AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.214
Data decisione, Autorità: 05.11.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00214
Lugano 5 novembre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa per mercedi e salari CL. 97.37 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 27 maggio 1997 da
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10’514.05 in conseguenza del contratto di lavoro, domanda aumentata in corso di causa a fr. 14’323.40 e che il Pretore con sentenza 3 settembre 1997 ha accolto;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 10 settembre 1997 con richiesta di effetto sospensivo chiede in via principale l’annullamento del querelato giudizio, e in via alternativa la sua riforma nel senso di respingere l’istanza, o in via subordinata nel senso di rinviare l’istante alla procedura ordinaria, oppure di rinviare la causa al primo giudice per citare l’udienza prevista dall’art. 417 lit. a CPC, oppure ancora nel senso di annullare la sentenza;
Appello sul quale l’istante non si è espressa;
Richiamato il decreto 12 settembre 1997 del Presidente di questa Camera che ha conferito effetto sospensivo al gravame,
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. __________ dal 1984 ha lavorato per la convenuta in qualità di muratore.
Il 29 novembre 1996 gli è stato significato un “licenziamento cautelativo” per il termine del 28 febbraio 1997, giustificato dalla ditta convenuta con la totale mancanza di riserve di lavoro (doc. A).
Egli sostiene di essere stato incapace al lavoro in conseguenza di malattia dall’11 novembre 1996 a 5 marzo 1997, così che il licenziamento sarebbe nullo per effetto del CCL di categoria.
B. Il ________ non avrebbe più ricevuto il pagamento del salario a partire dal novembre del 1996, motivo per il quale egli il 6 marzo 1997 si sarebbe licenziato con effetto immediato, dopo di che si sarebbe annunciato all’assicurazione contro la disoccupazione, che gli avrebbe erogato le somme oggetto dell’istanza in rassegna, introdotta dalla cassa di disoccupazione nella sua qualità di cessionaria legale della pretesa ex art. 29 LADI.
C. L’istanza è stata intimata alla convenuta all’udienza di discussione del 3 giugno 1997, già prevista per la causa in precedenza avviata dal dipendente per le altre pretese legate alla fine del rapporto di lavoro conseguente all’inadempienza della datrice di lavoro (cfr. l’inc. 12.97.215).
Essa in quell’occasione ha unicamente ammesso un debito di fr. 5’590.35 sulla base del conteggio doc. 1, contestando per il resto le pretese dell’istante e del dipendente, ed in particolare l’indennità del periodo di disdetta, dal momento che il 7 gennaio 1997, dopo la fine di un primo periodo di malattia, essa aveva offerto al dipendente la possibilità di riprendere il lavoro, mentre questi aveva preferito rimettersi in malattia. In quell’occasione il __________ avrebbe inoltre dichiarato di avere trovato un altro lavoro e avrebbe chiesto alla convenuta di poterlo iniziare subito, ricevendone risposta affermativa.
D. In occasione dell’udienza del 3 giugno 1997 le parti hanno dichiarato di rinunciare al dibattimento finale, così che il Pretore ha assegnato un termine scadente il 14 luglio 1997 per la presentazione delle conclusioni.
L’istante con scritto 7 luglio 1997 ha aumentato la propria domanda a fr. 14’323.40 a seguito del versamento delle indennità relative al mese di giugno.
La convenuta con scritto 17 luglio 1997, preso atto dell’aumento della domanda e ritenuta la pretesa del dipendente, ha formulato una domanda processuale con cui ha chiesto che i procedenti fossero rinviati al foro ordinario per il superamento del valore della procedura speciale, o che fosse indetta un’udienza per permetterle di meglio esporre le proprie ragioni e i mezzi di prova.
E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha respinto le richieste di cui alla domanda processuale ritenendo che il diritto di essere sentiti della convenuta non sia stato violato, da una parte per il motivo che essa sarebbe stata in grado di discutere da sé la propria causa, e d’altra parte per essersi potuta esprimere sulla pretesa dell’istante benché sottopostale nell’ambito della discussione di un’altra procedura, peraltro derivante dai medesimi fatti.
Dal che l’accoglimento della domanda, rimasta in quanto tale incontestata.
