AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.210
Data decisione, Autorità: 12.11.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00210
Lugano 12 novembre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.1067 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 10 maggio 1994 da
rappr. da: avv. __________
contro
__________ rappr. da: avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 52’133.-- oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatore;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 27 giugno 1997 ha accolto per fr. 49’633.-- oltre interessi;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 4 settembre 1997 postula la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attore con osservazioni del 26 settembre 1997 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore è stato incaricato dalla convenuta nel 1992 di portare a termine le opere di arredamento interno, ivi compreso il banco bar, per due esercizi pubblici, uno a __________ e uno a __________.
Stante il mancato pagamento delle due fatture da lui emesse, una di fr. 26’433.-- (doc. C) e una di fr. 25’700.-- (doc. D), l’attore procede per l’incasso della mercede di complessivi fr. 52’133.-- oltre interessi.
B. Nella risposta del 7 novembre 1994 la convenuta si è opposta alla petizione adducendo l’esistenza di pretese compensatorie, segnatamente:
fr. 10’352.-- sarebbero stati concordati quali sconto e risarcimento per il ritardo nell’esecuzione dei lavori al bar __________;
fr. 16’782.80 per lavori non eseguiti dall’attore e ciò nonostante non dedotti dalle fatture;
fr. 2’500.-- già versati dalla convenuta per un lavoro mai eseguito e non computati sulle fatture in questione;
fr. 45’529.-- trattenuti dal committente della convenuta (l’attore fungeva da subappaltante) a causa dei ritardi ingiustificati nell’esecuzione dei lavori al bar __________;
fr. 8’000.-- per perdita di guadagno in relazione a precedenti lavori per il bar __________, pretesa poi abbandonata in corso di causa;
in virtù delle quali nulla più sarebbe dovuto all’attore.
C. Il Pretore ha ritenuto le pretese della convenuta non comprovate o inesistenti eccezion fatta per quella di fr. 2’500.--, ed ha di conseguenza ammesso la petizione per i rimanenti fr. 49’633.-- oltre interessi.
D. Delle argomentazioni dell’appellante - che postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione- e di quelle del resistente -che ne chiede la reiezione protestando spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Punto di partenza per la disamina delle censure dell’appellante è quello della sostanziale ammissione della pretesa dedotta in causa, di modo che scopo di questa procedura è unicamente quello di vagliare l’esistenza, e se del caso l’ammontare, delle pretese compensatorie vantate dalla convenuta e per le quali essa sopporta il pieno onere probatorio (per tante: II CCA 22 settembre 1997 in re T./W. e riferimenti).
Sulla pretesa di fr. 10’352.-- di sconto e risarcimento per il ritardo nell’esecuzione dei lavori al __________
Il Pretore ha respinto la pretesa per il motivo che nulla dimostrerebbe che la convenuta abbia dovuto concedere alla committente la deduzione in questione, ma risulterebbe al contrario che questa ha integralmente pagato la fattura emessa a suo carico dalla convenuta (consid. 5, pag. 3 e 4).
Con l’appello la convenuta ribadisce la tesi dell’accordo delle parti circa la riduzione della mercede invocando i doc. 7 e 9, negando si essere stata integralmente pagata dalla sua committente e sostenendo che la teste __________ non avrebbe reso una deposizione attendibile.
La tesi della convenuta merita protezione.
Risulta infatti dalla corrispondenza preprocessuale che l’attore a più riprese ha ammesso di avere delle responsabilità per i ritardi nella consegna della sua opera sia per l’esercizio pubblico di __________ che per quello di __________ (doc. F, G, 7, 9), come pure che egli ha accettato una deduzione dalla sua mercede di fr. 10’352.-- a seguito delle sue inadempienze (esplicito: lettera 4 luglio 1992 dell’attore, doc. 9, riferita alla precedente lettera 30 giugno 1992 della convenuta, doc. 8).
Il consenso dell’attore va tuttavia ritenuto nella sua globalità, ovvero nel senso che l’attore rinunciando a fr. 10’352.-- ha inteso ovviare ad ogni e qualsiasi possibile manchevolezza da parte sua (“mi sembra che una deduzione di fr. 10'352.00 sia più che sufficiente per compensare ev. manchevolezze e ritardi”), e non solo alla questione dei ritardi per il bar di __________, come ha invece inteso la convenuta (doc. 8, pag. 1, in fine).
Ne consegue comunque che, indipendentemente dalla prova di un effettivo pregiudizio per lei, la convenuta deve essere ritenuta autorizzata a dedurre fr. 10’352.-- dalla mercede dell’attore.
