AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.228
Data decisione, Autorità: 21.01.1998, IICCA
Incarto n. 12.97.00228
Lugano 21 gennaio 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.632 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 22 marzo 1995 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 30’457.-- oltre accessori a titolo di mercede dell’appaltatrice;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 10 luglio 1997 ha accolto;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 19 settembre 1997 postula la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni del 10 ottobre 1997 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice nel 1990 ha ottenuto dalla convenuta l’appalto per l’esecuzione di opere da capomastro per la casa plurifamiliare di proprietà della committente di cui al fondo n. __________di __________ contro una mercede approssimativa di fr. 445’220.-- (doc. B).
A mente dell’attrice sarebbero sorte divergenze al momento dell’allestimento della liquidazione finale: essa ritiene dovuta una mercede complessiva di fr. 417’227.--, importo peraltro approvato dalla direzione lavori incaricata dalla convenuta, mentre questa si ritiene debitrice dell’importo di fr. 386’770.--, da lei pagato.
Oggetto della causa è pertanto il maggiore importo di fr. 30’457.-- oltre interessi.
B. Nella risposta del 29 maggio 1995 la convenuta si è opposta alla petizione adducendo che l’importo da lei pagato corrisponderebbe alla liquidazione finale concordata tra le parti, così come risulterebbe dalla corrispondenza intercorsa, segnatamente dalla lettera 3 dicembre 1992 di __________ e dai conteggi ivi allegati.
C. Il Pretore ha ritenuto che in base agli atti non si potrebbe ritenere fondata la tesi della convenuta della pattuizione in sede di liquidazione finale di una mercede di soli fr. 386’370.--, così che sarebbe da ammettere la pretesa dell’attrice derivante dall’importo di liquidazione di fr. 417’227.--.
D. Con l’appello la convenuta critica l’apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dal Pretore, ritenendo che dalle deposizioni degli arch. __________ e __________ e del teste __________ risulterebbe l’avvenuta pattuizione di una mercede di complessivi fr. 386’770.--.
Il Pretore avrebbe inoltre disatteso le norme in materia di onere probatorio, misconoscendo che l’onere della prova circa l’ammontare della mercede spettava all’attrice .
E. Delle osservazioni dell’attrice, che chiede la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Non vi è contestazione sul fatto che le parti sono legate da un contratto di appalto ai sensi degli art. 363 e segg. CO, ed è pacifico che l’appaltatrice che chiede il pagamento della propria mercede sopporta l’onere della prova quo all’esistenza e all’entità del vantato diritto (per tante: II CCA 16 dicembre 1997 in re D./B.).
Il contratto di appalto conosce solamente due tipi di mercede dell’appaltatore: quella preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO), e quella che non è preventivamente stata stabilita, o che lo è stata solo in via approssimativa (art. 374 CO).
Non essendo in concreto stata pattuita alcuna mercede a corpo -nessuna delle parti lo pretende-, è di conseguenza necessariamente applicabile la norma dispositiva dell’art. 374 CO, con la conseguenza che la mercede è da determinare in base al valore del lavoro e del materiale (II CCA 18 giugno 1996 in re S./B.).
Stante anche in questo caso l’applicabilità dell’art. 374 CO, il senso di siffatta pattuizione non è comunque quello di potere ritenere a priori il consenso del committente al pagamento di qualunque importo inferiore o uguale a quello del preventivo: l’indicazione, in altri termini, non allevia in alcun modo l’onere della prova dell’appaltatore, che deve comunque dimostrare la quantità di lavoro e di materiale impiegati per il compimento dell’opera per giustificare la mercede richiesta.
Il senso della pattuizione è semmai da una parte quello di mettere al riparo l’appaltatore dalle obiezioni del committente qualora il fondato computo del dispendio di lavoro e materiale dell’appaltatore conducesse ad un risultato situato entro i limiti del preventivo, e d’altra parte quello di accordare al committente i mezzi di difesa di cui all’art. 375 CO per il caso in cui l’importo del preventivo venga sproporzionatamente ecceduto.
E’ pacifico che la convenuta sopporta l’onere della prova per la propria tesi dell’esistenza di un mutuo consenso su di una certa mercede, ma è altrettanto evidente, alla luce dei suddetti principi (cfr. il consid. 3), che il mancato ossequio di quest’onere probatorio non comporta automaticamente l’accoglimento della pretesa dell’attrice, che per sua parte rimane astretta alla dimostrazione dell’esattezza materiale della propria liquidazione finale.
Sul contenuto di tali colloqui le versioni sono invece discordanti.
5.1 L’arch. __________, in una deposizione nel complesso assai confusa, non è in primo luogo neppure in chiaro sulla propria funzione, dal momento che afferma dapprima di essere addirittura una sorta di arbitro della controversia (“sono stato incaricato di allestire una specie d’arbitrato”), per poi limitare il proprio ruolo a quello di negoziatore in nome e per conto dell’attrice (“per concordare una transazione sulla mia liquidazione”) ed infine svestirsi anche del pieno potere di negoziazione, visto che le obiezioni della convenuta alla sua liquidazione finale riguardavano “cose in cui non potevo entrare nel merito in quanto non riguardano opere o manufatti da me potuti controllare”.
Il teste ha peraltro manifestato la medesima insicurezza anche in merito al contenuto dei colloqui.