F. Delle argomentazioni e delle domande dell’appellante si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
L’istante non ha per sua parte presentato osservazioni all’appello.
Considerato
in diritto:
1.1 La censura potrebbe avere qualche rilevanza se davvero, come afferma la convenuta, il _________ e la _________ si fossero costituiti in litisconsorzio facoltativo ai sensi degli art. 42 e segg. CPC, il che è però senza dubbio da escludere.
E’ infatti pacifico che gli istanti non hanno proceduto congiuntamente in tutti gli atti processuali (art. 43 cpv. 1 CPC), ma hanno al contrario presentato pretese e allegati del tutto distinti, prova ne è che la Pretura ha creato due distinti fascicoli e ha emanato separati giudizi per ognuno degli istanti.
Ancora in questa sede la convenuta procede con appelli disgiunti, ai quali fanno necessariamente seguito separati giudizi di questa Camera, proprio per il motivo che gli istanti, nonostante che ne ricorressero le premesse, non hanno ritenuto di avvalersi della facoltà di agire in litisconsorzio.
La stessa convenuta sembra del resto essere cosciente del fatto che la procedura seguita non è indicativa di un litisconsorzio, dal momento che essa lo individua nell’inesistente forma degli atti concludenti.
Vero è semmai che le separate cause delle parti istanti sono state trattate congiuntamente dal Pretore limitatamente alla loro discussione ed istruzione, ma questo, contrariamente all’opinione dell’appellante, non permette ancora di ammettere il litisconsorzio.
1.2 In difetto di litisconsorzio appare manifesto che non vi è alcun motivo per deferire alla procedura ordinaria la trattazione di due cause per mercedi e salari di valore inferiore a fr. 20’000.--.
Come rettamente osservato dal Pretore, vi è per principio l’esigenza di procedere con cause separate per il motivo che il dipendente per effetto della cessione legale ex art. 29 LADI perde la legittimazione a vantare quelle pretese che gli vengono risarcite dall’assicurazione contro la disoccupazione.
Non ricorre pertanto nel caso di specie nemmeno la seppur lecita volontà di una parte di suddividere la propria pretesa in più cause disgiunte per non eccedere il limite di fr. 20’000.-- previsto dall’art. 343 CO, ma vi è al contrario una precisa necessità di agire in tal modo per il fatto che la titolarità della pretesa viene ad essere suddivisa tra due distinti soggetti giuridici, ai quali non può in alcun modo essere imposto il cumulo dei valori delle rispettive richieste.
2.1 Il Pretore nel giudizio sulle pretese del dipendente, le cui motivazioni sono necessariamente calzanti anche nella fattispecie, ha considerato infondata la tesi difensiva del consensuale scioglimento del contratto di lavoro per il fatto che essa era incongruente per rapporto ad altre affermazioni della datrice di lavoro e in contraddizione con il suo successivo comportamento, e meglio per il fatto che il lavoratore non poteva avere nel contempo asserito che se ne andava e che si ridava per malato e per il motivo che la datrice ha continuato ad annunciare il __________ come suo dipendente all’assicurazione malattia.
2.2 Tali motivazioni meritano piena conferma.
Contrariamente a quanto sostiene l’appellante, non vi era una reale necessità di approfondire la questione a sapere se le parti il 7 gennaio 1997 avessero o meno concordato lo scioglimento con effetto immediato del rapporto di lavoro, poiché quand’anche una simile pattuizione fosse per un momento intervenuta, essa risulta essere immediatamente stata superata dal successivo concorde comportamento delle parti stesse: il __________ avrebbe immediatamente dovuto iniziare nel nuovo posto di lavoro -questo il motivo addotto per lo scioglimento immediato del rapporto con la convenuta- ma non l’ha fatto, la convenuta avrebbe dovuto comportarsi come se egli non fosse più un suo dipendente ma non l’ha fatto, annunciandolo nuovamente alla propria assicurazione malattia.
