AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.206
Data decisione, Autorità: 26.03.1998, IICCA
Incarto n. 12.97.00206
Lugano 26 marzo 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.286 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud, promossa con petizione 3 settembre 1991 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 36’382.20 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di 34’704.70 oltre interessi in conseguenza della difettosità dell’opera;
Il Pretore con sentenza 20 giugno/1° luglio 1997 ha respinto la petizione e ammesso la riconvenzionale per fr. 18’607.10 oltre interessi;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 27 agosto 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione e respingere la riconvenzionale;
Mentre il convenuto con osservazioni 6 ottobre 1997 postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo quanto narrato in petizione, l’attrice avrebbe fornito al convenuto a più riprese nel periodo tra gennaio 1990 e maggio 1991 serramenti e vetri per un valore complessivo di lire 45’123’740.
Stante il pagamento di un acconto di lire 12’174’166 e il riconoscimento di sconti e note di credito, l’attrice potrebbe rivendicare il pagamento del saldo di lire 31’175’840 oltre interessi, oggetto della presente causa.
B. Il convenuto si è opposto alla petizione adducendo l’avvenuto pagamento di 4 delle fatture reclamate dall’attrice e contestando per il resto la qualità dell’opera, anche in relazione ad una precedente fornitura, già pagata e perciò non oggetto dell’azione principale.
Il saldo contabile in favore dell’attrice sarebbe di lire 14’000’000, dopo deduzione del costo degli interventi necessari ad eliminare i difetti delle forniture in oggetto, ma visti i gravi difetti della precedente fornitura, tali da doverla ricusare per l’intero valore di lire 43’687’593, sarebbe l’attrice ad essere debitrice del convenuto per il maggiore importo di lire 29’687’594, pari a fr. 34’704.70, somma richiesta in via riconvenzionale.
C. L’attrice si è opposta alla riconvenzionale adducendo la correttezza del proprio adempimento e la tardività e pretestuosità di eventuali notifiche di difetti, se del caso riconducibili ad errori nella posa dei serramenti.
Le parti hanno nel seguito sostanzialmente confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Il Pretore ha in primo luogo valutato in lire 17’275’840, pari a fr. 20’160.90, il saldo contabile in favore dell’attrice, dopo deduzione degli acconti pagati dal convenuto.
Posta l’applicabilità degli art. 363 e segg. CO, egli ha in seguito ritenuto tardiva la notifica dei difetti relativi alla precedente fornitura già pagata, come pure quella riguardante le forniture di cui alle fatture 1125 e 129, mentre sarebbe tempestiva la notifica dei difetti riguardanti le opere di cui alle fatture 383, 385, 386 e 405.
L’istruttoria avrebbe accertato che tali opere non sarebbero state eseguite a completa regola d’arte, ma presenterebbero difetti di fabbricazione non dipendenti dalle modalità di posa. Secondo quanto stabilito dal perito, il costo dell’eliminazione dei difetti ammonterebbe a fr. 38’768.--, e perciò nulla sarebbe dovuto all’attrice, che sarebbe per contro debitrice del convenuto di fr. 18’607.10 oltre interessi, somma per la quale il Pretore ha ammesso la riconvenzionale.
E. Delle argomentazioni dell’appellante -che postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione e respingere la riconvenzionale- e di quelle del resistente -che chiede la reiezione del grame con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
L’attrice ha sostenuto di essere creditrice di lire 31’175’840 ed è giunta a questo risultato partendo dal totale di lire 45’123’740 di cui alle fatture doc. A-L, dal quale ha dedotto un unico acconto di lire 12’174’166 pagato sulla fattura n. 28 (doc. A) nonché, per circa lire 1’800’000, provvigioni, sconti e note di credito (petizione, punti 1 e 2, pag. 2).
Il convenuto in risposta ha invece sostenuto di avere integralmente pagato la fattura n. 28 con un altro versamento, mentre l’acconto menzionato dall’attrice sarebbe stato versato per altra fattura, così che si dovrebbero ritenere integralmente pagate le fatture doc. A-D (risposta, punto 1, pag. 2; pag. 7).
L’attrice ha contestato questa versione dei fatti sulla base del proprio conteggio doc. V, dal quale risulterebbe il corretto andamento dei rapporti contabili tra le parti.
