AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.193
Data decisione, Autorità: 15.01.1998, IICCA
Incarto n. 12.97.00193
Lugano 15 gennaio 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa OA.95.785 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 30 marzo 1995 da
rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dallo studio legale __________
nella quale è intervenuto a titolo accessorio a lato della parte convenuta
__________ rappr. dallo studio legale __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di lire 118’008’066, oltre interessi al 9,25% dall’8 giugno 1994;
Domanda avversata dalla convenuta che, con risposta 9 giugno 1995, ha postulato la reiezione della petizione e che con sentenza 12 giugno 1997 il Pretore ha respinto;
Appellante l’attrice che con atto di appello 7 luglio 1997 postula la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione;
Mentre la convenuta, con osservazioni 14 agosto 1997 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Posti a giudizio i seguenti punti di questione
1.- se deve essere accolto l’appello
2.- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. Il 28 gennaio 1994 lo __________ “__________ ” __________ di __________, ha concluso in qualità di acquirente un contratto di compravendita con la ditta __________ di __________ -rappresentata dal sig. __________ -, con il quale la convenuta si è impegnata a fornire con due consegne di 100 tonnellate l’una, complessive 200 tonnellate di grani di cacao di terza qualità proveniente dal __________, il cui contenuto di materia grassa doveva essere del 45-48 % e la cui acidità non doveva superare il 4 % (doc. 3.2), valori in seguito concordemente portati ad un minimo del 45% di materia grassa ed un massimo del 7% di acidità (doc. G). Per il pagamento del prezzo, stabilito in FF 599,9/100 Kg, le parti hanno concordato l’apertura da parte della __________ a favore della venditrice di un credito trasferibile irrevocabile con emissione di una lettera di credito, che la venditrice avrebbe potuto porre validamente all’incasso solo se accompagnata, fra gli altri documenti richiesti, da un certificato della __________ attestante che il peso e la qualità della merce erano conformi ai valori contrattualmente previsti (doc. 3.2). La merce sarebbe stata consegnata all’acquirente a __________ e -relativamente al trasporto- era stata concordata la clausola “CIF” (“Cost, Insurance and Freight”), attribuendo così alla venditrice il compito di concludere il contratto di trasposto necessario.
B. In data 8 febbraio 1994 la __________ ha provveduto a far emettere dalla __________ un credito documentario di FF 599’900 a favore di __________, da escutere, dietro presentazione dei documenti contrattualmente previsti, presso la __________ (doc. E).
C. Il 27 aprile 1994 la __________ su ordine dello spedizioniere , ha proceduto alla campionatura del cacao contenuto in 1104 sacchi di polipropilene contrassegnati “: __________ ”, per complessivi kg 68’503.2, inviandone un campione per le analisi alla __________ di , che ha accertato un contenuto di materia grassa pari al 48,5 % ed un’acidità del 7% (doc. N). I sacchi, pesati fra il 13 ed il 17 maggio 1994 (doc. N e doc. 4), sono poi stati racchiusi in sei containers e imbarcati il 19 maggio 1994 sulla “ ” al porto di __________ (doc. I 1).
D. La venditrice ha di seguito posto all’incasso presso la __________ di __________ la lettera di credito coi relativi documenti (doc. K) e l’8 giugno 1994 la __________ ha pagato alla __________ l’importo richiesto presso quest’ultima dalla venditrice (doc. L).
E. All’arrivo a __________ il 20 giugno 1994 della partita di cacao, un’analisi preliminare ha rilevato un contenuto di materia grassa del 43,5 % ed un’acidità del 35,5 % (doc. M), valori sostanzialmente confermati da una successiva analisi operata dalla __________S di __________ (doc. Q). La __________ ha perciò immediatamente comunicato alla __________ di rifiutare la merce (doc. M), e ha preteso il rimborso dell’importo già pagato (doc. R). La venditrice si è opposta a tale richiesta sostenendo l’esclusiva responsabilità della __________ (doc. V), così che dopo l’infruttuosa scadenza di un ulteriore termine assegnato dall’acquirente per la sostituzione della merce con altra avente le qualità pattuite, la __________ ha dichiarato risolto il contratto e chiesto senza successo la restituzione del prezzo pagato (doc. AA).
F. Con petizione 30 marzo 1995 la __________ chiede che la venditrice sia condannata a restituirle il prezzo pagato e a rimborsarle commissioni e spese, corrispondendole inoltre interessi al 9,25 % sulla totalità dell’importo.
