AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.179
Data decisione, Autorità: 07.05.1998, IICCA
Incarto n. 12.97.00179
Lugano 7 maggio 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.95.00524 (già 1'505) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 - promossa con petizione 30 settembre 1992 da
rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 24’959.75 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________dell’UE di Lugano;
domande avversate dal convenuto, il quale ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 23 maggio 1997 ha integralmente accolto;
appellante il convenuto con atto di appello 16 giugno 1997 con cui chiede in via principale di ritornare gli atti al primo giudice per nuovi accertamenti e in subordine la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione; il tutto, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attrice con osservazioni 22 aprile 1998 ha postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Il 1° novembre 1985 __________ è stato assunto da __________ in qualità di direttore dell’albergo __________ di _________ in forza di un contratto di durata quinquennale, la cui scadenza iniziale era fissata per il 30 ottobre 1990 (doc. A).
A far tempo dal 1° luglio 1989 il direttore ha chiesto di lasciare la gerenza del __________ per dedicarsi ad un altro esercizio pubblico: tale richiesta è stata accolta dalla datrice di lavoro, la quale ha tuttavia preteso che egli si occupasse ancora della supervisione dell’hotel ma senza retribuzione, ritenuto che nel contempo a sua moglie, già dipendente della società, sarebbe stato aumentato il salario in ragione di fr. 3’000.- mensili lordi (doc. P).
B. Il 31 ottobre 1990 venne allestito il rapporto cassa del __________, dal quale risultava un saldo attivo
Richiesto a più riprese di riversare alla società tali importi, _________ ha sempre rifiutato la loro rifusione. Di qui la presente causa.
C. Con la petizione __________, cui __________ ha ceduto la pretesa (doc. E), ha chiesto la condanna di __________ al pagamento di fr. 24’959.75 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano (doc. F), pretendendo in sostanza la consegna del saldo cassa trattenuto senza alcun motivo.
Il convenuto si è opposto alla petizione, facendo osservare come il suo impegno presso il __________ dopo il 1° luglio 1989 fosse stato di gran lunga più intenso rispetto a quanto inizialmente previsto, ciò che a suo dire giustificava una sua remunerazione: la trattenuta del saldo cassa era pertanto avvenuta a parziale compensazione di tale pretesa ed era perciò del tutto giustificata.
D. Con sentenza 23 maggio 1997 il Pretore ha accolto la petizione.
Premesso innanzitutto che il convenuto non aveva contestato in causa di trattenere il saldo cassa, il giudice di prime cure si è limitato ad esaminare la fondatezza della pretesa posta in compensazione da quest’ultimo, cioè la questione a sapere se l’attività da lui svolta nell’hotel dopo il 1° luglio 1989 fosse soggetta a retribuzione. Preso atto delle testimonianze _________ e __________ e rilevata l’assenza di prove a sostegno della tesi avversa, egli ha senz’altro concluso per la negativa, tanto più che l’aumento dello stipendio della moglie del convenuto a far tempo dal 1° luglio 1989 era avvenuto senza un corrispondente aumento dell’onere lavorativo a suo carico e infine il convenuto non aveva contestato la lettera di conferma (doc. P) in cui controparte gli comunicava gli accordi in vigore da quella data.
E. Con appello 16 giugno 1997 il convenuto chiede in via principale di ritornare gli atti al primo giudice per ulteriori accertamenti e in subordine la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione; il tutto, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.
L’appellante giustifica la richiesta di rinvio degli atti al Pretore, asserendo che la fattispecie era retta dal principio indagatorio e che in prima sede non erano stati accertati tutti i fatti decisivi. Nel merito osserva che il primo giudice aveva ritenuto, a torto, che egli non avesse contestato in causa la trattenuta del saldo cassa ed aveva perciò omesso di accertarne l’esistenza: in realtà l’istruttoria aveva escluso la fondatezza di tale pretesa e ciò già per il fatto che - contrariamente a quanto asserito dai testi _________ e __________, nei confronti dei quali è stata inoltrata una denuncia penale per falsa testimonianza - il ricavo delle carte di credito veniva direttamente incassato dalla _________ e non dal convenuto, circostanza che il Pretore avrebbe potuto senz’altro appurare richiamando d’ufficio la contabilità di quest’ultima; in ogni caso l’accordo di collaborazione dal 1° luglio 1989 senza alcuna remunerazione era nullo siccome contrario all’art. 27 cpv. 2 CC, per cui la sua attività andava retribuita normalmente, ciò che comportava un credito a suo favore di almeno fr. 52’000.-, somma che in via subordinata egli pone nuovamente in compensazione.
Con ordinanza 30 luglio 1997 il presidente di questa Camera ha sospeso la trattazione dell’appello fino a definizione della procedura penale inoltrata contro i due testimoni.
