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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.242
Data decisione, Autorità: 30.09.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00242
Lugano 30 settembre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.96.188 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 promossa con petizione 18 marzo 1996 da
__________ rappr. dall’amministrazione del fallimento con il patrocinio dell’ avv. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con la quale si chiede la condanna della parte convenuta al pagamento dell’importo di Fr. 11’276’543.- oltre interessi al 6% dal 28 aprile 1994.
Ed ora sull’appello 24 settembre 1997 della parte convenuta nei confronti dell’ordinanza 4 settembre 1997 del Pretore del seguente tenore:
§ La lettera 8.8.97 della pretura alla CEF e la risposta 12.8.97 sono intimate alle parti.
§§ Al dibattimento finale parte attrice dovrà produrre la procura ad litem a’ sensi dei considerandi.
Letti ed esaminati gli atti
Considerato
in fatto ed in diritto
che l’appellante formula appello nei confronti della decisione del Pretore poiché la ritiene un decreto, e non un’ordinanza, dal momento che, nelle motivazioni, il giudice ha indicato come l’attrice “abbia comunque la possibilità di inoltrare la presente causa creditoria, seppur non rappresentata dall’Ufficio fallimenti di Lugano, ma agendo direttamente” e che ciò rappresenta quindi decisione di reiezione della relativa eccezione da lei ritualmente sollevata;
che alla pronuncia del Pretore non può riconoscersi veste di decreto poiché con la stessa, come appare nel suo ingresso, il primo giudice ha voluto esprimersi “sulle prove notificate dalle parti all’udienza preliminare del 27 febbraio 1997, relative alle eccezioni preliminari sollevate dalla parte convenuta” e con il dispositivo si è unicamente espresso sulle prove, rifiutandole, ed ha citato le parti al dibattimento finale sulle eccezioni;
che ciò presuppone come la decisione sulle eccezioni debba ancora essere presa non potendo valere a tale scopo un semplice inciso di motivazione che dovrà però ancora trovare conferma e sviluppo nella decisione di merito sulle eccezioni proposte;
che nemmeno il fatto di aver astretto l’attrice a produrre la procura alle liti rilasciata al proprio patrocinatore può cambiare la sostanza delle cose perché una tale richiesta va a sanare, se osservata, il difetto relativo al presupposto processuale della legittimazione del rappresentante (art. 99 cpv. 3 CPC) che nulla ha a che vedere con la contestata qualità di parte dell’attrice;
che, una volta emanato il decreto sulle eccezioni, la parte convenuta, se soccombente, potrà impugnare quella decisione senza che la motivazione dell’ordinanza che non condivide possa esserle di pregiudizio;
che, essendo la pronuncia del Pretore un’ordinanza (art. 182 CPC), la stessa non può formare oggetto di appello (art. 95 CPC) e la decisione può avvenire già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
L’appello 24 settembre 1997 di __________) __________ di __________ è inammissibile.
Non si prelevano tasse o spese.
Intimazione ai patrocinatori delle parti e comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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