AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.218
Data decisione, Autorità: 30.03.1998, IICCA
Incarto n. 12.97.00218
Lugano 30 marzo 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.95.00156 (già 13/1995) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1 - promossa con petizione 30 gennaio 1995 da
rappr. dall’avv. __________
contro
____________________tutti rappr. dall’avv. __________ __________ rappr. dall’avv. __________
con cui l’attore ha chiesto da un lato che fosse accertata l’esistenza di un contratto di mandato fiduciario tra le parti in virtù del quale i convenuti erano proprietari, ma per esclusivo conto dell’attore, dei due appartamenti di cui ai lotti nri. 21 e 27 rispettivamente 19, 39, 40 e 44, siti in __________, __________, a __________, e dall’altro che fosse fatto ordine ai medesimi convenuti di render conto all’attore del loro operato sino al giorno della sentenza;
domande cui il convenuto __________ ha aderito e che gli altri convenuti hanno per contro avversato, postulando la reiezione della petizione sia in ordine che nel merito;
sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 9 luglio 1997 con cui ha respinto in ordine la petizione;
appellante l’attore con atto di appello 16 settembre 1997 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, o in subordine di annullare la sentenza pretorile e rinviare gli atti al primo giudice o eventualmente provvedere in questa sede alla completazione dell’istruttoria; il tutto, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
preso atto che con osservazioni 22 ottobre 1997 il convenuto __________ ha dichiarato di aderire alle richieste dell’appellante, mentre gli altri convenuti con osservazioni pure datate 22 ottobre 1997 hanno postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Il 12 maggio 1984 l’avv. __________ in qualità di liquidatore designato della __________, società con sede a __________ ha provveduto nel suo studio di __________ allo scioglimento di quest’ultima, attribuendo ai suoi quattro azionisti __________, __________, __________ e __________ __________ la proprietà di due appartamenti siti in __________, __________ a __________, intestati alla società.
B. Con la petizione che qui ci occupa __________, padre dei predetti, ha chiesto che fosse accertata l’esistenza di un contratto di mandato fiduciario tra le parti in virtù del quale i suoi figli erano proprietari, ma unicamente per suo conto, dei due appartamenti e che inoltre fosse fatto ordine agli stessi di rendergli conto del loro operato sino al giorno della sentenza. Egli afferma in sostanza di essere stato il “dominus” della __________ e che l’attribuzione degli appartamenti parigini ai figli era avvenuta unicamente a titolo fiduciario, in base a un contratto che le parti avevano concluso verbalmente: secondo tale accordo, i quattro figli, formalmente iscritti come proprietari, si impegnavano ad amministrare detti immobili secondo le sue istruzioni, a rendergli conto del loro operato e a restituirgli gli appartamenti a semplice richiesta.
Mentre il convenuto __________ ha senz’altro aderito alle richieste attoree, gli altri tre fratelli convenuti hanno postulato la reiezione della petizione sia in ordine che nel merito, in particolare osservando come l’attore non avesse alcun interesse all’azione di accertamento rispettivamente per carenza di competenza territoriale del giudice adito.
C. Con sentenza 9 luglio 1997 il Pretore ha respinto la petizione in ordine per carenza di interesse all’azione di accertamento, rilevando inoltre che tale giudizio rendeva superfluo l’esame dell’eccezione di incompetenza territoriale.
Dalle tavole processuali era innanzitutto risultato che in precedenza l’attore aveva avviato a __________ una causa nei confronti dei qui convenuti volta alla rivendicazione di proprietà dei due appartamenti e che la presente vertenza ne era chiaramente accessoria, avendo il solo scopo di accertare il titolo giuridico su cui egli fondava quella richiesta. Il giudice di prime cure ha quindi ritenuto che la presente causa avrebbe potuto e dovuto essere esaminata a __________; in ogni caso, se anche l’attore avesse avuto un legittimo interesse a far accertare il tutto a __________, quest’ultima azione in realtà non avrebbe avuto ragion d’essere, in quanto all’attore era possibile l’inoltro di un’azione condannatoria.
