AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.190
Data decisione, Autorità: 30.10.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00190
Lugano 30 ottobre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.245 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 16 novembre 1992 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui gli attori hanno proposto a giudizio la seguente domanda:
“1. La petizione è accolta: si accerta di conseguenza l’inesistenza del debito professato dalla defunta signora __________ ed incorporato nella cartella ipotecaria al portatore 9 maggio 1967 dg __________di nominali fr. 20’000.-- oltre interessi al 5% gravante in II° rango la PPP __________ di __________.
E’ di conseguenza fatto ordine al signor __________ in __________di consegnare il titolo ipotecario all’Ufficio dei registri del Distretto di Lugano perché provveda alla distruzione dello stesso ed alla cancellazione dell’iscrizione ipotecaria.
E’ fatto comunque divieto al signor __________ in __________ di disporre del titolo ipotecario in modo diverso da quanto detto al punto 2 del presente dispositivo.
E’ comunque fatto ordine all’Ufficio dei registri del Distretto di Lugano di cancellare l’iscrizione ipotecaria 9 maggio 1967 dg __________in relazione alla PPP __________ RFD __________, sezione di __________ ”.
mentre in via cautelare hanno altresì postulato che al convenuto venisse fatto ordine di depositare il titolo in questione e che venissero pubblicate le grida per l’ammortamento della cartella ipotecaria in questione;
Domande avversate dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 11 giugno 1997 ha respinto;
__________, che con atto di appello del 2 luglio 1997 chiede la riforma del querelato giudizio in via principale nel senso di accogliere integralmente la petizione, e in via subordinata nel senso di accertare non già l’inesistenza del debito, ma solo quella del pegno immobiliare;
Mentre il convenuto con osservazioni del 30 luglio 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Nel giugno del 1988 il convenuto ha trovato la cartella ipotecaria di cui trattasi (doc. 7) in una baracca di sua proprietà, e il 29 luglio 1988, dopo avere chiesto lumi sul da farsi, l’ha consegnata all’ufficio oggetti smarriti di __________ (doc. 4).
B. Con la petizione che ci occupa gli attori, l’uno erede universale della debitrice indicata dal titolo (doc. A) e l’altra proprietaria del fondo gravato, hanno formulato le domande sopracitate domande, fondate sul fatto che il convenuto non potrebbe vantare credito alcuno nei loro confronti.
Con l’azione si vorrebbe evitare che il convenuto acquisisca un diritto di proprietà sul titolo, del quale si chiederebbe pertanto l’annullamento.
C. Nella risposta del 16 settembre 1993 il convenuto si è opposto alla petizione sostenendo di essere divenuto proprietario del titolo ai sensi dell’art. 722 cpv. 1 CC per il decorrere del termine di 5 anni dal suo ritrovamento.
Da tale diritto, stante la natura del titolo, discenderebbe la facoltà per lui di resistere con successo alla petizione, non potendosi in particolare affermare l’avvenuta estinzione del credito o del diritto di pegno incorporati nel documento.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto la proprietà da parte del convenuto sulla cartella ipotecaria in questione, così che questi già solo per questo motivo potrebbe validamente vantare i diritti ivi incorporati, che gli attori non avrebbero provato essere estinti.
Dal che la reiezione della petizione.
E. Con l’appello __________ postula la riforma della sentenza pretorile in via principale nel senso di ammettere la petizione accertando l’inesistenza del debito di cui alla cartella ipotecaria, e in via subordinata nel senso di accertare l’inesistenza almeno del diritto di pegno immobiliare incorporatovi.
Il Pretore avrebbe ammesso a torto l’acquisto della proprietà del titolo da parte del convenuto, avendo questi omesso di effettuare le indagini e le pubblicazioni previste dagli art. 720 e segg. CC.
Vi sarebbe inoltre stata violazione dell’art. 9 CC per il fatto che il Pretore non ha ritenuto fornita la prova dell’inesistenza del debito incorporato nella cartella, quando invece tale prova sarebbe stata fornita.
F. Delle osservazioni 30 luglio 1997 del convenuto, che postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
La questione di fatto, ovvero l’inesistenza di tale rapporto obbligatorio, è addirittura pacifica, ma di nessuna rilevanza giuridica ai fini della causa.