Avendo la venditrice stessa affermato che sarebbe da escludere che la merce si sia deteriorata dopo l’imbarco o durante il trasporto, se ne dovrebbe necessariamente dedurre che essa era già avariata al momento dell’imbarco, cioè del passaggio dei rischi all’acquirente.
A questa soluzione non osterebbe l’accettazione del certificato di qualità __________ in occasione del pagamento della lettera di credito, non costituendo ciò l’accettazione del cacao. In materia di credito documentario, ove lo scambio dei documenti è indipendente dal rapporto giuridico di base, l’accettazione del certificato non priverebbe infatti l’acquirente della facoltà di contestare successivamente la qualità della merce.
G. Nella risposta la convenuta ha sostenuto in primo luogo che il sig. __________, al quale essa ha denunciato la lite, avrebbe firmato il contratto in questione senza la facoltà di rappresentare la __________, che di conseguenza non avrebbe legittimazione passiva. Nel merito essa ha sostenuto che la presentazione del certificato di qualità __________ attestante la conformità della merce ai valori contrattualmente stabiliti avrebbe costituito una condizione essenziale per il perfezionamento del contratto, adempiuta la quale la responsabilità della ditta venditrice si sarebbe esaurita. Il certificato __________ avrebbe attestato la conformità del cacao ai valori prestabiliti al momento del passaggio dei rischi all’acquirente, cioè al momento della individualizzazione e della verifica da parte della ____________________ il cui esame, preteso dall’attrice, avrebbe rappresentato un’anticipazione dell’esame da effettuare alla consegna della merce, che sarebbe perciò stata accettata. Un eventuale errore nelle analisi effettuate all’imbarco sarebbe di conseguenza questione riguardante l’attrice, per la quale alla convenuta non incomberebbe conseguenza alcuna.
H. Il 13 marzo 1997 il Pretore del distretto di Lugano, sezione 5, ha concesso alla convenuta una moratoria concordataria della durata di sei mesi.
I. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’applicabilità della Convenzione di Vienna relativa ai contratti di compravendita internazionale implicanti un trasporto di merce, ha osservato che l’unico elemento probatorio relativo allo stato del cacao al momento dell’imbarco sarebbe il certificato __________ attestante la conformità del cacao alle specifiche contrattuali. Non vi sarebbe perciò la prova dell’asserita difettosità della merce al momento della consegna, dal che la reiezione della petizione.
L. Con l’appello l’attrice chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di ammettere la petizione, ritenendo che il Pretore avrebbe valutato in maniera non corretta le risultanze istruttorie circa lo stato della merce al momento dell’imbarco.
Il certficato __________ non ne avrebbe infatti dimostrato la conformità, dato che esso attesta unicamente che il 27 aprile 1994, ovvero più di 20 giorni prima che la merce venisse sigillata nei containers e imbarcata, una partita di scarti di cacao non chiaramente individualizzati era conforme ai valori contrattualmente richiesti, il che non permetterebbe di escludere che in tale lasso di tempo la merce sia stata scambiata, manipolata o si sia deteriorata.
Se ne dovrebbe concludere, contrariamente a quanto ammesso dal Pretore, che la convenuta, gravata del relativo onere della prova, non sia riuscita a dimostrare la conformità della merce al momento dell’imbarco.
M. Delle osservazioni della convenuta, che postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
N. Il 22 dicembre 1997 il Pretore del distretto di Lugano, sezione 5, ha omologato il concordato proposto dalla convenuta ai propri creditori, nel quale è previsto un dividendo del 44,67% per i crediti non privilegiati.
considerato
in diritto
La natura del contratto in questione di compravendita a carattere internazionale non è controversa, così come pacifica è l’applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell’11 aprile 1980 (Convenzione di Vienna, di seguito CV).
Quo agli elementi e ai parametri di giudizio sulla concreta fattispecie, non è contestato che il trasferimento dei rischi alla compratrice sia avvenuto con la consegna al trasportatore delle merci identificate, ovvero il 19 maggio 1994 (art. 67 CV; appello, punto 6, pag. 6; osservazioni, punto 3, pag. 4), e che la merce sia giunta al porto di destinazione in condizioni tali da essere inservibile per l’acquirente (appello, punto 3, pag. 4; osservazioni, punto 2, pag. 3).
Permangono di contro litigiose le questioni a sapere se la merce fosse o meno difettosa al momento della consegna -in maniera manifesta o latente (art. 36 cpv. 1 CV)- e chi sopporti l’onere della prova per questa circostanza.
Questa non regola però esplicitamente la questione dell’onere probatorio per i diritti che garantisce alle parti, ed in particolare al compratore, in materia di conformità delle merci (art. 35 e segg. CV).
