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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.199
Data decisione, Autorità: 22.07.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00199
Lugano 22 luglio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. DI 97.122 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 15 maggio 1997 da
__________ rappr. dall’ avv. __________
contro
in materia di validità della disdetta del contratto di locazione nella quale il Pretore, con sentenza 8 luglio 1997, ha così pronunciato:
La disdetta 5 febbraio 1997 fatta notificare dalla signora __________ al convenuto signor __________ e concernente il contratto di locazione 23 maggio 1994 per l’appartamento nello stabile __________in via __________, __________, è dichiarata valida.
La domanda di protrazione formulata dal convenuto __________ è respinta.
La tassa di giustizia di Fr. 200.- e le spese, da anticipare dall’istante, sono a carico del convenuto.
Appellante il convenuto __________ con ricorso in appello 17 luglio 1997, con il quale chiede, in via principale, l’effetto sospensivo della sentenza del Pretore e, in via subordinata, la sospensione di ogni azione intesa allo sfratto sino al 25 agosto 1997, data alla quale egli potrà occupare un nuovo alloggio.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che l’appellante, nelle stringate motivazioni di ricorso, indica che il suo appello “concerne la sentenza citata in oggetto” (ossia quella del Pretore di Locarno-Campagna dell’8 luglio 1997) ed aggiunge che “contesta integralmente la succitata sentenza, rimandando in merito agli atti depositati presso la predetta Pretura” per poi concludere con le domanda sottoposte a giudizio dell’autorità d’appello così come evidenziato in ingresso della presente decisione;
che le domande come tali, intese unicamente ad ottenere l’effetto sospensivo della sentenza impugnata rispettivamente la sospensione di una procedura di sfratto - per di più nemmeno iniziata - non soddisfano il requisito per il quale lo scopo dell’appello è quello di sottoporre a verifica il giudizio di primo grado affinché l’autorità di ricorso abbia, se del caso, a riformarlo con un diverso giudizio che quello sostituisce (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309 n. 4);
che infatti, con le domande formulate in appello, l’appellante non sembra assolutamente mettere in discussione la validità della contestata disdetta e nemmeno la mancata concessione della protrazione della locazione tanto è vero che lo scopo perseguito è solo ed inequivocabilmente quello di non far eseguire la sentenza prima del 25 agosto 1997 quando potrà occupare un nuovo alloggio;
che, mancando domande precise d’appello, l’atto di ricorso è nullo (art. 309 cpv. 5 CPC);
che, anche se si volesse prescindere dalla mancanza di qualsiasi domanda intesa alla riforma del primo giudizio, l’appello sarebbe comunque nullo poiché fa difetto ogni e qualsiasi motivazione intesa a criticare la soluzione adottata dal Pretore (art. 309 cpv. 5 CPC con riferimento al cpv. 2 litt. f dello stesso articolo);
che infatti il richiamo a motivazioni espresse in altri allegati o in altra sede non vale a supplire la motivazione totalmente mancante dell’appello all’esame ed è proceduralmente inammissibile (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309 n. 7; II CCTF 10 febbraio 1997 B. c. N.; DTF 110 II 74 consid. I 1; Rep. 1982, 40);
che l’appello, nullo, può così essere sanzionato già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC senza necessità di intimazione per osservazioni alla controparte;
Per i quali motivi
vista, per le spese, la vigente TG
dichiara e pronuncia
L’appello 17 luglio 1997 __________ è nullo.
La tassa di giustizia in Fr. 50.- e le spese in Fr. 20.- (totale Fr. 70.-) sono a carico dell’appellante.
Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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