AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.197
Data decisione, Autorità: 12.03.1998, IICCA
Incarto n. 12.97.00197
Lugano 12 marzo 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Pellegrini, quest’ultimo in sostituzione del giudice Zali, astenuto
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.95.00373 (già 1774/93) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2 - promossa con petizione 11 ottobre 1993 da
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 22’162.50 oltre interessi a titolo di pena convenzionale;
domanda avversata dal solo convenuto __________ il quale ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha a sua volta chiesto la condanna di controparte al pagamento di fr. 30’000.- più interessi, mentre il convenuto __________ è rimasto precluso in causa;
domanda riconvenzionale cui l’attrice si è opposta;
sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 15 maggio 1997, parzialmente rettificata il 14 luglio 1997 a seguito di una domanda di interpretazione, accogliendo integralmente la petizione e respingendo la riconvenzionale;
appellanti entrambi i convenuti con atto di appello 4 giugno 1997 con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione sia respinta e la riconvenzione accolta; il tutto, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attrice con osservazioni 25 settembre 1997 ha postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Il 3 ottobre 1989 __________ e __________ in qualità di acquirenti da una parte e __________ in qualità di venditrice dall’altra hanno sottoscritto un contratto (doc. A) avente per oggetto la fornitura di una __________, auto che sarebbe stata fornita non appena fosse stata disponibile, ritenuto che a quel momento la stessa non era ancora in produzione e nemmeno era noto il suo prezzo: sotto la finca “prezzo di vendita” le parti hanno indicato “prezzo definitivo al momento della consegna”.
Contestualmente alla sottoscrizione del contratto gli acquirenti hanno versato un acconto di fr. 30’000.-.
B. Allorché nella primavera del 1992 la venditrice comunicò agli acquirenti che l’auto, il cui costo risultava essere di fr. 347’750.-, era a loro disposizione, questi ultimi hanno rifiutato di ritirarla, dapprima contestando l’esistenza di un loro consenso su tale prezzo (doc. E e G), quindi rilevando che il prezzo stesso non era determinabile dal contratto (doc. E, I e 1).
Non avendo essi provveduto al ritiro della vettura entro l’ulteriore termine assegnato, la venditrice, contestate le tesi di controparte, ha dichiarato di recedere dal contratto e di voler pretendere il versamento della pena convenzionale pattuita, pari al 15% del prezzo di vendita (art. 5 delle condizioni generali, doc. A). Di qui la presente causa.
C. Con petizione 11 ottobre 1993 __________ ha chiesto la condanna di __________ e __________ in solido al pagamento di fr. 22’162.50 oltre interessi, somma corrispondente alla pena convenzionale di fr. 52’162.50 dedotto l’acconto già versato a suo tempo.
Mentre __________ si è fatto precludere in causa, __________ resiste alla richiesta attorea e in via riconvenzionale postula la rifusione dell’acconto di fr. 30’000.-, asserendo in sostanza che il contratto di compravendita sarebbe nullo: egli contesta innanzitutto di aver voluto acquistare l’auto ad un tale prezzo, ammettendo semmai un suo consenso per un prezzo che gli era stato garantito in circa fr. 190’000.-; ritiene inoltre che il prezzo di cui al contratto non era determinabile, che lo stesso in ogni caso avrebbe dovuto essere ulteriormente definito tra le parti, che il valore dell’auto non era quello effettivamente fatturato e infine che la pena convenzionale, sempre che fosse stata validamente pattuita, era ampiamente eccessiva e andava semmai ridotta.
D. Con sentenza 15 maggio 1997, parzialmente rettificata il 14 luglio 1997, il Pretore ha accolto la petizione e respinto la riconvenzionale.
Il giudice di prime cure ha innanzitutto ritenuto che al momento della sottoscrizione del contratto per gli acquirenti non era tanto essenziale conoscere il prezzo di acquisto quanto piuttosto poter avviare un’operazione speculativa. Atteso che in un secondo tempo, quando cioè i convenuti sono venuti a conoscenza del prezzo, essi avevano invano tentato di risolvere il contratto, che in seguito avevano comunicato alla venditrice le rifiniture relative alla vettura, che infine al momento della consegna avevano offerto di solvere il prezzo di vendita con la permuta di un terreno, egli ha concluso che il contratto, se anche non fosse stato perfezionato alla data della sua sottoscrizione, in ogni caso lo era con questo loro successivo agire.
