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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.248
Data decisione, Autorità: 07.01.1998, IICCA
Incarto n. 12.97.00248
Lugano 7 gennaio 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.195 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 25 aprile 1994 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha posto a giudizio le seguenti domande:
a) è accertata l’illiceità della lesione inferta alla personalità dell’attrice da parte della __________, la quale ha indicato come opera d’altri le fotografie di __________ pubblicate sulle edizioni del volume “Lugano” di __________ seguite alla prima del giugno 1984.
b) la __________ è condannata a pagare all’attrice __________ la somma di fr. 15’000.-- a titolo di riparazione morale.
c) il dispositivo della sentenza per quanto attiene ai punti a) e b) è pubblicato, a spese della convenuta, sui __________ __________ del __________
Domande avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 10 settembre 1997 ha parzialmente accolto, accertando l’illiceità della lesione della personalità dell’attrice conseguente alla mancata indicazione del suo nome quale autrice di parte delle fotografie pubblicate nella terza edizione del volume “Lugano”, mentre ha respinto la richiesta di indennizzo per torto morale e la domanda di pubblicazione della sentenza, suddividendo le spese di causa in parti uguali e compensando le ripetibili;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 29 settembre 1997 chiede la riforma del giudizio su spese e ripetibili nel senso di porle a carico della convenuta;
Appello sul quale la convenuta non si è espressa.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
Posti a giudizio i seguenti punti di questione:
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice, di professione fotografa, ha collaborato al libro “__________ ” di __________, edito nel 1984, fornendo la maggior parte delle fotografie ivi pubblicate.
Nelle successive edizioni dell’opera non è più stato menzionato il nome dell’attrice quale autrice delle fotografie, erroneamente attribuite ad altri, il che l’ha indotta ad introdurre una petizione per proporre le domande citate in ingresso, alle quali la convenuta si è opposta.
B. Il Pretore, accertata la qualità di opera ai sensi della __________ delle fotografie in questione, ha ritenuto che l’indicazione di terzi in luogo dell’attrice quali autori delle stesse configuri un’illecita violazione dei diritti morali dell’autrice, così che la di lei domanda volta all’accertamento di tale illecito meriterebbe protezione.
Sarebbe per contro infondata la richiesta di risarcimento del torto morale, non potendosi affermare che l’illecito da lei subito le abbia provocato particolari sofferenze fisiche o psichiche, così come ingiustificata sarebbe la richiesta di pubblicazione della sentenza sui quotidiani ticinesi, trattandosi di questione di minima importanza ed essendo trascorso lungo tempo dall’ultima edizione del libro “__________ ”.
Quo alle spese della causa, il Pretore ha ritenuto le parti soccombenti in uguale misura, ed ha perciò suddiviso in ragione di metà ciascuno le spese e la tassa di giustizia, compensando le ripetibili.
C. L’attrice insorge solo contro quest’ultima decisione, chiedendo che venga riformata nel senso di accollare alla convenuta tutte le spese di causa e di condannarla al versamento in favore dell’attrice di adeguate ripetibili.
Sarebbe infatti errata la decisione del Pretore di ritenere le parti soccombenti in uguale misura, atteso che l’attrice ha ottenuto ragione sull’oggetto primordiale e di primaria rilevanza della petizione, ovvero l’accertamento della lesione della personalità.
D. La convenuta non ha formulato osservazioni sull’appello di controparte.
Considerato
in diritto:
Per invalsa giurisprudenza di questa Camera sono infatti viziati da nullità gli appelli in materia di indennità ripetibile in cui il richiedente omette di formulare all’autorità di ricorso una precisa richiesta di giudizio, per il motivo che siffatta richiesta rende impossibile il determinarsi entro i limiti della domanda della parte, ed espone perciò il giudice al rischio di attribuire più di quanto richiesto (art. 86 e 309 cpv. 2 lit. e CPC; Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 309, n. 1 con nota di commento, e n. 2) .
La richiesta dell’attrice andrebbe pertanto disattesa già solo per questo motivo, ma è comunque infondata per i motivi di cui al successivo considerando.
E’ in effetti incontestabile che l’attrice è risultata pienamente soccombente al riguardo di due delle tre domande di giudizio da lei formulate, tra cui quella della condanna al pagamento di un importante risarcimento pecuniario, e perciò mal si comprende come essa possa pretendere di essere considerata parte vittoriosa nel processo.
Anche se l’accertamento dell’illiceità della violazione del diritto d’autore dell’attrice costitutiva la necessaria premessa per l’accoglimento delle altre sue domande, non si può per questo solo motivo ritenerla più importante delle altre ai fini del riparto degli oneri di causa.
Al contrario, il Pretore ha chiaramente indicato che la lesione così accertata è “di minima importanza” (consid. 6, pag. 6), e questo evidentemente a dispetto della diversa percezione soggettiva della fattispecie da parte dell’attrice, di modo che al confronto ben più sostanziosa risulta la richiesta condannatoria di fr. 15’000.-- oltre interessi per il preteso torto morale, e a ben vedere anche la richiesta di pubblicazione del giudizio sui quotidiani ticinesi è in termini oggettivi sanzione assai incisiva per riguardo alla rilevanza del torto subito dall’attrice.
Se ne deve necessariamente concludere che il Pretore determinandosi in maniera equanime sugli oneri di causa non ha di certo violato a danno dell’attrice l’ampio margine di apprezzamento che gli compete in proposito (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 148, n. 35), posto che una diversa decisione avrebbe semmai dovuto andare nella direzione di ritenere una preponderante soccombenza dell’attrice.
Ne deve conseguire, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame, ampiamente infondato nella misura in cui esso è ricevibile.
Le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza dell’attrice (art. 148 CPC), mentre non si attribuiscono ripetibili alla convenuta che non ha presentato osservazioni.
Per i quali motivi, richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
L’appello 29 settembre 1997 di __________ è respinto per quanto ricevibile.
Le spese della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 280.--
b) spese fr. 20.--
Totale fr. 300.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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