello del deposito titoli (fr. 352’825.-), il che escludeva una sua eventuale responsabilità.
4.2 Se invece si dovesse ammettere che la menzionata clausola contrattuale aveva ancora validità e che perciò la banca era tenuta a dar seguito all’operazione solo nella misura in cui il valore di anticipo delle garanzie avesse superato il saldo negativo del conto corrente, si dovrebbe di principio concludere che l’operazione “__________ ” non era sufficientemente coperta, e ciò sia applicando il valore di anticipo del 25% (in tal caso, a fronte di un saldo negativo del conto corrente di fr. 384’715.- vi sarebbe infatti un valore di anticipo di soli fr. 188’206.25), sia applicando quello del 75% (in tal caso il valore di anticipo aumenterebbe a fr. 365’618.75, rimanendo comunque inferiore al saldo del conto corrente).
Alla luce di quanto segue, ciò tuttavia non basta ancora per ammettere in concreto una responsabilità della convenuta.
L’istruttoria ha in effetti provato che in un primo momento la funzionaria __________ rifiutò l’operazione e che solo in seguito l’autorizzò, su insistenza del procuratore __________ il quale aveva promesso che la stessa sarebbe stata portata a termine in tempi brevi (cfr. la menzione nel doc. 5 -ritenuta per altro fedefacente dagli stessi attori, che in effetti la riportano a p. 11 del loro gravame- “ordine respinto in un primo tempo da Sig. ra __________ poi autorizzato su insistenza di __________. il quale ha promesso una vendita immediata”, ulteriormente precisata in sede testimoniale dalla teste , la quale, pur non evocando l’intero episodio, ha aggiunto che “... mi fece capire che la vendita dei titoli sarebbe avvenuta nel corso della settimana o al più presto, come del resto era avvenuto in precedenza”).
Ora, atteso che il procuratore __________ era pacificamente un socio (e non un terzo qualsiasi) della società semplice composta dai quattro titolari del conto “__________ ” e che in quanto unico beneficiario di una procura amministrativa egli di fatto era stato designato quale socio amministratore ai sensi dell’art. 535 cpv. 1 CO, ciò che per legge presume la facoltà di quest’ultimo di rappresentare la società o tutti i soci verso i terzi (art. 543 cpv. 3 CO), ne discende che la sua insistenza nel far autorizzare l’operazione rispettivamente la sua promessa di concludere la stessa in breve tempo si presumevano emananti dai soci stessi, sia che essi fossero a conoscenza dell’operazione sia che non lo fossero: dovendosi con ciò ammettere, nelle particolari circostanze, che essi avevano esplicitamente chiesto alla banca di autorizzare l’operazione “__________ ” pur in assenza delle necessarie coperture, essi stessi ed in particolare i qui attori sono alquanto malvenuti a rimproverare ora l’istituto di credito per aver dato seguito alle loro istruzioni, tanto più che con il loro atteggiamento avevano chiaramente palesato alla banca che non intendevano, almeno in tale occasione, limitare il proprio rischio di perdita al valore di anticipo dei titoli.
In ogni caso, a prescindere da quanto appena esposto, l’istruttoria ha pure accertato che la serietà, la competenza dell’investitore (in casu, indubbie) e i precedenti avuti con lui (teste __________) avrebbero senz’altro permesso alla banca, nonostante l’insufficiente copertura, la concessione di ulteriori facilitazioni (così il teste __________: “in casi particolari chi ha la responsabilità dell’operazione può concedere delle facilitazioni ritenuta la serietà del cliente”), tanto più che in concreto l’operazione non risultava sproporzionata per raffronto alle precedenti e inoltre i valori a disposizione del cliente superavano pur sempre il saldo del conto corrente.
I titolari del conto erano inoltre ben coscienti del fatto che, in base agli accordi, la banca poteva pure concedere dei superamenti dei limiti garantiti per brevissimi periodi, cioè per il tempo necessario ad una determinata operazione (teste ), ed è anche per questo motivo -a seguito della promessa da parte di __________ di una rapida chiusura dell’operazione “ ”- che la funzionaria __________ aveva autorizzato quell’operazione.
Non potendosi, per i motivi sopra esposti, ravvisare una responsabilità della banca convenuta per l’operazione “__________ ”, la petizione deve essere respinta, senza che sia necessario esaminare la fondatezza o meno dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva.
Ne discende la reiezione del gravame.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 29 settembre 1997 di __________ e __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’480.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 1’500.-
da anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 2’000.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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