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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.243
Data decisione, Autorità: 09.01.1998, IICCA
Incarto n. 12.97.00243
Lugano 9 gennaio 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.741 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 21 ottobre 1996 da
avv.
contro
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 10’769.65 oltre accessori a titolo di onorario del mandatario;
Domanda parzialmente avversata dal convenuto, che ne ha postulato l’accoglimento limitatamente a fr. 3’402.60 oltre interessi, e che il Pretore con sentenza 28 agosto 1997 ha accolto per fr. 8’256.75 oltre interessi;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 22 settembre 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 3’902.60 oltre interessi;
Mentre l’attore con osservazioni del 21 ottobre 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che l’attore tra il 1991 e il 1994, momento in cui ha rinunciato ai mandati, ha patrocinato il convenuto nell’ambito di problemi da lui avuti con la comunione dei comproprietari del __________ __________ a __________ ed in un’azione creditoria;
che per le prestazioni effettuate l’attore ha emesso tre note onorari per complessivi fr. 10’769.65, somma rimasta impagata e il cui incasso è oggetto della presente causa;
che nella risposta del 14 febbraio 1997 il convenuto ha riconosciuto la pretesa limitatamente a fr. 3’402.60 oltre interessi, mentre per il resto si è opposto alla petizione adducendo negligenze nell’esecuzione dei mandati, contestando la fatturazione e ponendo in compensazione il danno derivatogli dall’intempestiva rescissione del mandato da parte dell’attore;
che nel giudizio qui impugnato il Pretore ha esaminato le note onorari dell’attore ritenendole, in base agli atti e in applicazione della Tariffa dell’ordine degli avvocati, giustificate per complessivi fr. 8’256.75 oltre interessi, importo per cui ha accolto la petizione;
che con l’appello il convenuto postula la riforma del giudizio pretorile nel senso di ammettere la petizione limitatamente a fr. 3’902.60 oltre interessi, riproponendo in sostanza le argomentazioni di prima sede, che il Pretore nemmeno avrebbe esaminato, essendosi egli limitato ad una verifica, peraltro errata, della fatturazione dell’attore;
che con osservazioni 21 ottobre 1997 l’attore ha postulato la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Considerato
in diritto:
che in primo luogo occorre dare atto al convenuto del fatto che la sentenza redatta dal Segretario Assessore è lesiva del suo diritto di essere sentito nella misura in cui ha totalmente omesso l’esame di sue ricevibili censure;
che in effetti il giudizio impugnato è del tutto silente sulla doglianza del resistente relativa all’esistenza di una pretesa risarcitoria in suo favore conseguente all’intempestiva revoca del mandato da parte dell’attore;
che è altresì stato omesso il giudizio sulle eccezioni di doppia fatturazione di prestazioni e la negligenza nell’esecuzione di parte dei mandati;
che tali omissioni non sarebbero da sole motivo di nullità del giudizio impugnato, potendo le stesse essere sanate da questa Camera -ancorché non sia questo il suo compito precipuo- in conseguenza dell’effetto devolutivo dell’appello (II CCA 18 marzo 1996 in re T./M. e B.);
che la sentenza impugnata è tuttavia gravata da un ulteriore vizio procedurale;
che il convenuto ha infatti ripetutamente contestato l’applicazione della Tariffa dell’ordine degli avvocati fatta dall’attore nell’allestimento delle note onorari in questione;
che conseguentemente il giudizio del Segretario Assessore consiste all’atto pratico nell’applicazione della TOA alle prestazioni dell’attore;
che l’applicazione della TOA è demandata al Consiglio di moderazione, che giudica inappellabilmente come istanza unica (art. 36 Lavv), e il cui giudizio vincola il giudice civile (Bernasconi, Il diritto di esigere un giudizio di moderazione nel Ticino, in: Rep. 1991, pag. 305; Cocchi/Trezzini, CPC ad art. 1 n. 6);
che il giudice civile confrontato con una contestazione riguardante l’applicazione della TOA deve sospendere la procedura ed sottoporre la questione litigiosa al Consiglio di moderazione (Rep. citato, pag. 309 e 310);
che l’avere disatteso questo precetto procedurale comporta che il Segretario Assessore si è pronunciato su una questione sottratta alla sua competenza funzionale;
che prima della crescita in giudicato del giudizio così prolato il vizio può essere sanzionato da questa Camera (Rep. citato, pag. 308 e 309);
che di conseguenza il giudizio impugnato deve essere annullato (art. 142 cpv. 1 lit. a CPC) e gli atti rinviati al Pretore affinché proceda ai sensi dei considerandi;
che le spese e la tassa di giustizia di questa procedura sono a carico dello Stato, mentre non vi è motivo di attribuire indennità al convenuto, che non si è avveduto del vizio procedurale e che in questa sede si è limitato alla pressoché pedissequa riproduzione di sue precedenti comparse scritte;
Per i quali motivi, richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
La sentenza 28 agosto 1997 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, è annullata, e gli atti sono retrocessi al Pretore affinché si determini ai sensi dei considerandi.
Le spese della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 280.--
b) spese fr. 20.--
Totale fr. 300.--
già anticipati dall’appellante, sono a carico dello Stato.
Non si dà luogo all’attribuzione di ripetibili di appello.
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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