D. Con appello 16 settembre 1997 l’attore chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, o in subordine di annullare la sentenza pretorile e rinviare gli atti al primo giudice o eventualmente provvedere in questa sede alla completazione dell’istruttoria; il tutto, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
L’appellante ritiene innanzitutto di avere un legittimo interesse a presentare un’azione di accertamento, rilevando in ogni caso che con la petizione egli aveva pure formulato una richiesta condannatoria, e meglio un’azione di rendiconto. La competenza territoriale dei giudici ticinesi a statuire sulla petizione era pure data. La sentenza pretorile andava inoltre riformata in quanto uno dei convenuti in litisconsorzio passivo necessario aveva pacificamente aderito alla petizione. Subordinatamente, la sentenza pretorile andava annullata siccome gravemente lesiva dei suoi diritti costituzionali.
E. Delle osservazioni, entrambe datate 22 ottobre 1997, con cui da un lato __________ ha dichiarato di aderire alle richieste dell’appellante e con cui dall’altro __________, __________ e __________ hanno postulato la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
La censura è infondata.
La dottrina dominante ritiene in effetti che il processo in cui vi sono più convenuti in litisconsorzio necessario possa prendere fine per acquiescenza unicamente nel caso in cui tutti i convenuti abbiano dichiarato di aderire alle conclusioni dell’attore; il fatto che un solo convenuto abbia aderito alla petizione senza l’accordo degli altri rimane perciò del tutto privo di effetti: da un lato non vincola gli altri convenuti che non profittano degli atti compiuti da quest’ultimo, dall’altro nemmeno può giovare al medesimo acquiescente, in quanto ciò farebbe venir meno l’unità di giudizio prescritto dal litisconsorzio passivo rispettivamente priverebbe i convenuti della qualità di difendersi (Schaad, La consorité en procédure civile, Neuchâtel 1993, p. 466, in particolare n. 26).
Alcuni autori ritengono per contro che l’acquiescenza da parte di un litisconsorte esplichi comunque degli effetti, in particolare possa essere considerato nell’apprezzamento delle prove quale indizio del benfondato della tesi attorea (cfr. Schaad, op. cit., p. 466 n. 28).
2.1 Mentre l’appellante in questa sede ha chiesto la reiezione delle due eccezioni e, se del caso, l’accoglimento della petizione nel merito, con le osservazioni al gravame gli appellati __________, __________ e __________ -pur prendendo puntualmente posizione su entrambe- hanno ritenuto che questa Camera d’appello potesse unicamente statuire sull’eccezione di carenza d’interesse all’azione di accertamento, ma non certo sulle altre eccezioni e tanto meno sul merito, il tutto per garantire alle parti il doppio grado di giurisdizione.
L’assunto degli appellati non può essere condiviso.
2.2 Nel diritto processuale ticinese l’appello ha infatti incontestabilmente effetto devolutivo (art. 307 e segg. CPC; Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese, p. 96): ne discende che, una volta impugnata la decisione di primo grado, l’intera vertenza viene trasmessa per giudizio all’autorità superiore.
Tale soluzione non comporta evidentemente una violazione del principio del doppio grado di giurisdizione che, come è noto, assicura un duplice esame della controversia da parte di due diversi giudici. Il duplice esame non deve infatti essere inteso come duplice esame del merito: l’esigenza della legge è in particolare soddisfatta quando questo esame abbia portato a una decisione del giudice, qualunque essa sia. Così potrà avvenire che il giudice di primo grado abbia ritenuto di non poter decidere il merito perché sussisteva una causa di nullità, improcedibilità, ecc.; il giudice di appello, andando in contrario avviso, potrà e dovrà decidere la causa nel merito, senza che per questo si incorra in una violazione del principio del doppio grado di giurisdizione. Solo in casi tassativamente determinati, quando il giudice di appello rilevi un errore o un vizio della sentenza o del processo di primo grado in base ai quali si può ritenere che il primo giudizio sia interamente mancato -ciò che pacificamente non accade nel caso che ci occupa- si deve rinviare la causa al primo giudice (Rep. 1995 p. 194 con numerosi rif.; IICCA 18 marzo 1996 in re T./M.L. e lc., 1° aprile 1996 in re T. SA/U. SA in liq.).