E. Con appello 4 giugno 1997 i convenuti chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione sia respinta e la riconvenzionale accolta; il tutto, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
A loro dire, il primo giudice avrebbe errato nel trarre delle conseguenze dalla circostanza che essi potessero aver agito con fini speculativi; d’altro canto dagli atti non risultava che i convenuti fossero a conoscenza del prezzo allorché hanno scelto il colore e l’interno dell’auto; neppure era infine determinante l’offerta di un terreno, atteso che ciò in realtà costituiva un tentativo per avviare le trattative sul prezzo definitivo. Ciò premesso, essi riconfermano la nullità del contratto per il fatto che il prezzo di vendita previsto dal contratto non era determinabile e in particolare in quanto lo stesso avrebbe dovuto essere ancora definito dalle parti.
F. Delle osservazioni 25 settembre 1997 con cui l’attrice ha postulato la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
Per quanto riguarda il prezzo l’art. 184 cpv. 3 CO prevede che lo stesso è sufficientemente determinato quando possa esserlo a norma delle circostanze: non si esige quindi l’indicazione di un importo fisso, ma basta che il prezzo sia oggettivamente determinabile nel senso che una successiva fissazione possa intervenire in relazione ad elementi che più non dipendono dalla volontà di una o l’altra delle parti (Giger, op. cit., N. 224 e segg. ad art. 184 CO e N. 4 ad art. 212 CO; Schönle, op. cit., N. 86 e segg. ad art. 184 CO; Keller/Siehr, op. cit., p. 10 e seg.; Bucher, Preisvereinbarung als Voraussetzung der Vertragsgültigkeit beim Kauf, in Mélanges Paul Piotet, Berna 1990, p. 379 e seg.; IICCA 23 gennaio 1991 in re R./R. SA; ZR 1981 Nr. 89; RVJ 1993 p. 284).
Il rilievo è manifestamente infondato.
È indubbio che già il comportamento tenuto dai convenuti nella fase preprocessuale esclude che essi possano in buona fede sollevare tale tesi: in effetti, fosse stato vero che la clausola in questione aveva per le parti -o almeno per i convenuti stessi- quel significato, essi, preso atto che non vi era stata questa ulteriore trattativa circa il prezzo dell’auto, avrebbero certo dovuto eccepire immediatamente tale circostanza, che come tale ostava alla conclusione del contratto; in realtà, pur reagendo immediatamente, essi non hanno sollevato questa eccezione bensì altre, dapprima quella di errore essenziale sul prezzo (doc. E e G) e poi quella secondo cui lo stesso non sarebbe stato sufficientemente determinabile (doc. E, I e 1): in realtà essi non si avvedono che queste ultime tesi sono del tutto inconciliabili con quella che viene fatta valere in questa sede, tanto è vero che se il prezzo andava ancora discusso non ci poteva ancora essere un errore essenziale sullo stesso, rispettivamente la circostanza che esso fosse o meno determinabile passava in secondo piano.
Ciò posto, i convenuti appaiono francamente malvenuti a sollevare tale eccezione per la prima volta solo con l’allegato di risposta, a distanza di oltre un anno e mezzo dai fatti.
In ogni caso, dal tenore della clausola contrattuale non si evince in alcun modo che il prezzo andava ancora definito tra le parti: a giudizio di questa Camera, la menzione di un prezzo “definitivo” al momento della consegna sta invece a significare che era dovuto il prezzo che sarebbe risultato al momento della consegna, “definitivo” in contrapposizione a quello “provvisorio” o “approssimativo” noto a quel momento alle parti; del resto, fosse stato vero, come postulato dai convenuti, che il prezzo era da definirsi ulteriormente, non si vede proprio per quale motivo le parti avrebbero usato le parole “da definirsi” per quanto riguardava il colore dell’auto e invece con riferimento al prezzo avrebbero abbandonato quell’espressione per la formulazione “definitivo”, che con tutta evidenza esprime il concetto opposto.
La censura è anche in questo caso del tutto infondata.
Accertato al considerando precedente che la clausola contrattuale concernente il prezzo altro non significava che era dovuto il prezzo al momento della vendita senza che dal suo tenore letterale risultasse alcun criterio per eventualmente determinarlo, si tratta ora di esaminare se tale criterio non possa risultare da altre circostanze, rispettivamente se il prezzo non possa essere determinato in altro modo.