E’ infatti incontestabile che l’esistenza di un valido rapporto obbligatorio retrostante e di un reale debito corrispondente alla professione di debito contenuta nel titolo non sono per nulla necessari, vista la natura di titolo al portatore della cartella, in conseguenza della quale è la cartella ipotecaria stessa a costituire un credito personale garantito da pegno immobiliare (art. 842 e 855 cpv. 1 CC). Si pensi del resto al frequente caso di un pegno immobiliare nella forma della cartella ipotecaria al portatore costituito dal proprietario sul proprio fondo, nel quale nulla può evidentemente essere eccepito alla validità della cartella ipotecaria nonostante l’ovvia inesistenza di qualsivoglia rapporto debitorio a monte della richiesta di emissione.
Essi avrebbero semmai dovuto addurre e dimostrare, delle due l’una, che il convenuto non era proprietario della cartella ipotecaria, oppure che essa non incorporava più alcun credito.
2.1 In questa sede la ricorrente tenta di sostenere che il convenuto non sarebbe divenuto proprietario ex art. 722 cpv. 1 CC della cartella ipotecaria per il motivo che egli non avrebbe effettuato le indagini o le pubblicazioni previste dall’art. 720 cpv. 1 CC.
La tesi prima ancora che infondata -l’obbligo di indagine e pubblicazione è alternativo, e non cumulativo, a quello, perfettamente adempiuto dal convenuto, di annuncio alla polizia (art. 720 cpv. 1 CC: “.. a darne avviso alla polizia od a fare egli stesso le indagini e le pubblicazioni...”; Haab/Simonius/Scherrer/Zobl, Zürcher Kommentar, n. 41 e 42 ad art. 720-722 CC)- è irricevibile: nella petizione gli attori hanno infatti genericamente sostenuto che l’azione era volta ad evitare che il convenuto divenisse proprietario del titolo (punto 8, pag. 5), ma non che a questo risultato ostasse la violazione degli obblighi di cui all’art. 720 CC, il cui adempimento è per contro implicitamente stato ammesso laddove si è affermato che solo il mancato compimento del termine di 5 anni impediva che il convenuto disponesse liberamente del titolo (punto 6, pag. 3).
Il mancato rispetto delle formalità di cui all’art. 720 CC è perciò una novità dell’atto di appello, come tale irricevibile ex art. 321 cpv. 1 lit. b CPC.
Né si può seriamente affermare che il convenuto non sarebbe divenuto proprietario del titolo per il motivo che la petizione avrebbe avuto un effetto interruttivo o sospensivo sul termine quinquennale di cui all’art. 722 cpv. 1 CC, essendo pacifico da una parte che l’azione non ha costituito rivendicazione della proprietà del titolo (esplicito: petizione, punto 7, pag. 5; appello, punto 10, pag. 9), che essa non era nemmeno da intendere quale richiesta di ammortamento del titolo (esplicito: petizione, punto 1, pag. 3; appello, punto 9, pag. 9), e che gli attori, contrariamente all’opinione della ricorrente (appello, punto 10, pag. 9) non sono neppure da intendere quali “sonstiger Berechtigter” sul titolo, ma solo ed unicamente quali obbligati alle obbligazioni ivi incorporate.
2.2 Non meno infondato è a questo stadio della causa il tentativo di affermare che il titolo non incorporerebbe più il credito e il diritto di pegno immobiliare.
E’ infatti pacifico che il titolo è regolarmente iscritto a registro fondiario -del tutto inconcludenti in proposito sono perciò le generiche censure dell’appellante di violazione dell’art. 9 CC- , e che non ha avuto luogo alcuna procedura formale di ammortamento ai sensi dell’art. 871 CC, alla quale non possono evidentemente supplire le richieste in tal senso e le eccezioni sollevate in questa causa nei confronti del solo convenuto, di modo che, contrariamente alla diversa opinione della ricorrente (appello, punto 9, pag. 9), proprio non si vede come possa trovare udienza l’invocazione di questa norma.
Vero è piuttosto, dal profilo dell’equità, che si può presumere che qualcuno abbia dato fr. 20’000.-- alla debitrice ricevendo in garanzia la nota cartella (tesi ventilata al punto 6, pag. 4 della petizione, mai gli attori hanno per contro sostenuto che fosse un titolo del proprietario), e che questo ignoto creditore non li abbia avuti in restituzione, di modo che, dal punto di vista economico, il danneggiato è detto creditore e non certo l’appellante, la quale per ovvia convenienza vorrebbe in definitiva sostituire a questo giuridicamente corretto risultato una situazione economica altrettanto iniqua per la quale il debito originario per cui fu emessa la cartella ipotecaria ed in essa incorporato non viene più onorato.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell’appellante (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 2 luglio 1997 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 580.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 600.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere al convenuto fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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