Ne discende che bisognerà esaminare la fondatezza di entrambe le eccezioni.
Pacifica nella fattispecie l’applicabilità della Convenzione citata -al momento dell’inoltro della petizione tutte le parti risultavano in effetti domiciliate in uno degli Stati contraenti- per quanto qui interessa, va rilevato che tale norma di legge prescrive che in materia contrattuale una parte domiciliata nel territorio di uno Stato contraente può essere convenuta in un altro Stato contraente, e meglio davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.
3.1 È innanzitutto a ragione che l’appellante osserva come nel caso di specie, ove si tratta di esaminare se un contratto -in casu fiduciario- esista o meno, ci si trovi in ogni caso confrontati con una vertenza di carattere contrattuale (Schlosser, EuGVÜ, Monaco 1996, N. 4 ad art. 5; Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 4. ed., Heidelberg 1993, N. 6 ad art. 5; Mercier/Dutoit, L’Europe judiciaire: les Conventions de Bruxelles et de Lugano, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 42 e seg.; Broggini, La convenzione di Lugano - Introduzione e interpretazione; la competenza giurisdizionale, in Rep. 1992 p. 28); altrettanto a ragione egli osserva come la circostanza che l’attore abbia in primo luogo presentato un’azione di accertamento non osti all’applicazione della norma (Schlosser, op. cit., N. 9 ad art. 5; Kropholler, op. cit., N. 6 e 11 ad art. 5).
3.2 Quale sia il luogo di adempimento del contratto è una questione che viene definita dal diritto nazionale cui il diritto internazionale privato applicabile avrà rimandato (Schlosser, op. cit., N. 10 ad art. 5; Kropholler, op. cit., N. 12 e 15 ad art. 5; Mercier/Dutoit, op. cit., p. 44 e 55; Broggini, op. cit., in Rep. 1992 p. 28).
Il luogo dell’adempimento va determinato secondo la legge applicabile al rapporto tra le parti: nel caso di un contratto fiduciario -analogamente a quanto vale per il mandato (in tale evenienza è applicabile il diritto del domicilio del mandatario, cfr. DTF 112 II 450; IICCA 30 gennaio 1998 in re F. SA/R. e R.)- secondo la legge della parte alla quale compete la prestazione più caratteristica (art. 117 LDIP) cioè quella del fiduciante, che in concreto, stante il domicilio in Italia dell’attore fiduciante, sarà perciò quella italiana. Ora, atteso che secondo l’art. 1182 CCI il luogo di adempimento di una prestazione che non riguarda la consegna di una determinata cosa rispettivamente di una prestazione non pecuniaria è, in mancanza di patti contrari, il luogo di domicilio del debitore al momento della scadenza, nel nostro caso lo stesso non sarà __________, ma potrà tutt’al più essere __________, __________ o __________, ovvero il domicilio degli appellati, con il che l’eccezione di incompetenza territoriale andrebbe senz’altro accolta.
Se, per ipotesi, anche si ammettesse -come inizialmente postulato (ma non provato) dall’attore a p. 2 di petizione- che le parti avevano effettuato una professio iuris a favore del diritto svizzero, la situazione non sarebbe diversa: giusta l’art. 74 CO in tal caso il luogo di adempimento della prestazione sarebbe infatti, in mancanza di patti contrari, il luogo di domicilio del debitore quando le obbligazioni ebbero origine, ovvero nel nostro caso ancora i domicili in __________, __________ rispettivamente negli __________ degli appellati al momento dello scioglimento della società __________ (doc. B e 9); anche in tale evenienza non vi sarebbe alcun luogo dell’adempimento a __________.