3.1 Agli atti vi sono alcuni indizi che sembrano indicare nel prezzo di listino il criterio determinante nella fattispecie per la fissazione del prezzo di vendita: vi è ad esempio il fatto che la clausola relativa al prezzo “prezzo definitivo al momento della consegna” sia stata posta graficamente in vicinanza -e meglio poco sotto- di un’indicazione prestampata “prezzo di listino” (doc. A); vi è la circostanza che l’art. 2 delle disposizioni generali a retro del contratto (doc. A) prevede che “la base del prezzo di vendita pattuito per veicoli nuovi è costituita dal prezzo di listino ...”, atteso inoltre che l’esplicita pattuizione di un “prezzo definitivo al momento della consegna” modifica la clausola generale secondo cui determinante sarebbe stato quello “... all’atto della conclusione del contratto”; tanto più che l’amministratore unico dell’attrice, che a suo tempo aveva sottoscritto il contratto, ha precisato che con l’indicazione “prezzo definitivo al momento della consegna” egli intendeva il prezzo di listino di vendita della vettura (interrogatorio formale __________ ad 17).
Non trattandosi però di prove vere e proprie, le stesse non consentono a questa Camera di fondare il convincimento che le parti abbiano implicitamente fatto riferimento al prezzo di listino oppure ad un altro prezzo.
3.2 Giusta l’art. 212 cpv. 1 CO ove siasi comperato fisso senza indicazione di prezzo, si ritiene nel dubbio pattuito il prezzo medio del mercato al momento e nel luogo dell’adempimento, ritenuto che per prezzo di mercato s’intende il prezzo medio di trattazione dell’oggetto in questione in quel luogo e a quel tempo rispettivamente se quest’ultimo non è accertabile il prezzo a cui il compratore avrebbe potuto rivendere o eventualmente riacquistare l’oggetto stesso (DTF 49 II 84; Schönle, op. cit., N. 86 ad art. 184 CO e N. 28 e seg. ad art. 191 CO; Giger, op. cit., N. 44 ad art. 191 CO e N. 7 e segg. ad art. 212 CO).
Tale articolo di legge, che in sostanza costituisce una norma d’interpretazione ex lege del contratto, trova applicazione quando le parti non hanno inteso fissare il prezzo di vendita; essa non è tuttavia applicabile nel caso in cui esse si siano riservate di stabilirlo in un secondo momento e tale accordo non è poi intervenuto. Trattandosi di una presunzione di legge, l’onere della prova della sua inapplicabilità incombe alla parte che eccepisce tale circostanza (Tercier, La partie spéciale du Code des obligations, Zurigo 1988, N. 70 e 417).
Nel caso di specie -né poteva essere altrimenti, atteso che la vendita è stata effettuata da un venditore abituale d’automobili, che per le vetture nuove, specialmente quelle d’importazione, deve forzatamente far riferimento al listino dei prezzi del fornitore e/o importatore- l’istruttoria ha permesso di provare che il prezzo di fr. 347’750.- a cui l’attrice ha venduto l’auto ai convenuti costituiva effettivamente il suo prezzo di mercato in Svizzera nel 1992: il teste ____________________ dirigente della ditta importatrice ufficiale del veicolo (ad 1 e 2), ha infatti confermato che in quell’anno (ad 6c) il prezzo di vendita ufficiale di una __________ nuova, a cui andava inoltre aggiunto un supplemento per il colore (fr. 2’750.-, doc. C), era proprio di fr. 345’000.- (ad 6 e 6a e doc. S) e che stante la particolarità dell’auto non vi era assolutamente motivo per gli agenti ufficiali -tra cui l’attrice (ad 3)- di concedere uno sconto (ad 6b), che in casu comunque non era stato accordato; il prezzo in questione risulta del resto anche dai vari cataloghi versati agli atti (doc. V p. 107, AA p. 104).
In tali circostanze, non avendo inoltre i convenuti provato l’esistenza di circostanze tali da eventualemente impedire l’applicazione dell’art. 212 cpv. 1 CO, ben si può concludere che il prezzo di vendita, sebbene non menzionato nel contratto, fosse comunque determinabile in applicazione di quest’ultima disposizione di legge.
In ogni caso l’accordo sul prezzo si sarebbe dunque perfezionato per atti concludenti dopo che i convenuti sono stati informati del prezzo di vendita.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 4 giugno 1997 __________ e __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 780.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 800.-
da anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico con l’obbligo di rifondere solidalmente alla parte appellata fr. 1’500.- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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