Il Pretore sulla base dell’avviso di addebito della __________ doc. 1 ha ritenuto che il convenuto con quel versamento abbia soluto la fattura n. 28 in misura di lire 13’900’000, così come indicato dal giustificativo medesimo, di modo che l’acconto di lire 12’174’166 ammesso dall’attrice è stato portato in deduzione delle altre sue fatture, così che il saldo contabile in suo favore sarebbe di lire 17’275’840.
L’attrice nell’appello contesta le conclusioni del primo giudice adducendo l’incongruenza del pagamento da parte del convenuto di due acconti sulla medesima fattura, e rilevando che non vi sarebbe prova dell’esistenza e dell’esattezza di un cosiddetto “acconto generale”.
La reale situazione contabile risulterebbe invece dal conteggio doc. V, oppure dal confronto tra il doc. M e il doc. V, di modo che la sentenza impugnata sarebbe errata per avere dedotto due volte dal credito dell’attrice l’importo di lire 13’900’000 che essa aveva già conteggiato.
2.1 Il convenuto a fronte delle pretese dell’attrice ha fornito con il doc. 1 la prova di un pagamento di lire 13’900’000 da lui imputato a una di queste pretese (art. 86 cpv. 1 CO), mentre dalla documentazione prodotta dall’attrice risulta la quietanza, da lei pacificamente ammessa, di un ulteriore pagamento di lire 12’174’166.
2.2 L’attrice a fronte di queste circostanze asserisce che i corretti rapporti di dare a avere tra le parti risulterebbero dal suo conteggio doc. V.
A prescindere dalla questione della limitata forza probatoria del documento in questione, allestito dall’attrice medesima e perciò assimilabile ad una sua dichiarazione di parte, esso riporta l’evoluzione dei rapporti contabili tra le parti a partire dal 1° gennaio 1990, data in cui sarebbe esistito un saldo di lire 9’286’744 in favore dell’attrice.
Seguendo l’evoluzione di detti rapporti sul doc. V è facile rilevare che il pagamento di cui al doc. 1 di lire 19’500’000 (di cui lire 13’900’000 a valere sulla fattura doc. A) vi figura correttamente, mentre non vi figura l’acconto di lire 12’174’166 di data 5 febbraio 1990 che l’attrice ammette nondimeno di avere ricevuto.
E’ pertanto infondata la tesi dell’appellante di un preteso doppio computo da parte del Pretore dell’importo di lire 13’900’000, poiché il problema risiede invece nel mancato computo da parte dell’attrice stessa dell’acconto di lire 12’174’166.
Evidentemente -come essa rettamente afferma- vi deve essere un errore nella doppia imputazione di elevati importi sulla medesima fattura, ma stante l’ammissione della ricezione di entrambi gli importi gli atti, in assenza di una perizia contabile, non è consentita altra soluzione che quella favorevole al debitore, consistente nella deduzione dall’asserito credito globale di entrambi gli importi.
E’ infatti evidente alla lettura degli atti che il credito attribuito dal Pretore al convenuto equivale all’intero costo per l’eliminazione di tutti i difetti riscontrati, ivi compresi quelli non direttamente ascrivibili all’opera fornita dalla convenuta, e soprattutto ivi compresi anche quelli per i quali il Pretore ha ritenuto la tardività della loro notifica all’attrice.
Queste considerazioni comportano senz’altro la riforma del giudizio sulla domanda riconvenzionale.
Per espressa indicazione dell’attore riconvenzionale medesimo, questa riguarda infatti unicamente il preteso credito derivante dalle forniture di cui alle fatture n. 73 e 130 (risposta e riconvenzionale, punto 3b, pag. 4; pag. 7), credito che il Pretore nei considerandi ha dichiarato perento per effetto della tardività della notifica dei difetti in questione, così da doversi respingere la domanda riconvenzionale (consid. 8.1, pag. 4).
Stante questo preciso accertamento della sentenza impugnata, rimasto inimpugnato (a prescindere dalle irrituali contestazioni sollevate dal convenuto con le osservazioni all’appello) e quindi vincolante anche in questa sede, e stante l’esplicita, conseguente indicazione al cennato considerando della reiezione della riconvenzionale, risulta sorprendente l’incongruenza del dispositivo pretorile, che ammette parzialmente la riconvenzionale.
Tale decisione, prima ancora che dei disposti del CO sul contratto di appalto, risulta lesiva anche dell’art. 86 CPC, avendo il Pretore all’atto pratico accolto parzialmente la domanda riconvenzionale in base ad una fattispecie che non era oggetto di domanda riconvenzionale e dopo avere respinto tutte le ragioni addotte dal convenuto a sostegno della stessa.