A ben vedere, la questione determinante non era perciò quella a sapere se le parti il 7 gennaio 1997 avessero sciolto il contratto di lavoro, ma semmai quella a sapere se i concludenti elementi a favore del concorde annullamento di tale decisione e del ripristino della situazione precedente fossero o meno frutto di una (illecita) simulazione, tesi che la convenuta sembra ora insinuare laddove asserisce che essa “è stata compiacente” (appello, punto 2, pag. 3), ma che nel primo processo non è stata sollevata, così, vista oltretutto la sua natura fraudolenta, non si può certo rimproverare al Pretore di non averla esplorata d’ufficio.
2.3 In conseguenza di detta censura l’appellante, invocando gli art. 39 cpv. 2 e 138 CPC, rinnova, invano, la richiesta della citazione delle parti ad una nuova udienza per meglio esporre le circostanze di fatto ed invocare nuove prove.
A prescindere dal fatto che il Pretore ha negato che la convenuta non sarebbe stata in grado di condurre da sé la propria causa, circostanza che in effetti dalla visione degli atti non risulta, né la precisazione delle circostanze di fatto relative all’asserito scioglimento consensuale del contratto di lavoro, né l’assunzione di prove al proposito porterebbero ad una modifica dell’esito della causa, trattandosi, come si è detto, di questione superata dal successivo comportamento delle parti contrattuali.
La richiesta non può essere accolta nemmeno in base all’argomentazione secondo cui la convenuta non sarebbe stata preparata (appello, punto 1, pag. 2) a fronteggiare le domande della procedente, la cui istanza non le era in precedenza stata intimata, dal momento che la convenuta stessa ammette l’identità dei fatti posti a base delle varie richieste così che, stante la contestazione globale delle pretese, non si può ritenere che per questo motivo essa non sia stata in condizione di difendersi.
Anche questa censura è priva di consistenza.
A prescindere dal fatto che la stessa convenuta non sa indicare il motivo per cui il giudizio impugnato risulterebbe viziato da nullità, quello della irrimediabile violazione del diritto di essere sentiti (art. 142 cpv. 1 lit. b CPC), che sembra l’unico ad essere teoricamente ipotizzabile, non risulta essersi verificato.
E’ infatti indubbio che la convenuta ha potuto compiutamente esprimersi sulla propria domanda processuale del 17 luglio 1997, visto che all’udienza di discussione essa ha postulato la convocazione ad una nuova udienza solo per il caso che essa fosse respinta, dal che la constatazione che, a mente della stessa convenuta, tale domanda poteva senz’altro essere decisa dal Pretore.
Quo al merito della causa, al quale deve di conseguenza necessariamente riferirsi la pretesa violazione del diritto di essere sentiti, non si vede invece per quale motivo vi sarebbe stata necessità di ripetere il dibattimento finale o presentare nuove conclusioni dopo la reiezione della domanda processuale, non essendovi in conseguenza di tale reiezione alcuna modifica della situazione data al momento della presentazione delle prime conclusioni.
La convenuta tenta invero di sostenere di non avere ricevuto le conclusioni della controparte (appello, punto 4, pag. 4) ma l’appunto, stante la rinuncia al dibattimento finale, è irrilevante prima ancora che infondato. E’ infatti evidente che l’eventuale mancata ricezione delle conclusioni dell’avversario non può pregiudicare la difesa di una parte se non viene tenuto il dibattimento finale, poiché le conclusioni non possono in tal caso più essere oggetto di contestazione.
Ad ogni modo, nella specie l’istante ha aumentato la propria pretesa a fr. 14’323.40 con scritto del 7 luglio 1997, importo che la convenuta, benché asserisca la mancata intimazione di tale scritto, ha ripreso al centesimo nella propria domanda processuale 17 luglio 1997 (pag. 1, punto 1, riga 2), dal che si deduce che essa ha tempestivamente conosciuto ogni elemento della pretesa dedotta in giudizio.
L’argomentazione è tuttavia una novità della procedura di appello, così che la stessa può essere evasa già solo con il rilievo della sua irricevibilità (art. 321 cpv. 1 lit. b CPC).
Ne consegue la reiezione del gravame.
Non si prelevano tasse o spese, non si assegnano ripetibili.
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. L’appello 10 settembre 1997 __________ è respinto.
II. Non si prelevano tasse o spese, non si assegnano ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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