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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.192
Data decisione, Autorità: 10.11.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00192
Lugano 10 novembre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.1136 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 8 febbraio 1991 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 38’035.26 oltre interessi e rivalutazione monetaria a titolo di prezzo di vendita;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 13 giugno 1997 ha accolto per il capitale richiesto oltre a interessi al 5% dal 1° gennaio 1991 e fr. 3’613.35 per rivalutazione monetaria;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 7 luglio 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni del 12 agosto 1997 postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Nel periodo compreso tra il 26 aprile 1988 e il 26 maggio 1989 l’attrice ha fornito alla convenuta vari quantitativi di pellicole per imballaggi, emettendo per questo 5 fatture per complessive lire 32’881’600, somma rimasta impagata e oggetto della petizione in rassegna.
B. Nella risposta del 21 maggio 1991 la convenuta si è opposta alla petizione eccependo la difettosità della merce fornita, destinata a tre clienti della convenuta che l’avrebbero contestata.
La merce sarebbe in massima parte stata resa all’attrice oppure distrutta dopo il di lei rifiuto di riprenderla in consegna.
Stante i difetti della merce, nulla sarebbe comunque dovuto all’attrice.
C. Nel giudizio impugnato, ritenuta l’esistenza tra le parti di un contratto di compravendita da giudicare secondo il diritto italiano riservato il diritto svizzero per la forma e i tempi della notifica dei difetti, il Pretore ha ammesso che vi sarebbero stati dei problemi con parte delle forniture in questione.
Tuttavia, in un’occasione la convenuta non avrebbe saputo indicare il minor valore così che nulla potrebbe dedurre dalla fattura dell’attrice, mentre in un’altra circostanza essa sarebbe venuta meno all’obbligo di verifica della merce, ed in un terzo caso non sarebbe stata provata l’esistenza dell’asserito difetto, così che in definitiva la sua resistenza all’obbligo di pagamento del prezzo sarebbe in definitiva ingiustificata.
D. Con l’appello la convenuta chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
Il Pretore avrebbe erroneamente ritenuto l’esistenza di un rapporto di compravendita quando invece si tratterebbe di un appalto, trattandosi di materiale di imballaggio allestito in base alle specifiche richieste dell’attrice.
Quo alle fatture in questione, il Pretore avrebbe rettamente concluso per la difettosità delle forniture, da ritenere ricusate ed inaccettabili, dal che il diritto per la committente di rifiutare il pagamento.
Più precisamente, nel caso della fornitura per il cliente __________ (fattura 949, doc. C) sarebbero pacifici sia il difetto che la tempestività della notifica e il rifiuto della merce, mentre sarebbe ininfluente il fatto che il cliente tedesco abbia onorato la fattura della convenuta per la partita in questione.
Nel caso della fornitura destinata al cliente __________ (fatture 2368 e 2429, doc. D ed E) sarebbe pacifico l’errore commesso dalla convenuta e consistente nella mancanza di tre puntini, ma contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, non si potrebbe addebitare all’appellante la mancata verifica del testo (ovvero della presenza dei puntini) nella cosiddetta “prova colore”, essendo la stessa destinata appunto solo alla verifica del colore, e non ad un’ulteriore verifica del testo.
Nel caso infine della fornitura per il cliente __________ (fatture 396 e 1306, doc. F e G), la stampa di un bianco di fondo non richiesto, erroneamente eseguita dall’attrice, avrebbe compromesso la trasparenza del risultato, con il che si sarebbe ottenuto un prodotto diverso da quello richiesto e rifiutato dal destinatario.
In tutti i casi sarebbe pertanto giustificato il mancato pagamento delle fatture, dal che la reiezione di ogni pretesa dell’attrice.
E. L’attrice nelle osservazioni del 12 agosto 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili in base ad argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Per effetto dell’art. 117 cpv. 1 e cpv. 3 lit. c LDIP tornano perciò applicabili alla fattispecie gli art. 1655 e segg. CCI, senza che tuttavia -specie alla luce delle concrete censure al giudizio impugnato- derivino per questo delle modifiche allo scenario giuridico della causa , visto che i diritti del committente per il caso di difetti dell’opera sono analoghi a quelli del compratore, e che la stessa appellante non trae conseguenza alcuna dalla constatazione della diversa natura del contratto rispetto a quella prospettata nel primo processo.
A fronte di questa calzante motivazione, la convenuta nel gravame si limita ad affermare che il rifiuto della merce sarebbe “pacifico” (punto 5, pag. 4), argomentando con l’irrilevante doc. H, un telex da lei stessa allestito.
La critica del giudizio pretorile si riduce perciò all’apodittica affermazione della verità della propria tesi, il che non è tuttavia un’ammissibile argomentazione per un appello, che su questo punto si rivela perciò irricevibile prima ancora che infondato.
La convenuta argomenta invece che la prova colore sarebbe stata destinata unicamente alla verifica del colore e non anche del testo, già approvato in precedenza (appello, pag. 5).
L’obiezione è solo in apparenza pertinente: il teste __________ (verbale, pag. 4 e 5) ha chiaramente specificato che nella prassi dei rapporti tra le due ditte la verifica della prova colore non aveva solo lo scopo di controllare la colorazione, ma anche di costituire la definitiva approvazione dell’opera prima della sua produzione in quantità.
Dovendosi ammettere la violazione degli obblighi di verifica e notifica da parte della committente, e quindi l’approvazione dell’opera (art. 1667 CCI), bene ha fatto il Pretore a respingere le pretese della convenuta relative a questa fornitura.
Con l’appello la resistente si limita a sostenere in poche righe (pag. 5 e 6) che la non richiesta stampa di un bianco di fondo avrebbe causato il totale rifiuto della merce da parte del cliente, argomentando siffatta opinione unicamente in base al telex doc. 10, anche in questo caso da lei stessa redatto. Non può che seguirne la reiezione dell’inconsistente censura.
Ne è lo stesso dell’intero gravame, di manifesta natura dilatoria.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la sua soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 7 luglio 1997 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’000.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
La convenuta rifonderà all’attrice fr. 2’000.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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