Se ne impone pertanto la riforma nel senso della reiezione della riconvenzionale.
4.1 Si deve infatti ritenere che il Pretore ha considerato perenti anche i diritti del committente relativi alle forniture di cui alle fatture 1125 e 129 (consid. 9, pag. 4), mentre ha ritenuto tempestive le contestazioni delle forniture di cui alle fatture 383, 385, 386 e 405 (consid. 10, pag. 4).
Le perizie giudiziarie in atti si sono limitate ad una quantificazione globale del costo dell’eliminazione dei difetti riscontrati, e non si sono per contro chinate sulla questione a sapere quale sia l’incidenza dei soli difetti tempestivamente notificati.
4.2 Il Pretore ha pedissequamente ripreso il riscontro numerico di cui alle perizie giudiziarie, senza tuttavia rilevare che dal loro esame non emerge con la necessaria certezza che tutti i difetti sarebbero realmente ascrivibili all’attrice.
Il perito __________ nel referto 25 giugno 1993 (risposta 2, pag. 2 e 3) ha identificato tre costellazioni di difetti nei serramenti in questione: l’allargamento di 2-4 mm nella parte centrale delle porte balcone, la flessione in alto e in basso delle traverse delle porte balcone medesime e l’instabilità verticale delle porte balcone per la mancanza dei montanti verticali da plafone a pavimento.
Al perito è stato chiesto (domanda 3) se i difetti siano o meno imputabili a carenze costruttive dei serramenti, quesito che l’esperto ha risolto per l’affermativa (pag. 3), il che sembrerebbe innescare la piena responsabilità della ditta attrice. Se non che, il perito ha precisato che “i difetti sono da imputare ai particolari descritti nella risposta 2” (ibidem), e la risposta 2 non è per nulla univoca nel dichiarare la responsabilità dell’attrice.
Vi si legge in effetti che il secondo difetto (flessione delle traverse) non è riconducibile a un difetto di costruzione, ma è invece stato “probabilmente causato dalla mancanza di un piano d’appoggio per il serramento” (pag. 3) al momento del suo montaggio, così come riferito dal teste Baesso, letteralmente citato dal perito.
Neppure il terzo difetto (mancanza dei montanti verticali) sembra essere una carenza costruttiva, ma risulta piuttosto essere conseguente ad un difetto progettuale, dal momento che il perito afferma che “l’esecuzione è conforme allo schizzo dello studio arch. __________ di __________ ”, al quale è perciò in prima linea da addebitare la lacuna dell’opera.
4.3 Non va inoltre disatteso il fatto che tutti i difetti riscontrati dal perito __________ riguardano unicamente le porte balcone delle dimensioni 250 x 140 cm (16 pezzi) oppure 250 x 280 cm (12 pezzi) (cfr. la perizia __________ sulla quantificazione del costo di eliminazione dei difetti, schizzo a pag. 2), e che tali articoli non sono a prima vista identificabili nelle fatture 383, 385, 386 e 405, ma risultano invece (in parte) sulla fattura n. 73 (doc. 9), susseguente ad una fornitura per la quale il Pretore ha dichiarato perenti i diritti di garanzia del convenuto (cfr. anche la notifica di difetti 20 settembre 1991, doc. 13, che riferisce la fornitura delle porte balcone alle fatture 73 e 130).
4.4 In base a tutte queste considerazioni, si deve concludere per l'esistenza di una situazione di assoluta incertezza quo alla sussistenza, all’ascrivibilità all’attrice e al costo di eliminazione dei difetti tempestivamente notificati, al punto che l’unica soluzione praticabile è quella dell’integrale reiezione della pretesa compensatoria del convenuto.
Ne segue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
DICHIARA E PRONUNCIA
I. L’appello 27 agosto 1997 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 20 giugno 1997 della Pretura di Mendrisio-Sud, è riformata nel modo seguente:
è condannato a pagare a __________ fr. 20’160.90 oltre interessi al 5% dal 22 maggio 1991.
La tassa di giustizia di fr. 1’500.-- e le spese, da anticipare dall’attrice, sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
La domanda riconvenzionale è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 1’200.-- e le spese, da anticipare dall’attore riconvenzionale, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 3’000.-- per ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.--
b) spese fr. 50.--
Totale fr. 1’000.--
già anticipati dall’attrice, restano a suo carico per 1/3 e per 2/3 sono a carico del convenuto, che rifonderà a controparte fr. 1’000.-- per ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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