Di primo acchito egli, riferendosi al doc. G, ha affermato che “si era arrivati alla conclusione, dopo alcune correzioni, di riconoscere l’importo di cui alla liquidazione in fr. 386’370.--” e che “questa liquidazione ha trovato l’accordo di entrambe le parti, precisando che “la liquidazione esatta fatta dal mio ufficio ammontava a fr. 417’227.--, mentre l’importo di fr. 386’370.-- di cui ho detto sopra, è il risultato di diverse riunioni con il signor __________ ”.
Dopo avere visto il doc. 3 il teste ha tuttavia aggiustato il tiro, affermando che “non so dire se l’importo di fr. 417’227.-- era già il risultato del compromesso fra __________ e __________ cioè il signor __________, oppure se il compromesso era quello di fr. 386’370.--”, per affermare da ultimo, con una virata di 180 gradi rispetto alla dichiarazione iniziale che “confermo che la mia liquidazione concordata è quella di fr. 417’227.-- di cui ho discusso posizione per posizione con il signor __________ ”.
In simili circostanze si deve ritenere, ai fini delle questioni contestate, l’inservibilità della deposizione, dalla quale non è lecito trarre conclusioni definitive.
5.2 Il teste __________, responsabile della direzione lavori e come tale ausiliario della convenuta, ha riferito che l’arch. __________ “non poteva decidere su 4 o 5 posizioni che erano delle pretese che non corrispondevano alle posizioni del capitolato” (cfr. anche a pag. 2 del verbale: “mi pare di ricordare che l’arch. __________ su quei punti in contestazione non poteva decidere”), dal che discende necessariamente che le parti, contrariamente alla tesi della convenuta, non hanno potuto giungere alla stipulazione di un accordo definitivo su di un preciso importo.
5.3 Il teste arch. __________ afferma dapprima che a seguito degli incontri con l’arch. __________, ai quali asserisce di avere partecipato, si sarebbe giunti ad un accordo sulla liquidazione finale di cui al doc. 4, ovvero quella di fr. 386’770.--, ma ammette alla fine della deposizione che “la correzione della liquidazione è stata fatta negli uffici della __________ a __________ alla presenza dell’arch. __________. Ricordo che quest’ultimo contestava la correzione che noi abbiamo mantenuto per una questione di serietà e di etica professionale”, il che permette lecitamente di dubitare dell’esistenza di un reale consenso complessivo sull’importo della liquidazione.
Dall’esame delle deposizioni invocate dalla convenuta si deve perciò concludere, contrariamente alla di lei opinione, che non si può ritenere provata con la necessaria certezza l’esistenza di un accordo sulla mercede ridotta.
Negli allegati introduttivi essa si è però limitata ad affermarne il fondamento quale necessaria conseguenza dell’esistenza e dell’ammontare della propria liquidazione finale (petizione, punto 4, pag. 4), il che è tuttavia ben lungi dall’essere vero.
La liquidazione finale allestita unilateralmente dalla parte attrice (replica, punto 3, pag. 3) è in questo caso un semplice documento di parte, che solo parzialmente (ovvero per fr. 386’770.--) ha trovato riscontro nelle ammissioni di controparte e che per il resto è sprovvisto di forza probatoria.
Essendo il dissidio tra le parti riconducibile ai punti di contestazione di cui alla lettera 3 dicembre 1992 di __________ (doc. 3; risposta, punto 3, pag. 2 e 3), ne consegue che l’attrice per ottenere l’accoglimento della petizione doveva fornire la prova del fondamento della propria pretesa quo a quei punti contestati.
La differenza non è lieve: così come si può validamente sostenere che le prove in atti non suffragano adeguatamente le contestazioni mosse a parte della liquidazione finale, si deve altresì ritenere che esse non forniscono neppure la prova della piena legittimità dell’importo della fattura.
Il teste arch. __________ afferma esplicitamente di non avere potuto verificare gli oggetti in contestazione, mentre i testi arch. __________ e __________ sostengono la legittimità delle deduzioni alla liquidazione finale.
Le lacune delle risultanze istruttorie sul tema delle contestazioni non devono peraltro sorprendere, poiché sono la diretta conseguenza del fatto che già allo stadio dell’adduzione dei fatti negli allegati introduttivi nulla è stato detto dall’attrice, che vi era tenuta, sulle circostanze di fatto e sui motivi di diritto che avrebbero giustificato sui punti contestati gli importi di cui alla liquidazione finale.
Di conseguenza, a ben vedere nemmeno si dovrebbe tenere conto delle emergenze processuali sui punti di contestazione (peraltro insufficienti, in assenza di una perizia, ad ammettere il fondamento della tesi dell’attrice), riguardando esse delle circostanze di fatto non esplicitamente addotte in petizione o nella replica, e non essendo compito del giudice quello di supplire alla negligente conduzione processuale della parte gravata dell’onere della prova ricercando nel copioso incarto gli elementi a sostegno delle tesi di quella parte (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 10).
Ne devono conseguire l’accoglimento del gravame e la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione.
Tassa di giustizia spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 19 settembre 1997 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 10 luglio 1997 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, è riformata nel modo seguente:
La petizione è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 1’500.-- e le spese, da anticipare dall’attrice, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 3’000.-- per ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 880.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 900.--
già anticipati dall’appellante, sono a carico dell’attrice, che le rifonderà fr. 1’500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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