AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.220
Data decisione, Autorità: 07.01.1998, IICCA
Incarto n. 12.97.00220
Lugano 7 gennaio 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.50 della Pretura del distretto di Riviera, promossa con petizione 13 dicembre 1994 da
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 10’778.-- oltre accessori in conseguenza del contratto di appalto;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 17 luglio 1997 ha respinto;
Appellante l’attore, che con atto di appello dell’11 settembre 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre il convenuto osservazioni del 9 ottobre 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
Posti a giudizio i seguenti punti di questione:
Ritenuto
in fatto:
A. Nel 1991 l’attore ha appaltato al convenuto le opere da piastrellista nell’ambito della costruzione di una casa d’abitazione a __________ contro una mercede di fr. 10’734.--, pagata dal committente.
B. Secondo l’attore l’opera fornita dal convenuto sarebbe in più punti difettosa, il che sarebbe causa di infiltrazioni d’acqua che avrebbero prodotto altri danni, il tutto per fr. 9’416.--.
Dovendosi risarcire anche il costo della procedura di prova a futura memoria, il convenuto sarebbe debitore di complessivi fr. 10’778.-- oltre interessi, somma oggetto della causa in rassegna.
Nella risposta del 7 marzo 1995 il convenuto si è opposto alla petizione ritenendo tardive le recriminazioni dell’attore, data la natura evidente degli asseriti difetti.
Gli stessi, per quanto esistenti, non sarebbero ascrivibili alla sua opera, ma semmai alla ditta che ha eseguito i betoncini, che sarebbe perciò responsabile delle pendenze insufficienti.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto disciplinato dalle norme SIA, ha respinto la petizione ritenendo che l’attore non avrebbe provato di avere tempestivamente notificato al convenuto i pretesi difetti dell’opera.
D. Con l’appello l’attore postula la riforma del giudizio pretorile nel senso di ammettere la petizione asserendo -in sintesi- che il Pretore avrebbe negato la tempestività della notifica dei difetti sulla base di un’errata valutazione delle prove in atti, ed in particolare delle deposizioni __________ e __________, della cui attendibilità il Pretore avrebbe a torto dubitato.
E. Delle osservazioni 9 ottobre 1997 del convenuto, che chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Non è litigioso a questo stadio della causa che tra le parti è intercorso un contratto di appalto al quale risultano applicabili le disposizioni della norma SIA 118 che, per quanto di rilevanza ai fini del giudizio, prevede un periodo di garanzia per i difetti dell’opera di due anni, che è nel contempo periodo di notifica dei difetti medesimi (art. 172 e segg. Norma SIA 118; Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, Zurigo, 1996, n. 2682 e segg.).
L’esame globale degli atti e delle affermazioni delle parti consente a questa Camera, nonostante le argomentazioni dell’appellante, di confermare la decisione pretorile di ritenere in concreto perenti i diritti del committente conseguenti all’eventuale difettosità dell’opera.
2.1 A siffatto convincimento conducono in primo luogo le incongruenze sul tema contenute negli allegati scritti dell’attore.
Dal profilo cronologico il primo di questi è l’istanza di prova a futura memoria del 29 agosto 1994, che pur non essendo un allegato di questa causa è comunque parte del materiale processuale, e nel quale l’attore aveva affermato (punto 2, pag. 2) che :
“Purtroppo già agli inizi del corrente anno, l’opera realizzata dal convenuto si rilevò non conforme alle regole dell’arte, ragione per la quale l’istante notificò tempestivamente la presenza di questi difetti.”
Nella petizione del 13 dicembre 1994 la medesima frase risulta rettificata al riguardo del momento dell’insorgenza e della notifica degli asseriti difetti (punto 2, pag. 2):
“Purtroppo, sin dall’inizio, l’opera realizzata dal convenuto si rilevò non conforme alle regole dell’arte, ragione per la quale l’istante notificò tempestivamente la presenza di diversi difetti.”
Posizione ribadita anche nel seguito della petizione, laddove si afferma inoltre che le notifiche dei difetti avrebbero sempre avuto natura formale (punto 5, pag. 5):
“Per quanto concerne la notifica dei difetti, questa è sempre avvenuta in maniera tempestiva e formale, tant’è che il convenuto nulla ha eccepito a questo proposito.”
Una terza versione dei medesimi fatti viene offerta dall’attore nella replica:
“Per quanto concerne i difetti riscontrati dal perito, si osserva come gli stessi abbiano potuto risultare visibili solo a seguito delle piogge che li hanno messi in evidenza: i difetti erano quindi irriconoscibili al momento della consegna.” (punto B, pag. 2)
e
“L’attore ebbe a notificare la presenza dei difetti nel corso del 1993 (cfr. doc. B).
Il termine trascorso tra l’8 gennaio 1992 e la notifica si è reso necessario in quanto i difetti in esame non erano immediatamente riscontrabili: erano necessarie, perché si palesassero, ripetute ed abbondanti precipitazioni.” (punto B, pag. 4)
Nelle conclusioni, infine, l’attore ha riproposto la tesi dell’immediata notifica dei difetti fondandosi sulle dichiarazioni dei testi __________ e __________
"La notifica dei difetti a cui fa riferimento il teste __________ riguardano appunto le opere segnalate come difettose al punto n. 4 della petizione (cfr. verbale __________ i, pag. 2). La notifica fu quindi puntuale e ripetuta.
