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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.241
Data decisione, Autorità: 05.02.1998, IICCA
Incarto n. 12.97.00241
Lugano 5 febbraio 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile 7/1991 G della Pretura del distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione 25 febbraio 1991 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dallo studio legale __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 13’699.65 oltre accessori in conseguenza del contratto di mandato e il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE __________UE Lugano, emesso a convalida di precedente sequestro;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 7 agosto 1997 ha respinto;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 22 settembre 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre la convenuta con osservazioni del 5 novembre 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo quanto narrato in petizione, l’attrice, così incaricata prima dal defunto marito della convenuta, e poi dalla convenuta medesima, avrebbe effettuato il pagamento di spese private dei coniugi senza mai ottenerne il rimborso, dal che la domanda di giudizio.
La convenuta si è opposta alla pretesa contestando di avere conferito qualsivoglia mandato all’attrice.
B. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’applicabilità alla fattispecie del diritto italiano, ha da una parte ritenuto l’esistenza dell’asserito mandato, limitato al pagamento delle spese correnti, ma ha respinto la petizione per il motivo che l’attrice, nella misura in cui i pagamenti potevano concernere detto mandato, non avrebbe fornito la prova di avere pagato con fondi propri, posto che l’istruttoria avrebbe rivelato che il marito della convenuta era solito metterle a disposizione il denaro necessario.
C. Delle argomentazioni dell’appellante -che chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere la petizione- e di quelle della resistente -che postula invece la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
La norma impone alla parte convenuta un preciso onere processuale, consistente nella puntuale contestazione delle argomentazioni di fatto e di diritto della parte avversaria, sotto pena dell’ammissione di quelle circostanze sulle quali non sia stata presa esplicitamente posizione per confutarle con le proprie argomentazioni. Questo implica che delle contestazioni espresse in forma generica o globale, come è ad esempio il caso della sola affermazione di contestare riferita ad interi punti dell’allegato avversario, non soddisfa per costante giurisprudenza le esigenze di cui all’art. 170 cpv. 2 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 170, n. 2 e 3; II CCA 25 agosto 1997 in re P. SA/P.), senza che in tale rigore processuale possa essere ravvisato eccesso di formalismo (ICCTF 28 luglio 1997 in re D. SA/R. SA, consid. 5b).
di avere, nell’ambito di tale mandato, effettuato spese in favore dei coniugi per complessivi fr. 13’699.65;
di non essere stata rimborsata dell’importo in questione, oggetto, unitamente agli interessi, della domanda condannatoria.
A fronte di queste precise affermazioni, la convenuta nella propria succinta risposta del 3 aprile 1991 si è limitata a contestare il conferimento dell’asserito mandato (ad 1, pag. 3; ad 3, pag. 4), mentre -a prescindere dalle generiche ma irrilevanti (cfr. consid. 1) diciture “integralmente contestato” e “recisamente contestato”- non ha speso una parola per confutare l’avvenuto disborso da parte dell’attrice dell’importo di fr. 13’699.65 in favore suo e del marito, e la mancata restituzione all’attrice di tale importo.
Queste omissioni non sono state colmate neppure con la duplica, di modo che dall’esame degli allegati introduttivi delle parti si deve concludere per l’esistenza dell’ammissione processuale della convenuta delle due circostanze poc’anzi citate.
La questione dell’esistenza del mandato è stata risolta dal Pretore con motivazione che può essere condivisa, e comunque la stessa non risulta più essere litigiosa in questa sede (cfr. le osservazioni all’appello), mentre nella misura in cui i pagamenti effettuati dall’attrice sono stati ritenuti dal Pretore esulanti dal rapporto di mandato, tale considerazione non risulta prevalente rispetto a quella per cui essi sono nondimeno incontestatamente avvenuti a completo vantaggio dei coniugi __________ Il Pretore ha in effetti giustamente individuato per tale eventualità l’esistenza di una gestione di affari senza mandato da parte dell’attrice, negando tuttavia a torto il rimborso delle somme pagate, non verificandosi alcuna circostanza, come il divieto della convenuta o del di lei marito, in forza del quale il rimborso potrebbe essere negato (art. 2028 e 2031 CCI), e non potendosi opporre all’attrice la mancata prova di avere impiegato fondi propri, dovendo semmai la convenuta -che non vi ha provveduto- fornire la prova certa dell’avvenuto rimborso.
Nonostante l’ammissione procedurale di esborsi per complessivi fr. 13’699.65, ammissione che rende superfluo il materiale probatorio di cui all’incarto del sequestro e priva d’oggetto la sua contestazione da parte della convenuta, ribadita nelle osservazioni all’appello (pag. 2), il credito dell’attrice va limitato a fr. 12’091.70, che è il totale corretto dell’addizione delle posizioni di spesa di cui al doc. A, dovendosi rettificare d’ufficio l’errore di calcolo commesso dall’attrice (art. 82 CPC), ed essendo inoltre l’ammissione della convenuta smentita dalle risultanze degli atti (art. 170 cpv. 2 CPC in fine). Gli interessi di mora al saggio del 5% decorrono dalla data del precetto esecutivo.
Ne consegue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 22 settembre 1997 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 7 agosto 1997 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 4, è riformata nel modo seguente:
__________, è condannata a pagare a __________ fr. 12’091.70 oltre interessi al 5% dal 14 febbraio 1991.
In tale misura è tolta l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. 102647 del 14 febbraio 1991 dell’Ufficio esecuzione di Lugano.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- e le spese, da anticipare dall’attrice, restano a suo carico per 1/10 e per 9/10 sono a carico della convenuta, che rifonderà all’attrice fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili parziali.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 580.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 600.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 1/10 e per 9/10 sono a carico della convenuta, che rifonderà all’attrice fr. 500.-- per ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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