3.3 Indipendentemente da quanto precede, nulla impedisce tuttavia alle parti di pattuire in maniera separata e vincolante il luogo dell’adempimento del contratto, sempre che la lex causae permetta una tale pattuizione (Schlosser, op. cit., N. 11 ad art. 5; Kropholler, op. cit., N. 17 ad art. 5; Gaudemet-Tallon, Les Conventions de Bruxelles et de Lugano, Parigi 1993, p. 121 e segg.; DTF 122 III 249 consid. 3 b) aa), fermo restando però che in tal caso spetterà alla parte che si prevale di questa pattuizione -di regola l’attore- provarne in concreto l’esistenza (DTF citata; Kropholler, op. cit., ibidem).
3.3.1 A torto l’appellante ritiene che l’esistenza di una pattuizione del luogo di adempimento del contratto -che egli pretende essere __________ - costituisca in casu un fatto doppiamente rilevante, cioè tale da influenzare sia la competenza sia l’esito della fattispecie, ciò che implicherebbe al giudice di soprassedere all’esame di un’eventuale incompetenza fino al momento dell’emanazione della sentenza di merito.
Innanzitutto il Tribunale federale nella menzionata sentenza DTF 122 III 249 consid. 3 c) (cfr. anche nota a sentenza in SJ 1997, 61) ha precisato che la pattuizione di un luogo dell’adempimento non è doppiamente rilevante, in quanto non ha nulla a che fare con il merito della vertenza (in quel caso, si trattava della restituzione di un mutuo); d’altro canto, in quella sentenza la Corte federale aveva semplicemente escluso che i giudici cantonali potessero accontentarsi delle sole allegazioni dell’attore per ammettere la loro competenza e aveva ordinato loro di effettuare un’istruttoria per appurare la fondatezza o meno di quell’eccezione, mentre nel caso che qui ci occupa l’istruttoria relativa all’eccezione è stata regolarmente effettuata.
3.3.2 Ciò posto, si tratta di esaminare se l’attore sia riuscito o meno a provare l’esistenza di una pattuizione orale (petizione p. 2 e 4) in base alla quale le parti avevano scelto __________ quale luogo d’esecuzione del contratto fiduciario.
Già si è detto in precedenza che il fatto che il convenuto __________ abbia riconosciuto il buon fondamento della petizione e l’esistenza dell’accordo circa il luogo d’adempimento a Lugano possa essere considerato unicamente un indizio che i fatti si siano effettivamente svolti in quel modo.
Le altre risultanze di causa tuttavia mal si conciliano con questo assunto: innanzitutto va rilevato che l’attore stesso non è sicuro circa il momento in cui sarebbe stato concluso quel presunto accordo orale, tanto è vero che con l’istanza di conciliazione riteneva che lo stesso fosse stato concordato contemporaneamente alla dissoluzione della __________ (doc. 6 ad 5), mentre con la petizione ha asserito che tale accordo risaliva, senza precisare altri dettagli, a poco prima della sua dissoluzione (p. 4 ad 5); la tesi secondo cui a __________ vi fosse un foro dell’adempimento del contratto è stata inoltre avanzata solo nel corso di questa causa, mentre di fronte ai tribunali francesi l’attore stesso aveva proposto un’altra argomentazione -per altro rivelatasi manifestamente infondata- ovvero che la causa di accertamento sarebbe stata inoltrata a __________ in quanto sede della società __________ (“... le Tribunal suisse de __________, correspondant au siège de la société __________ à __________...”, doc. D p. 2); il liquidatore avv. __________ ha del resto chiaramente escluso che al momento della liquidazione della __________ le parti avessero concluso un patto fiduciario relativo agli appartamenti con il corollario di un luogo di adempimento a __________ (“non sono a conoscenza e comunque non ricordo della sottoscrizione subordinatamente alla conclusione di un contratto fiduciario tra le parti contestualmente alla messa in liquidazione della società”, e ancora “non mi consta che questa assegnazione fosse a titolo fiduciario o altro titolo; non so a quale titolo ma presumo si sia trattato di una donazione”, verbale p. 3); lo stesso teste ha quindi precisato che alle assemblee della società __________ non c’era mai stata la partecipazione diretta degli interessati (verbale p. 2) e che neppure gli pareva di aver messo a disposizione quel giorno il suo studio alle parti (verbale p. 3); l’allestimento di procure inerenti la ripartizione degli appartamenti, che pure non menzionavano un eventuale accordo fiduciario (doc. E, 10), era un ulteriore indizio del fatto che le parti non intendevano presentarsi a __________: in tali circostante, appare francamente poco verosimile che le parti si siano effettivamente incontrate quel giorno a __________ e che abbiano verbalmente concluso l’accordo fiduciario o quanto meno un accordo circa il luogo di adempimento a __________.