Secondo una parte della dottrina questa lacuna dovrebbe essere risolta facendo comunque capo alle norme della convenzione nelle quali, implicitamente, sarebbe insita la disciplina dell’onere probatorio (Honsell, Kommentar zum UN-Kaufrecht, 1997, n. 15 ad art. 36 CV e riferimenti), che nel caso degli art. 35 e segg. CV graverebbe l’acquirente (Honsell, ibidem). L’altra opinione sostenuta è invece quella secondo cui dal silenzio della Convenzione si dovrebbe dedurre l’applicabilità delle norme sull’onere della prova del diritto interno (Dessemontet, Les contrats de vente internationale de marchandises, 1991, pag. 225), il che condurrebbe tuttavia ancora ad ammettere che è il compratore che senza riserve ha accettato la consegna a dovere dimostrare che la merce era a quel momento difettosa (art. 8 CC; Keller/Siehr, Kaufrecht, 1995, pag. 79; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2. edizione, 1996, n. 12 ad art. 197 CO; Tercier, Les contrats spéciaux, 1995, pag. 48 e 57).
L’onere della prova circa la difettosità della merce venduta incombe dunque in ogni caso all’appellante in quanto acquirente.
4.1 Il risultato delle analisi effettuate dalla __________ sulla base di campioni prelevati il 27 aprile 1994, riportato nel certificato di garanzia 2201/1220 (doc. I5), non è di certo un elemento di giudizio favorevole alle tesi dell’attrice, dato che esso non permette di inferire difettosità alcuna della merce venduta.
E’ d’altra parte vero che dalle risultanze di quell’esame, precedente alla consegna ed essenzialmente legato alle modalità di pagamento della fornitura, non è lecito, come vorrebbe la convenuta, dedurre la definitiva accettazione della merce da parte dell’acquirente, che al contrario era libera di verificarla ulteriormente e, se del caso, di contestarne i vizi (art. 38 cpv. 1 e 2 CV).
4.2 Il carico è giunto a __________ il 4 giugno 1994, mentre solo il 23 e 28 giugno la __________ di __________ ha provveduto a prelevare dei campioni, rivelatisi di infima qualità alle analisi (doc. Q).
Il rapporto della __________ di __________ si limita tuttavia all’accertamento della cattiva qualità della merce al momento delle analisi, questione peraltro incontestata, ma è invece silente sui motivi della difettosità, e non permette di conseguenza di giungere ad alcuna conclusione circa la sussistenza o la latenza del difetto al momento determinante del 19 maggio 1994.
4.3 L’unico altro elemento di giudizio, che però nella specie riveste un'importanza decisiva, è costituito dalle affermazioni fatte dalla convenuta nella corrispondenza preprocessuale.
Confrontata con la tempestiva lamentela dell’attrice, che già il 20 giugno 1994 denunciava l’inservibilità della partita di cacao (doc. M), la convenuta il 28 giugno ha dichiarato il proprio “pieno sbalordimento” (doc. U), ma non ha per il resto negato la presumibile difettosità della merce al momento dell’imbarco, trincerandosi invece dietro ad argomentazioni prettamente formali, secondo cui sarebbe “decisiva” la certificazione fornita dalla ____________________ da cui -a mente della convenuta- discenderebbe l’impossibilità di renderla responsabile. Di conseguenza -sempre secondo la convenuta- sarebbe semmai la società certificatrice a doversi assumere gli obblighi di garanzia assunti in relazione al mandato conferitole, il che equivale ad affermare che la merce era realmente difettosa, ma che non essendo la circostanza stata rilevata dalla __________ al porto d’imbarco, la responsabilità della venditrice sarebbe decaduta, e spetterebbe semmai alla società certificatrice di sopportare le conseguenze del proprio errore.
Siffatta ammissione è stata ribadita dalla convenuta una prima volta con il successivo scritto del 6 luglio 1994 (doc. V), in cui è stata asserita “l’esclusiva responsabilità, una volta accertati definitivamente i vizi della merce, della società certificatrice __________ ”, ed ancora con la lettera del 23 gennaio 1995 dell’avv. __________ (doc. FF, pag. 2: “parrebbe che l’operato della __________ non sia affatto esente da critiche”). Quest’ultimo scritto è particolarmente significativo per un’altra importante ammissione che vi viene fatta, segnatamente quella secondo cui sarebbe da escludere che il carico si possa essere deteriorato durante il trasporto via nave verso l’Italia (pag. 1, ultimo cpv.). Da queste circostanze il legale della convenuta deduce che “la prestazione è divenuta impossibile senza colpa alcuna da parte della __________ ”, tesi priva di qualsiasi fondamento, non avvedendosi che in realtà dall’implicita ammissione della difettosità della merce al momento della partenza, che si vorrebbe colpevolmente non rilevata da __________ e dall’affermazione dell’impossibilità del deterioramento della merce durante il trasporto emerge con chiarezza l’ammissione della fornitura di merce viziata, e perciò della propria inadempienza.
