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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2017.8
Data decisione, Autorità: 09.02.2017, CEF
Titolo: Determinazione del modo di realizzazione di diritti in una comunione ereditaria
Incarto n. 15.2017.8
Lugano 9 febbraio 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella procedura avviata con istanza 27 gennaio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante a
PI 2,
nella comunione ereditaria fu PI 1, composta oltre che dall’escussa PI 2 di
PI 3, __________ PI 4, __________
nelle varie esecuzioni (gruppi da n. 1 a 5) promosse contro l’escussa da:
__________,
(rappresentato dall’Ufficio contribuzioni, __________)
__________, __________
(rappresentato da __________, __________)
__________, __________
,
(rappresentata dall’
,)
,
,
(rappresentati,)
__________,
(rappresentato dall’Amministrazione delle imposte,
reparto contabilità, __________)
__________, __________
(rappresentato dalla cassa comunale, __________)
,
in fatto: A. Nelle varie esecuzioni promosse contro PI 2, il 7 gennaio 2014, l’8 luglio 2014, il 22 ottobre 2014, il 9 giugno 2015 e il 4 dicembre 2015 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha pignorato i “diritti vantati dall’escussa nella comunione ereditaria fu PI 1” composta oltre che di lei di PI 3 e di PI 4. In sede di pignoramento l’Ufficio ha indicato quali beni appartenenti alla comunione ereditaria in particolare la particella n. __________ di __________ e le particelle n. __________, n. __________ e n. __________ di __________. Nel verbale di pignoramento del 7 gennaio 2017 l’Ufficio non ha quantificato il valore di stima dell’interessenza spettante all’escussa nella comunione, mentre nei successivi verbali di pignoramento esso le ha assegnato un valore di stima di fr. 1.–.
B. Avendo alcuni creditori presentato le domande di vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 21 marzo 2016 a norma dell’art. 9 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessuna conciliazione è potuta essere raggiunta in assenza di parte dei creditori e dei membri della comunione ereditaria. In sede di conciliazione l’ufficio non ha determinato il valore della quota di spettanza della debitrice nella comunione ereditaria, ma ha attribuito alla particella n. __________ di __________ un valore di stima di fr. 786.60. Non ha invece stimato i fondi di __________, limitandosi a rilevare che la particella n. __________ di __________ è gravata da una cartella ipotecaria di fr. 150'000.– iscritta nel 1969 e avente quale creditrice la Banca __________.
C. Il 2 giugno 2016, l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso. Nel termine impartito non è pervenuta all’Ufficio alcuna proposta.
D. Il 27 gennaio 2017 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 2, preavvisando la loro vendita ai pubblici incanti e precisando di attribuire alla sostanza ereditaria un valore complessivo di fr. 300'000.– e all’interessenza della debitrice un valore di fr. 100'000.–.
Considerato
in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 ODiC la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
2.1 Malgrado il valore di stima non sia stato quindi accertato correttamente come richiede l’art. 5 cpv. 3 ODiC, non è necessario retrocedere l’incarto all’UE per nuovi accertamenti al riguardo. In considerazione dei dati numerici a disposizione di questa Camera, infatti, non vi è ombra di dubbio che il valore della quota pignorata è di almeno fr. 100'000.–. Ora, i crediti per cui era stata chiesta la realizzazione della quota e quelli dei creditori giunti solo allo stadio del pignoramento ammontavano al 9 settembre 2016 a complessivi fr. 25'035.80. Questa somma rappresenta circa un quarto del valore di stima quantificato dall’Ufficio, come visto, per difetto. Ciò considerato, sussiste il rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale, non avendo i creditori alcun interesse, in sede di asta, a rilanciare non appena l’offerta migliore abbia superato l’importo totale dei loro crediti. La proposta dell’UE di realizzare la quota all’asta non appare quindi indicata.
2.2 Il modo di realizzazione dello scioglimento della comunione ereditaria, che a differenza della vendita all’asta può essere ordinata anche quando il valore della quota pignorata non è determinato almeno approssimativamente, garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’eccedenza all’escusso. La soluzione alternativa dell’assegnazione della quota ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODiC) è esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC). Nel caso concreto poi, a fronte del valore dell’interessenza le spese connesse alla divisione della successione – da saldare con quanto otterrà l’escusso nella divisione (art. 13 cpv. 2 ODiC) – appaiono coperte. Giova quindi, nel caso specifico, ordinare all’UE di procedere a richiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC; RtiD 2009 II 762 seg. n. 58c). È comunque fatta salva la possibilità per la comunione ereditaria di evitare lo scioglimento pagando i crediti per i quali la quota dell’escussa è stata pignorata oppure formulando un’offerta di vendita della quota a trattative private che possa essere accettata da tutti i creditori pignoranti e dall’escussa (art. 130 LEF; v. Bettschart in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 15 ad art. 132 LEF).
Nel Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC per intervenire nella divisione in luogo dell’erede le cui ragioni successorie sono state pignorate è l’ufficiale delle esecuzioni nel cui circondario l’escusso ha il proprio domicilio (art. 96 cpv. 2 LAC). Spetterà quindi all’Ufficiale dell’UE di Lugano di chiedere la divisione della successione alla competente autorità qualora i coeredi dovessero opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 ODiC), e gli spetta anche di rappresentare l’escussa nella procedura (v. sentenza della CEF 15.2001.287 dell’11 gennaio 2002). Come detto, le spese connesse alla procedura di divisione devono essere anticipate dai creditori (art. 13 cpv. 2 ODiC), pena la rinuncia alla realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF); contrariamente a quanto sostenuto da Gilliéron (Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 35 ad art. 132 LEF), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 ODiC sono inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero agevolmente raggirare la tutela prevista dall’art. 10 cpv. 3 ODiC a favore del debitore. L’Ufficio procederà poi, nella misura necessaria al soddisfacimento dei creditori, a realizzare i beni attribuiti all’escussa nella divisione alfine di potere disporre della necessaria liquidità per estinguere i crediti a beneficio dei quali la quota è stata pignorata.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che è ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di sostituirsi a PI 2 nella comunione ereditaria fu PI 1 che ella compone con PI 3 e PI 4, di chiederne lo scioglimento e di procedere poi alla realizzazione di quanto attribuito all’escussa nella divisione, secondo le indicazioni del considerando 3, fatte salve le soluzioni alternative menzionate in fondo al considerando 2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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