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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.247
Data decisione, Autorità: 09.12.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00247
Lugano 9 dicembre 1997/fb
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.97.41 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 7 marzo 1997 da
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
e
__________ entrambi rappr. dall’ avv. __________
con la quale si chiede la condanna dei convenuti in solido a versare all’attore l’importo di Fr. 215’000.- oltre interessi e spese a titolo di risarcimento del danno.
Ed ora sul’appello 22 settembre 1997 dell’attore nei confronti del decreto 5 settembre 1997 del Pretore con il quale viene negata all’attore stesso la concessione dell’assistenza giudiziaria e obbligato a versare una cauzione processuale di Fr. 11’000.- .
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
Preoccupato dell’andamento insoddisfacente della ditta e a seguito di un’asserita carenza di liquidità l’attore ha manifestato al __________ la propria intenzione di cederla. Il 30 agosto 1996 l’attore ha sottoscritto a tale scopo una convenzione con i convenuti (Doc. B; Doc. 6) con la quale ha ceduto alla convenuta __________ l’intero inventario della __________ e all’attore __________ il contratto di locazione relativo ai locali aziendali. Nel contratto il __________ ha inoltre dichiarato di assumere personalmente l’onere relativo alle pigioni impagate dovute dalla __________. Nella convenzione è stata espressamente esclusa qualsiasi ulteriore assunzione da parte dei convenuti di oneri o debiti nei confronti di terze persone. Quale controprestazione la pattuizione ha previsto la rinuncia dei convenuti a far valere i propri crediti verso l’attore per un importo complessivo di fr. 49’000.- .
La banca ha di poi notificato all’attore la disdetta del limite di credito in conto corrente di fr. 70’000.- chiedendo il rimborso dello scoperto (Doc. D) e diversi altri creditori della __________ hanno poi proceduto in via esecutiva per l’incasso dei propri crediti per complessivi fr.79’041.- (Doc. E).
Ritenendo pacifico il suo stato di impossibilità a far fronte alle spese della lite e soddisfatto il requisito del “fumus boni juris” l’attore chiede l’ammissione all’assistenza giudiziaria. Tale richiesta viene avversata dai convenuti che chiedono, a loro volta, che l’attore, in stato fallimentare, sia tenuto a prestare una cauzione processuale ai sensi dell’art. 153 CPC.
Alla luce della perentoria chiarezza della convenzione il Pretore ha escluso l’eventualità di un riconoscimento del dolo o dell’errore relativamente al contratto di cessione dell’inventario e ha così ritenuto impossibile un esito favorevole della causa. Ha perciò respinto l’istanza di assistenza giudiziaria e obbligato l’attore a prestare una cauzione di fr. 11’000.--.
Con l’appello che ci occupa l’attore insorge contro il decreto del Pretore contestando che, alla luce degli atti finora compiuti, la causa possa apparire destituita di fondamento. Con le osservazioni all’appello le controparti ne chiedono la reiezione. Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nel seguito dell’esposizione di diritto.
L’art. 155 CPC garantisce l’assistenza giudiziaria - ossia la dispensa dal pagamento della tassa e delle spese di giustizia (art. 159 cpv. 1 lett. a CPC) e la gratuità della condotta del processo(art. 159 cpv. 1 lett. b CPC) - a chi non è in grado di sopportare le spese di una causa. Tale gratuità presuppone in primo luogo una situazione di indigenza dell’istante al momento della decisione di concessione dell’assistenza giudiziaria (DTF 108 V 265), condizione riconosciuta quando i mezzi di cui egli dispone, conto tenuto del complesso della sua situazione economica, non bastino manifestamente alle elementari esigenze della normale sussistenza sua e delle persone a suo carico (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 155 n. 15). In secondo luogo è necessario che non sia da escludere a priori ogni possibilità di esito favorevole della causa (art. 157 CPC). Tale requisito difetta qualora le possibilità di vincere sono così esigue che una persona ragionevole e di condizione agiata rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese a cui si esporrebbe se dovesse farsene carico personalmente (cfr. Cocchi /Trezzini, CPC, ad art. 157 n. 4). In altre parole scopo dell’assistenza giudiziaria non è quello di permettere ad una parte di intentare un processo solo perché gratuito, quando, dovesse farlo per proprio conto e a proprio rischio, se ne asterrebbe (Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, p. 284).