4.4 A ciò si aggiunga che la convenuta nel corso della causa non ha fornito elementi concreti atti a contrastare la sua precedente ammissione.
La valutazione globale delle circostanze impone allora di ritenere altamente inverosimile un’alterazione della merce successiva alla sigillatura dei containers ed al loro imbarco, essendo i sacchi giunti a __________ in condizioni di origine comprovatamente perfette (Rapporto di campionamento __________, doc. Q).
Il certificato __________ attestante la conformità del cacao al 27 aprile 1994, cioè oltre venti giorni prima dell’imbarco, non è certo sufficiente a contrastare tale verosimiglianza, risultando la merce molto più esposta a possibili alterazioni durante la permanenza al porto di __________, non ancora sistemata nei containers e sigillata, di quanto lo fosse durante il trasporto sulla nave.
Contrariamente alle tesi della convenuta, anche un eventuale errore nelle analisi effettuate prima dell’imbarco non toccherebbe la garanzia per i difetti della merce alla quale deve far fronte la venditrice, ma comunque la venditrice sarebbe responsabile anche nel caso in cui i vizi fossero già stati presenti nella merce al momento del passaggio dei rischi manifestandosi però solo successivamente a tale momento. Se dunque è praticamente escluso che il cacao abbia subito un danneggiamento dopo l’imbarco è assolutamente più verosimile spiegare la sua difformità o con un errore della __________S nella prima analisi, o con un danneggiamento o manipolazione subiti nel periodo di permanenza al porto di __________ o, eventualmente, con lo sviluppo di un difetto intrinsecamente già presente nella merce ma non ancora manifestatosi al momento delle analisi tre settimane prima dell’imbarco. Si deve perciò ritenere che la merce fosse difforme dai valori pattuiti già al momento del passaggio dei rischi all’acquirente e che la responsabilità di tale difetto cade sulla venditrice.
L’appellante ha inoltre diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’inadempimento (art. 74 e 81 cpv. 1 CV), ovvero al rimborso delle spese inutilmente sostenute in relazione al contratto (Honsell, opera citata, n. 15 ad art. 74 CV), in concreto commissioni e spese per un totale di lire 887’116 (doc. L e GG1-6).
Su questi importi sono dovuti gli interessi a contare dal giorno del pagamento (art. 84 cpv. 1 CV), cioè dall’8 giugno 1994 per il prezzo di vendita, data da ritenere anche per le spese precedentemente sostenute in quanto così richiesto dall’attrice .
Il saggio degli interessi non è regolato dalla Convenzione, e deve pertanto essere determinato dal diritto interno risultante dall’applicazione delle calzanti norme di collisione (Honsell, opera citata, n. 10 ad art. 84 CV), ovvero, secondo l’art. 118 cpv. 1 LDIP, dal diritto del paese dove il venditore aveva la sua residenza abituale, e perciò dal diritto svizzero.
Gli interessi sono di conseguenza da attribuire al tasso del 5% (art. 73 cpv. 1 CO; Giger, Commentario bernese, n. 25 ad art. 208), non essendoci prova sufficiente del fatto che l’attrice abbia per tutto il tempo fatto capo ad un credito bancario al 9,25% (cfr. la non decifrabile indicazione in calce al doc. L), e neppure del fatto che, stante il rapporto tra commercianti, il tasso di sconto sia in Svizzera a quel momento stato superiore al 5% (art. 104 cpv. 3 CO).
Al liquidatore del concordato __________ spetterà la determinazione dell'importo dovuto sulla base del dividendo concordatario considerata anche la sospensione della decorrenza degli interessi durante la procedura di concordato (art. 279 cpv. 3 LEF).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 7 luglio 1997 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 12 giugno 1997 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, è così riformata:
o, è condannata a pagare a __________ lire 118'008'066 oltre interessi al 5% dall’8 giugno 1994.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 1’750.--
b) spese fr. __ 50.--
Totale fr. 1’800.--
già anticipati dall’appellante, sono posti a carico della convenuta, che rifonderà all’attrice fr. 2’500.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2 ed al liquidatore del concordato __________, avv. __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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