AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.176
Data decisione, Autorità: 15.10.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00176
Lugano 15 ottobre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria OA.94.59 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud, promossa con petizione 20 agosto 1992 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 29’790.05 oltre interessi;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr. 30’000.-- oltre interessi, domanda aumentata a fr. 52’740.-- oltre interessi in corso di causa;
Il Pretore con sentenza 8 gennaio/16 maggio 1997 ha respinto la petizione e ammesso la domanda riconvenzionale per fr. 2’592.-- oltre interessi;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 9 giugno 1997 postula la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e respingere la riconvenzionale;
Mentre il convenuto con osservazioni del 9 luglio 1997 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore sostiene di avere acquisito da terzi, ma nell’interesse del convenuto, un diritto di compera relativo al foglio PPP __________ del fondo base __________ al prezzo di fr. 408’000.-- (doc. F), diritto in seguito ceduto al convenuto medesimo, che non avrebbe però provveduto a rimborsare all’attore tutti gli oneri da lui assunti.
Sarebbero pertanto dovuti fr. 20’000.-- a saldo del prezzo della cessione del diritto di compera, fr. 7’103.45 per i costi di allacciamento del fondo, dell’emissione di cartelle ipotecarie e dell’intavolazione della proprietà per piani, fr. 3’864.60 per la costituzione del diritto di compera e per l’emissione di altre cartelle ipotecarie, fr. 1’414.-- per esborsi all’ufficio registri e fr. 1’558.-- per interessi ipotecari, il tutto per fr. 33’940.05.
Da questo importo sarebbero da dedurre unicamente fr. 4’150.-- per il costo di riparazione del tetto, mentre non vi sarebbe responsabilità dell’attore per eventuali altri difetti del fondo, con un saldo di complessivi fr. 29’790.05 oltre interessi, somma oggetto della presente causa.
B. Nella risposta del 26 ottobre 1992 il convenuto si è opposto alla petizione eccependo preliminarmente la prescrizione della pretesa e la carenza di legittimazione attiva del procedente.
Nei rapporti tra le parti farebbe stato unicamente l’atto di cessione del diritto di compera del 6 marzo 1986, perfettamente ossequiato dal convenuto, di modo che nulla più sarebbe dovuto all’attore.
Questi dovrebbe invece rifondere il minor valore conseguente ai difetti dell’immobile, così come le spese di perizia e quelle del patrocinio preprocessuale, il tutto per circa fr. 30’000.--, somma richiesta in via riconvenzionale.
C. L’attore si è opposto alla riconvenzionale, negando sia gli asseriti difetti e le altre posizioni di danno, che il proprio obbligo risarcitorio.
Il convenuto ha in seguito aumentato a fr. 52’740.-- oltre interessi la propria domanda riconvenzionale, mentre l’attore ha mantenuto le proprie tesi e richieste.
D. Nel giudizio impugnato il Pretore ha dapprima respinto le eccezioni di prescrizione e carente legittimazione attiva, ed ha in seguito ritenuto che il convenuto avrebbe effettivamente chiesto all’attore di farsi concedere dai proprietari il diritto di compera in seguito cedutogli.
Nondimeno, gli importi richiesti dall’attore sarebbero già stati pagati dal convenuto ad eccezione dei fr. 1’558.-- relativi agli interessi ipotecari.
Le pretese del convenuto sarebbero per contro fondate limitatamente ai fr. 4’150.-- riconosciuti dall’attore, dal che, dopo compensazione, la reiezione della petizione e l’accoglimento della riconvenzionale per fr. 2’592.-- oltre interessi.
E. Con l’appello l’attore postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione e di respingere la riconvenzionale.
Il Pretore avrebbe ritenuto a torto l’avvenuto pagamento dell’intero prezzo per la cessione del diritto di compera e degli altri crediti vantati, non potendo essere conferito credito alcuno alle ricevute versate in atti dal convenuto.
F. Nelle osservazioni del 9 luglio 1997 il convenuto ha chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Essa non crea tuttavia una presunzione assoluta di verità del proprio contenuto (II CCA 26 gennaio 1995 in re I./P.), ed è perciò lecito tentare di distruggerne la forza probatoria con altri mezzi di prova, purché sicuri e concordanti, allorché si presentino fattispecie in cui nonostante il rilascio della ricevuta il pagamento non è avvenuto (II CCA 24 marzo 1995 in re N./M.).
2.1 Contrariamente all’opinione dell’attore, il punto di partenza per la disamina della questione non è la convenzione 12 luglio 1985, manifestamente nulla per vizio di forma (art. 216 CO), ma bensì -come del resto rettamente ritenuto dal Pretore- l’atto pubblico del 6 marzo 1986 (doc. F) con cui l’attore ha ceduto al convenuto il diritto di compera, con il che cade anche, come addotto dal Pretore, ogni eccezione di carenza di legittimazione dell'attore.
In tale atto (punto 5, fol. 2) si attesta senza possibilità di equivoco che la parte del prezzo di fr. 50’000.-- da versare in contanti è già stata pagata -non è in questa sede litigiosa la questione dell’assunzione dell’onere ipotecario- il che, a non averne dubbi, costituisce ricevuta ai sensi dell’art. 88 CO (II CCA 22 settembre 1997 in re M. e C./G.), e perciò risultano superate tutte le contestazioni dell’attore relative a fatti avvenuti in precedenza.