F. Conclusa l’inchiesta penale con un decreto di non luogo a procedere e respinta un’istanza di promozione dell’accusa nei confronti di questi ultimi, con osservazioni 22 aprile 1998, di cui si dirà se necessario nei successivi considerandi, l’attrice ha postulato la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili.
Considerando
in diritto
È pertanto a ragione che il giudice di prime cure non ha accertato d’ufficio i fatti e si è limitato a prendere in considerazione quanto gli era stato indicato dalle parti, il che esclude di dovergli rinviare la causa per nuovi accertamenti.
Per il resto, neppure vi è motivo per completare d’ufficio in questa sede quegli accertamenti segnatamente con il richiamo della contabilità della parte appellata, il tutto in applicazione dell’art. 322 lett. a CPC: per costante giurisprudenza tale norma non ha infatti lo scopo di ovviare alle negligenze delle parti nell’indicazione dei fatti e nell’allegazione delle prove (Cocchi/ Trezzini, CPC, N. 3 e 12 ad art. 322; IICCA 13 giugno 1994 in re G./R., 12 febbraio 1995 in re L./C., 13 febbraio 1995 in re H. SA/S. SA, 29 marzo 1996 in re C.O./L. e llcc., 8 maggio 1996 in re D./T.).
In tali circostanze bene ha fatto il Pretore a ritenere fondata quella pretesa senza dover esperire ulteriori accertamenti.
In via abbondanziale si osserva che in ogni caso la tesi secondo cui le carte di credito erano incassate direttamente dalla __________ e non dal convenuto, oltre che irricevibile (siccome formulata per la prima volta in questa sede, art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), è pure infondata, essendo stata smentita dai testi _________ (“quando la situazione è diventata più tragica, il _________ incassava direttamente le carte di credito”), _________ (“scoprii che le carte di credito ... non versavano più sul nostro conto corrente bancario. Ho chiesto loro spiegazione del mancato pagamento degli accrediti. Mi dissero che non versavano al nostro conto corrente, ma direttamente al __________ al signor __________ ” e ancora “_________ ha iniziato in estate ad incassare direttamente i proventi delle carte di credito ...”) e _________ (“ricordo che _________ percepiva direttamente i versamenti delle carte di credito”).
A prescindere da ciò, va comunque osservato che l’istruttoria ha chiaramente provato che il convenuto in realtà non prestava la sua collaborazione a titolo gratuito, ma che per evitare che egli avesse a percepire un doppio stipendio si accordò con la datrice di lavoro nel senso che alla di lui moglie, il cui orario di lavoro rimaneva identico (teste _________ “il periodo di lavoro della moglie confrontando il periodo in cui il marito lavorava tutto il giorno e quello in cui lavorava solo parzialmente, è rimasto identico”), sarebbe stato concesso un aumento di fr. 3’000.- mensili (doc. P; teste __________ “__________ era consapevole che non veniva più pagato per le sue prestazioni ...: questa era la contropartita per la rescissione anticipata del contratto. Egli chiese però che la paga della moglie venisse maggiorata per questo motivo” e ancora “la nostra amministrazione ... ha trovato con lui un compromesso nel senso che avrebbe comunque collaborato a che la conduzione potesse continuare, a titolo non oneroso o meglio con la sola retribuzione della moglie”; teste __________ “siccome _________ non poteva avere due stipendi, pur continuando ad occuparsi del _, quale contropartita delle sue prestazioni si decise di aumentare lo stipendio della di lui moglie” e ancora “ per non avere due stipendi aveva fatto la richiesta di aumentare lo stipendio della moglie”), ciò che per altro è stato fatto (doc. T, V, W e Z).
L’appello è pertanto respinto con accollo di tassa di giustizia, spese e ripetibili a carico dell’appellante, del tutto soccombente (art. 148 CPC).
Con le osservazioni all’appello la parte appellata chiede che venga accertato il carattere temerario del gravame.
La richiesta merita di essere accolta.
Le argomentazioni a sostegno dell’appello, oltre che perlopiù irricevibili, si sono rivelate manifestamente infondate e con tutta evidenza lo sarebbero state anche se fosse stato accertato il buon fondamento della denuncia penale contro alcuni testimoni, e ciò se non altro per il fatto che non sono state comunque contestate le altrettanto rilevanti deposizioni __________ e __________Di fronte alle chiare risultanze istruttorie, nonché alle sue ammissioni in prima sede, l’appellante - e per esso il suo nuovo legale - meglio avrebbe fatto ad astenersi dal presentare un tale gravame, che in realtà ha unicamente lo scopo di procrastinare la rifusione alla controparte del dovuto.
In accoglimento della richiesta volta a sanzionare il carattere temerario dell’appello, l’appellante sarà pertanto tenuta a rifondere alla parte appellata fr. 2’500.- per ripetibili, somma senz’altro sufficiente a compensarle ogni danno patito in questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 16 giugno 1997 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 880.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 900.-
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 2’500.- a titolo di ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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