I difetti furono segnalati immediatamente dopo le prime piogge, rispettivamente dopo i primi lavaggi delle superfici interne (__________, pag. 2).” (punto 2, pag. 4)
Dall’esame di queste affermazioni risulta a prima vista evidente la contraddittorietà delle tesi dell’attore, che a seconda delle convenienze ha situato la notifica dei difetti nel 1992, nel 1993 o nel 1994, e che nella prima fase del processo ha addotto “formali” notifiche dei difetti, e solo con le conclusioni ha invece sostenuto che le stesse sarebbero avvenute in forma orale, appigliandosi alle deposizioni di due testi per dimostrare che le stesse erano realmente avvenute.
2.2 Dall’esame dei documenti in atti risulta quale prima e unica notifica di difetti in forma scritta -e meglio del solo difetto relativo alla pendenza della scala d’entrata- solo la lettera 1° giugno 1994 del legale dell’attore (doc. D).
Essendo le parti concordi sul fatto che la consegna dell’opera è avvenuta l’8 gennaio 1992 (cfr. le conclusioni dell’attore, pag. 3), tale scritto è sicuramente tardivo ai sensi dell’art. 172 della norma SIA 1988 (cfr. consid. 1), mentre il riferimento ivi contenuto a precedenti notifiche (“Come Le è già stato comunicato ...”) non può essere ritenuto e rimane perciò fine a se stesso, trattandosi di una mera affermazione di parte.
Il fatto inoltre che con detta lettera venga richiesta all’artigiano l’eliminazione del difetto porta a pensare che il contenzioso con lui si trovi nella fase iniziale, impressione coerente con la tesi espressa dall’attore in sede di prova a futura memoria e rafforzata dagli altri documenti prodotti dall’attore, che avvalorano, secondo l’ordinario andamento delle cose, la seguente sequenza cronologica: incarico ad un perito privato nel novembre 1993 (doc. B e doc. C, pag. 1), denuncia dei difetti alla direzione dei lavori da parte del committente nel febbraio 1994 (doc. C, pag. 2, punto 5), ed in seguito mandato ad un legale che denuncia i difetti anche al convenuto (giugno 1994) e avvia la procedura di prova a futura memoria (agosto 1994).
2.3 In sede di conclusioni e ora con l’appello, l’attore si fa forte delle deposizioni dei testi __________ e __________ per sostenere la tesi dell’avvenuta tempestiva notifica dei difetti.
A torto.
2.3.1 In primo luogo, già solo dal profilo procedurale non vi è spazio per ammettere che il committente -che è tenuto ad addurre e dimostrare in che forma e in quali termini ha effettuato la notifica (DTF 118 II 147; II CCA 11 ottobre 1996 in re C./P.)- abbia nella specie sostenuto di avere notificato i difetti in forma orale, ma al contrario dal riferimento a notifiche che avrebbero sempre avuto natura “formale” (petizione, punto 5, pag. 5) e dall’invocazione del doc. B (peraltro fuori luogo: il doc. B è il referto del perito privato) quale atto di notifica (replica, pag. 4), si deve piuttosto concludere che l’attore nei suoi allegati introduttivi ha addotto unicamente la tesi della notifica scritta dei difetti.
2.3.2 Quo al contenuto delle deposizioni, esaminato a titolo puramente abbondanziale, ben si può affermare che il Pretore non abbia ecceduto nel proprio potere di apprezzamento ritenendo che da esse non scaturisca la prova della tempestività di eventuali notifiche di difetti effettuate in forma orale.
Il teste __________ riferisce ripetutamente di generiche notifiche di difetti, orali e scritte, a lui fatte dall’attore al riguardo delle opere eseguite dal convenuto, il che è però irrilevante, non potendo il teste validamente ricevere notifiche destinate al convenuto.
Il teste riferisce anche di avere sempre parlato con il convenuto di queste notifiche e di avergli consegnato copia delle lettere inviategli dai suoi committenti, ma tale deposizione, a prescindere dalla questione a sapere se siffatta trasmissione indiretta della notifica sia valevole, è del tutto silente sull’epoca in cui ciò sarebbe avvenuto, così che essa non risulta atta a suffragare la tempestività dell’asserita comunicazione dei difetti.
Il teste __________suocero dell’attore, afferma di avere constatato tutta una serie di difetti dell’opera del convenuto e che “non appena sono stati riscontrati questi difetti il signor __________ ha immediatamente avvisato, e io medesimo, il piastrellista più di una volta”.
Come quella precedente, anche questa testimonianza è priva di indicazioni che consentano di collocare con precisione nel tempo le asserite notifiche -questione ancora più importante in presenza di tre diverse versioni dei fatti da parte del committente- così che possono essere senza dubbio sottoscritte le calzanti argomentazioni del giudizio pretorile (consid. 10, pag. 4). Deve pertanto essere confermata la decisione di non ritenere fornita la prova di una tempestiva notifica dei difetti dell’opera.
Ne deve conseguire la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
L’appello 11 settembre 1997 __________ è respinto.
Le spese della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
Totale fr. 500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere al convenuto fr. 800.-- per ripetibili di appello.
Comunicazione alla Pretura del distretto di Riviera.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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