Se nella fattispecie è palese lo stato di indigenza in cui versa l’attore è però altrettanto evidente l’assenza del benché minimo “fumus boni juris”. Di fatto nella petizione l’appellante rinuncia ad impugnare il contratto per dolo o lesione. Egli sostiene di essere stato intenzionalmente ingannato dagli appellati, i quali in occasione delle trattative contrattuali gli avrebbero fatto credere che con il contratto si sarebbe pure liberato da ogni debito relativo alla ditta. L’appellante si limita a far valere tale comportamento nell’ambito di un risarcimento per atti illeciti ai sensi dell’art. 41 CO. Ora , se anche tale comportamento ingannatorio da parte degli appellati risultasse comprovato, costituendo quale violazione del principio della buona fede nelle trattative contrattuali una violazione dell’art. 2 CC e con ciò un atto illecito ai sensi dell’art. 41 CO (Keller/Gabi, Haftpflichtrecht, 1988, p. 40 e seg.), la colpa dell’appellante, insita nell’aver firmato un contratto dal tenore lapalissiano misconoscendone i reali effetti, è senz’altro da considerare tanto grave (colpa personale grave) da rendere insignificante la causalità del comportamento dei convenuti e dunque interruttiva del nesso di causalità intercorrente fra il loro comportamento ipoteticamente ingannevole e l’asserito danno derivato all’attore dalla conclusione del contratto (cfr. DTF 116 II 519 consid. 4b; Keller/Gabi, op. cit., p. 34).
Abbondanzialmente si osserva poi che l’unico danno dovuto al contratto, cioè l’unico danneggiamento patrimoniale dell’appellante, che gli potrebbe venire riconosciuto, consiste nella differenza fra il valore dell’inventario e l’ammontare dei crediti rimessigli dagli appellati, in quanto gli ulteriori debiti della ditta erano già esistenti al momento della conclusione del contratto. Essi non rappresentano cioè una crescita dei passivi dovuta al contratto. All’appellante non spetterebbe poi con ogni probabilità alcun risarcimento per gli asseriti verosimili futuri debiti, in quanto può venire riconosciuto un risarcimento solo per danni liquidi, cioè di regola solo per danni attuali, già sorti al momento del giudizio (Keller/Gabi, op. cit., p. 73).
Risulta poi velleitaria la rimostranza dell’appellante, ove questi sostiene arbitraria la decisione del Pretore di rifiutargli l’assistenza giudiziaria, in quanto presa prima ancora che fosse terminato lo scambio degli allegati. Infatti l’assistenza giudiziaria può essere chiesta in qualsiasi stadio di causa al giudice, il quale decide, esperite le necessarie indagini (art. 156 cpv. 1 CPC) con un esame forzatamente sommario della causa, tenendo conto delle circostanze esistenti al momento in cui la domanda è presentata (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157 n. 5). Non è dunque richiesto un ulteriore avanzamento della procedura.
Le valutazioni pretorili risultano perciò corrette e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria giustificato. Una sua concessione non si giustifica di conseguenza nemmeno relativamente alla procedura d’appello destinata, come visto, al totale insuccesso.
All’appellante vanno così caricate le spese di questo giudizio e le ripetibili alla controparte.
Per i quali motivi,
vista, per le spese, la vigente TG
dichiara e pronuncia
L’appello 22 settembre 1997 di __________ contro il decreto 5 settembre 1997 del Pretore è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria in appello è respinta.
Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia Fr. 100.-
b) spese Fr. 30.-
totale Fr. 130.-
sono a carico dell’appellante che rifonderà a controparte Fr. 200.- per titolo di ripetibili d’appello.
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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