AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2017.32
Data decisione, Autorità: 03.05.2017, CEF
Titolo: Annullamento o sospensione di esecuzioni per la riscossione d’imposte oggetto di attestati di carenza beni
Incarto n. 15.2017.32
Lugano 3 maggio 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 21 aprile 2017 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro i sette precetti esecutivi n. __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ emessi il 24 novembre 2016 nei confronti del ricorrente dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta dei sette precetti esecutivi n. __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ emessi tutti il 24 novembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato del Canton Ticino procede contro RI 1 per l’incasso degli attestati di carenza di beni rilasciati in precedenti esecuzioni volte alla riscossione delle imposte cantonali rispettivamente del 1983 (fr. 2'266.20), del 1990 (fr. 1'546.20), del 1982 (fr. 770.20), del 1985 (fr. 1'600.–), del 1986 (fr. 1'490.–), del 1984 (fr- 3'278.20) e del 1989 (fr. 1'588.95);
che le opposizioni interposte dall’escusso sono tutte state rigettate in via definitiva con sentenze del 12 aprile 2017;
che con ricorso del 21 aprile 2017, RI 1 chiede alla Camera di “sostener[lo]”, facendo valere di avere postulato con scritto del 15 giugno 2016 il condono delle imposte arretrate poste in esecuzione a causa della sua età (75 anni) e della sua grave situazione di salute;
che nella misura in cui il ricorrente intende così ottenere l’annullamento o la sospensione delle esecuzioni il suo ricorso è manifestamente tardivo, siccome i precetti esecutivi in questione gli sono già stati notificati il 25 novembre 2016, ossia ben più di dieci giorni prima del ricorso (v. art. 17 cpv. 2 LEF);
che ad ogni modo la domanda di condono non sospende automaticamente l’esecutività delle decisioni fiscali (art. 246 cpv. 4 LT) e, comunque sia, né l’UE né la Camera sono competenti a riesaminare decisioni fiscali passate in giudicato;
che una sospensione delle esecuzioni per un tempo determinato in caso di grave malattia del debitore (art. 61 LEF) è ipotizzabile solo ove gli impedisca di difendersi o di designarsi un rappresentante oppure di esercitare un’attività lucrativa e ciò abbia causato la sua insolvibilità (DTF 105 III 104 seg.; sentenza della CEF 15.2015.37 dell’8 giugno 2015 consid. 4.1), ciò che all’evidenza non è il caso di RI 1 (il quale del resto non documenta le proprie allegazioni), i primi attestati di carenza di beni risalendo a prima del suo pensionamento;
che delle sue difficoltà personali, ove abbiano risvolti finanziari (appurato che contro di lui sono stati rilasciati durante gli ultimi vent’anni ben 17 attestati di carenza beni per oltre fr. 55'000.–), si potrà tenere conto in sede di pignoramento, misura che potrà vertere unicamente su eventuali redditi suoi non assolutamente impignorabili – di cui non fanno parte la rendita AVS e le prestazioni complementari (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF) – limitatamente alla parte che eccede il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF);
che il ricorso va quindi respinto senza ulteriori atti istruttori (art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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