Se ne deve gioco forza concludere, non avendo l’appellante formalmente lamentato un’eventuale violazione del diritto di essere sentito per il fatto che l’istruttoria sia stata limitata all’audizione di due soli testi, che gli argomenti a favore dell’attore e quelli a favore dei convenuti si equivalgono e si elidono a vicenda, con la conseguenza di dover decidere a sfavore della parte cui incombeva l’onere della prova, ovvero dell’attore.
Dovendosi così accogliere l’eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito, siccome l’attore non ha provato che le parti avessero pattuito a __________ il luogo d’esecuzione dell’eventuale contratto fiduciario concluso tra loro, l’altra eccezione sollevata dai convenuti concernente l’interesse all’azione di accertamento può tranquillamente rimanere indecisa.
In via subordinata, l’appellante chiede che la sentenza pretorile venga annullata e gli atti ritornati al Pretore rispettivamente completati da questa Camera, rimproverando al primo giudice una grave violazione dei suoi diritti costituzionali: in sostanza egli contesta il fatto che il giudice che ha statuito in prima sede non abbia personalmente seguito l’intera istruttoria di causa, avendo tra l’altro omesso di sentire personalmente il teste __________ritenendo che sarebbe con ciò stato violato il canone indiscusso del diritto secondo cui solo la persona preposta all’istruzione probatoria poteva statuire sulla causa.
La censura è infondata.
Va innanzitutto precisato che, nella misura in cui il Tribunale federale in un obiter dictum della sentenza pubblicata in DTF 117 Ia 178 ha ritenuto che il Tribunale di appello con sentenza Rep. 1916 p. 310 e segg. aveva escluso che la persona che statuiva potesse essere diversa dalla persona che era stata preposta all’istruzione probatoria, lo stesso è senz’altro incorso in una svista manifesta, che qui si impone di rettificare.
Nella sentenza richiamata (Rep. 1916 p. 310 con rif.) e in altre successive (cfr. ad es. Rep. 1981 p. 199; IICCA 18 ottobre 1994 in re D./F. SA) è stato al contrario detto che solo il giudice che aveva presieduto alla discussione della causa poteva validamente deliberare sulla stessa, ritenuto che per “discussione della causa” in caso di vertenze appellabili si doveva evidentemente intendere l’udienza di dibattimento finale (cfr. sentenza IICCA citata), rispettivamente in presenza di vertenze inappellabili quella di discussione e quella di dibattimento finale: è in effetti in queste occasioni che le parti possono esprimere oralmente le loro ragioni e far concretamente valere il loro diritto di essere sentiti.
Atteso che nel caso di specie il dibattimento finale è avvenuto di fronte al Pretore e che proprio quest’ultimo ha emanato la sentenza qui impugnata, se ne deve concludere per la correttezza della procedura adottata in prima sede.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 16 settembre 1997 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 4’950.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 5’000.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere agli appellati __________, __________ e __________ fr. 8’000.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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