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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.217
Data decisione, Autorità: 04.12.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00217
Lugano 4 dicembre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa appellabile OA.95.423 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 21 maggio 1993 da
rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dallo studio legale __________
con cui l’attore ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 661’500.-- oltre accessori;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, che il Pretore con sentenza 16 luglio 1997 ha respinto;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 16 settembre 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre la convenuta con osservazioni 24 ottobre 1997 postula la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. La convenuta, ex moglie dell’attore, l’ha escusso per fr. 661’500.-- in base a due suoi riconoscimenti di debito (doc. B e C), ottenendo il 29 aprile 1993 il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’attore al precetto esecutivo intimatogli.
B. Con la petizione l’attore ha chiesto il disconoscimento del proprio debito sostenendo che negli scritti in questione il suo obbligo al pagamento di U$ 450’000.-- sarebbe stato condizionato ai sensi dell’art. 151 CO alla consegna da parte della convenuta dei titoli della società __________, condizione che non sarebbe stata ossequiata.
Egli potrebbe inoltre vantare un credito di fr. 395’038.05, da porre in compensazione con l’eventuale credito della convenuta, relativo a spese da lui sostenute in suo favore.
La convenuta si è opposta alla petizione contestando la pretesa natura condizionale del credito, che sarebbe invece del tutto esigibile.
Del tutto infondate sarebbero poi le pretese compensatorie dell’attore, trattandosi di spese che, per quanto a carico della convenuta, sarebbero state sostenute in corso di matrimonio, e la cui liquidazione sarebbe pertanto già avvenuta con la convenzione relativa alle conseguenza accessorie del divorzio.
C. Il Pretore ha respinto la petizione, rilevando che l’istruttoria non avrebbe in alcun modo dimostrato la pretesa natura condizionale dell’impegno dell’attore, mentre le asserite pretese compensatorie, per quanto comprovate, dovrebbero ritenersi liquidate per effetto della pronuncia del divorzio.
D. Con l’appello in rassegna l’attore chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere la petizione.
Il Pretore avrebbe male valutato le risultanze dell’istruttoria, o addirittura omesso di valutare parte di esse, giungendo così all’errata conclusione di negare il fondamento della tesi dell’esistenza di un suo impegno condizionato alla consegna dei titoli __________
Vi sarebbe inoltre violazione dell’art. 8 CC per il fatto che le pretese della convenuta, derivanti da un contratto di mutuo, non sarebbero state suffragate da prova alcuna.
E. Delle osservazioni 24 ottobre 1997 della resistente, che conclude per la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Si rileva, a titolo preliminare, che l’attore ha abbandonato la tesi dell’esistenza in suo favore di pretese compensatorie per fr. 395’039.05, di modo che a questo stadio della causa permane litigiosa unicamente la questione dell’esistenza stessa e dell’esigibilità del credito posto in esecuzione dalla convenuta.
L’azione di disconoscimento del debito si basa sul diritto materiale (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. edizione, pag. 155; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 5. edizione, pag. 145).
In essa il creditore che vi è convenuto è obbligato a dimostrare il fondamento del proprio credito.
L’inversione dei ruoli processuali non comporta in altri termini anche il capovolgimento dell’onere della prova a danno del debitore e attore (II CCA 5 settembre 1994 in re P. SA/M., 15 giugno 1992 in re M./C.S.; Ammon, opera citata, pag. 147).
La censura è tuttavia infondata.
Va in primo luogo rilevato che la convenuta negli allegati introduttivi della presente causa non ha mai affermato di essere creditrice dell’attore per effetto di un contratto di mutuo, ma si è limitata a trarre diritto dai riconoscimenti di debito in suo possesso, il che, come si vedrà (consid. 4), è del tutto legittimo.
Irrilevante è per contro il fatto che la causale “mutuo” possa essere stata indicata dalla convenuta nel precetto esecutivo (che peraltro non risulta essere in atti), essendo tale dicitura vincolante per la procedura di rigetto dell’opposizione ma non per la presente causa di merito, che non consiste nella verifica della correttezza del procedimento esecutivo, che andava semmai richiesta in altra sede.
Nel caso di specie è manifesta la natura di riconoscimento del doc. B, risultando questa implicita nell’obbligo di rimborso ivi affermato, mentre il doc. C si limita, a ben vedere, a ribadire l’impegno di cui al doc. B, ed è perciò discutibile -ma la questione non ha rilevanza- se esso abbia portata autonoma.
Nei due documenti figura un riferimento tra parentesi ad un non precisato “investimento in __________ ”, e ci si può chiedere se per questo il riconoscimento di debito debba essere considerato causale piuttosto che astratto, ferma restando comunque la sua chiara natura di ammissione di un’obbligazione (II CCA 16 maggio 1995 in re G. AG./B., 2 maggio 1995 in re O./A.; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, n. 16 e 35 ad art. 17 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n. 3 e 5 ad art. 17 CO), mentre la tesi dell’attore secondo cui documenti in questione conterrebbero un impegno condizionato è ampiamente infondata, non potendosi confondere il mero riferimento ad una causa con una condizione ex art. 151 CO.
Di conseguenza, dal fatto che nel doc. D, redatto il 23 dicembre 1988 dal padre della convenuta, si faccia riferimento ad un suo impegno alla cessione all’attore del di lei investimento nella società __________ (punto 2), non si può dedurre -come pretende a torto l’appellante- il di lei obbligo nella presente causa alla dimostrazione di questa circostanza, risultando questa irrimediabilmente superata proprio dagli incondizionati riconoscimenti di debito in questione rilasciati circa due anni dopo, dai quali si deve perciò necessariamente presumere che la convenuta, se mai vi fosse stata obbligata, deve avere fatto quanto di sua spettanza.
L’attore, gravato dell’onere di fornire la prova del contrario (Honsell/Vogt/Wiegand, opera citata, n. 8 ad art. 17 CO), si limita ad invocare delle testimonianze (__________, __________) dalle quali si può unicamente evincere la circostanza oggettiva che egli in un momento successivo a quello della firma dei riconoscimenti di debito non disponeva dell’intero pacchetto azionario __________.
Ciò potrebbe tuttavia essere avvenuto per qualsiasi motivo -come la vendita a terzi o la messa a pegno da parte dell’attore medesimo- non potendosi credere, secondo il normale andamento delle cose, che i testi -partners d’affari dell’attore- avessero conoscenza diretta del possesso delle azioni da parte della convenuta. Ed infatti, sia il teste __________ (.. __________ mi disse...) che il teste __________ (Questa informazione mi risulta dalle attestazioni del fiduciario della __________...) ammettono esplicitamente di avere conoscenza indiretta della circostanza in questione, il che priva di ogni efficacia la loro deposizione (per tante: II CCA 30 ottobre 1997 in re J./C. e riferimenti).
La tesi dell’attore è del resto sconfessata anche dall’interrogatorio formale della convenuta (risposte 7-9) così che in definitiva nulla permette di ritenere viziati i riconoscimenti di debito da lui rilasciati.
Ne deve conseguire la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 16 settembre 1997 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 4’950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 5’000.--
già anticipati dall’attore, restano a suo carico.
L’attore rifonderà alla convenuta fr. 8’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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