AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2017.30
Data decisione, Autorità: 27.04.2017, CEF
Titolo: Ricorso contro la notifica del precetto esecutivo durante le ferie pasquali
Incarto n. 15.2017.30
Lugano 27 aprile 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 13 aprile 2017 di
RI 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 6 aprile 2017 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 1
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare emesso il 6 aprile 2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio, la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 520'000.– oltre agli interessi del 5% dal 31 gennaio 2017 e di fr. 8'538.38 per interessi maturati e spese invocando il contratto di mutuo ipotecario del 18 maggio 2016;
che il precetto esecutivo è stato consegnato all’escusso il 13 aprile 2017, il quale vi ha interposto opposizione all’atto della notifica;
che con ricorso dello stesso 13 aprile 2017 RI 1 chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo, di accertare l’inammissibilità del precetto esecutivo, facendone valere la nullità siccome la notifica è avvenuta durante le ferie pasquali, ossia durante un periodo di preclusione giusta l’art. 56 n. 2 LEF;
che nelle sue osservazioni del 14 aprile 2017, l’UE preavvisa negativamente la domanda di concessione dell’effetto sospensivo e chiede di dichiarare il ricorso irricevibile senza previa istruttoria;
che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);
che secondo la stessa decisione citata dal ricorrente, un atto di esecuzione compiuto durante le ferie esecutive non è nullo né annullabile, ma esplica i suoi effetti solo a partire dal primo giorno utile che segue la conclusione delle ferie (DTF 121 III 284 consid. 2/b; v. pure DTF 127 III 176 consid. 3/b, 132 II 157 consid. 3.3; sentenze del Tribunale federale 5A_120/2012, consid. 3.3 e della CEF 15.2016.25 del 3 novembre 2016 consid. 1.2 e 15.2015.60 del 12 ottobre 2015 consid. 3; RtiD 2005 I 887 n. 109c consid. 2 e RtiD 2004 II 717 segg. n. 72c);
che detto altrimenti, la sanzione della notifica del precetto esecutivo durante le ferie è unicamente l’inefficacia temporanea, nel senso che il termine per interporre opposizione comincia a decorrere solo dal primo giorno utile che segue la conclusione delle ferie (sentenza della CEF 15.2003.131 del 31 ottobre 2003, RtiD 2004 II 717 segg. n. 72c e riferimenti citati);
che il ricorrente non ha del resto subito alcun pregiudizio dall’irregolare notificazione, siccome egli ha immediatamente interposto opposizione al precetto esecutivo, sospendendo così l’esecuzione (art. 78 cpv. 1 LEF);
che il ricorso va pertanto respinto senza necessità di notificarlo alla controparte per osservazioni (art. 9 cpv. 2 LPR);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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