In sede di risposta questa pretesa della convenuta ammontava a fr. 16’782.80, mentre ora è di soli fr. 13’032.80 in conseguenza della rinuncia ai fr. 3’750.-- di cui alla fattura doc. 21.
Il Pretore (pag. 5) ha respinto la pretesa per il motivo che non vi sarebbe la prova che i lavori di cui alle fatture in questione siano stati fatturati anche dall’attore, mentre la convenuta anche in questa sede ribadisce l’opinione contraria.
A torto.
Come rettamente indicato dal Pretore, il solo raffronto fra le fatture dell’attore (doc. C e D) e quelle dei terzi artigiani incaricati e pagati dalla convenuta (doc. 18, 19 e 20) ha valore puramente indiziario, non potendosi riscontrare le identiche voci, così che non è possibile maturare il necessario convincimento circa l’identità dei lavori ivi indicati né, a maggior ragione, (quand’anche vi fosse identità tra le fatture) sul fatto che i lavori di cui alle fatture dell’attore siano o meno stati portati a termine, potendosi in tal caso con pari dignità ammettere che sia stato il terzo artigiano, e non necessariamente l’attore, a fatturare opere non eseguite.
Ben altre erano pertanto le prove che la convenuta doveva portare per dimostrare con certezza la verità delle proprie tesi, come ad esempio l’audizione in loco dei terzi artigiani per una dettagliata descrizione delle opere da loro eseguite, il dettagliato interrogatorio formale dell’attore sui medesimi temi ed eventualmente una perizia tecnica volta ad accertare la paternità dei rispettivi lavori, e di conseguenza anche la correttezza della fatturazione dell’attore.
In assenza di ciò, non può che conseguirne su questo tema la reiezione delle labili argomentazioni della convenuta.
Il Pretore ha reietto questa eccezione della convenuta per il motivo che dagli atti non risulterebbe la prova degli elementi costitutivi dell’attore nei confronti della convenuta, e perciò neppure dell’inadempienza della convenuta riguardo al __________.
Si tratta di argomentazioni ineccepibili, che vanamente la convenuta tenta di inficiare con l’inammissibile argomentazione secondo cui il __________ stesso con le proprie affermazioni avrebbe validamente fornito la prova del pregiudizio da lui subito -tesi che la convenuta verosimilmente non avrebbe sostenuto nell’eventuale causa contro il proprio committente- e alle quali basta aggiungere che, a ben vedere, nemmeno vi sarebbe stato un nesso di adeguata causalità tra le asserite inadempienze dell’attore e il mancato incasso della pretesa nei confronti del __________, essendo questa circostanza con ogni evidenza stata causata dalla di lui insolvibilità prima che da qualsiasi altro motivo, così che ben si può ammettere che la fattura della convenuta al __________ non sarebbe in alcun caso stata onorata.
Se ne deve concludere che l’eccezione compensatoria della convenuta non ha raggiunto in questa causa il necessario grado di liquidità, non essendo stati adeguatamente comprovati né l’inadempienza dell’attore -dal doc. E risulta il consenso di tutte le parti sulla ritardata esecuzione dei lavori-, né l’effetto di tale inadempienza sulla pretesa della convenuta nei confronti del __________, e neppure che senza tale asserita inadempienza la convenuta avrebbe incassato il proprio credito.
Anche per quest’ultima pretesa compensatoria deve perciò essere confermato il giudizio di reiezione.
Ne segue il parziale accoglimento del gravame nel senso di ridurre di fr. 10’352.-- il credito dell’attore di cui alla fattura doc. C.
Tassa di giustizia spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 4 settembre 1997 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 27 giugno 1997 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, è riformata nel modo seguente:
__________, è condannata a pagare a __________ fr. 39’281.-- oltre interessi al 5% dal 12 ottobre 1992 su fr. 16’081.-- e dal 12 aprile 1994 su fr. 23’200.--.
In tale misura è tolta l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________dell’UE di Lugano del 12 aprile 1994.
La tassa di giustizia di fr. 2’200.-- e le spese, da anticipare dalla parte attrice, restano a suo carico per 1/4, mentre per 3/4 sono a carico della convenuta, che rifonderà all’attore fr. 1’800.-- per parte di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 980.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 1’000.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 4/5 e per 1/5 sono a carico dell’attore, al quale la convenuta rifonderà fr. 1’000.-- per ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione: - __________;
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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