In effetti, quand’anche si volesse ammettere sulla base dei fatti da lui narrati (convenzione 12 luglio 1985, pagamento di soli fr. 30’000.-- nonostante il rilascio di due ricevute per quell’importo) che ancora poco prima della firma del rogito doc. F sussisteva l’asserito credito di fr. 20’000.--, si dovrebbe comunque presumere che tale pagamento abbia avuto luogo prima della sottoscrizione dell’atto.
2.2 Rimane pertanto da esaminare se da elementi probatori successivi al rilascio da parte dell’attore della chiara ricevuta di cui all’atto pubblico doc. F si possa inferire con la necessaria certezza la sussistenza dell’asserito credito.
La risposta deve essere affermativa sulla scorta della lettera 2 luglio 1986 indirizzata a __________ (doc. G), che all’epoca rappresentava validamente il convenuto, e che recita:
“Contrariamente a quanto indicato nel rogito n. 1426, vi spettano ancora fr. 20’000.- (essendo stati versati unicamente fr. 30’000.--) che il signor __________ verserà, come convenuto, per fr. 10’000.- entro il 31.12.1986 e per franchi 10’000.- entro il 31.12.1987.
Con tale pagamento risulta quindi saldato il prezzo di compra-vendita.”
A fronte di un’ammissione di debito di tale chiarezza, che esplicitamente confuta le risultanze dell’atto pubblico, non può in effetti essere condiviso l’apprezzamento delle prove operato dal Pretore, che a torto ha preferito la tesi dell’avvenuto integrale pagamento, omettendo di conferire -come è invece giusto in un caso del genere- importanza decisiva al riscontro probatorio più recente, con il quale si devono ritenere superate le precedenti risultanze di senso contrario.
A questa soluzione, a prescindere per un momento dal solo testo delle varie contrastanti dichiarazioni, non osta nemmeno l’aspetto meramente materiale afferente ai pretesi pagamenti, non essendoci il tangibile riscontro del fatto che i denari, ancorché -come rileva il Pretore- prelevati dal convenuto in date sospette, siano anche visibilmente affluiti nella sfera di disponibilità dell’attore.
Inoltre, confrontato con la chiara ammissione dell’avv. __________, il convenuto non ha tesi difensiva migliore di quella, risibile, di “un evidente errore di interpretazione nei documenti esaminati dal legale in questione” (risposta, punto 5a, pag. 6), errore che tuttavia, pur (se esistente) di enorme rilevanza, non ha ricevuto alcuna smentita immediata, e al quale nelle intenzioni del convenuto (risposta, ibidem) si vorrebbe aver rimediato con la lettera 3 febbraio 1987 dell’avv. __________ (doc. 2), che ammette un debito di soli fr. 1’558.-- ma non smentisce esplicitamente lo scritto in questione, e con la lettera 14 giugno 1986 (doc. 7), che è addirittura precedente all’ammissione decisiva datata 2 luglio 1986 e che è perciò priva di rilevanza in questo contesto.
Tuttavia, contrariamente a quanto avvenuto per i fr. 20’000.-- del saldo del prezzo della cessione del diritto di compera, l’attore, gravato dell’onere della prova, non è in grado di fornire un elemento di giudizio posteriore al rilascio delle ricevute della sicura concludenza della predetta lettera doc. G, così che la sua critica alla valenza delle ricevute contestate (appello, punto 7, pag. 13 e 14) si esaurisce a ben vedere in una generica confutazione fondata su elementi indiziari, che neppure lontanamente riescono a inficiare la presunzione dell’avvenuto pagamento insita nei doc. 11 e 12.
Il giudizio impugnato merita pertanto di essere confermato laddove ammette l’inesistenza della pretesa dell’attore di complessivi fr. 13’940.05 per i vari esborsi di cui ai punti 5b, 5c e 5d della petizione.
Dal totale di fr. 21’558.-- sono da dedurre i fr. 4’150.-- riconosciuti dal procedente per i difetti del tetto e perciò il suo credito si riduce a fr. 17’408.-- oltre interessi al 5% dal 16 luglio 1986, data della messa in mora doc. H, mentre la domanda riconvenzionale deve essere interamente respinta, con il che devono ritenersi evase anche le lamentele dell’appellante relative alle incongruenze del dispositivo del primo giudizio sulle rispettive soccombenze e le date di decorrenza degli interessi moratori.
Ne consegue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 9 giugno 1997 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 8 gennaio/16 maggio 1997 della Pretura di Mendrisio-Sud è riformata nel modo seguente:
__________, è condannato a pagare ad __________, fr. 17’408.-- oltre interessi al 5% dal 16 luglio 1986.
La tassa di giustizia per l’azione principale di fr. 2’000.-- e le spese, da anticiparsi dall’attore, restano a suo carico per 2/5 e per 3/5 sono a carico del convenuto, che rifonderà all’attore fr. 700.-- per parte di ripetibili.
L’azione riconvenzionale è respinta.
La tassa di giustizia per l’azione riconvenzionale di fr. 1’350.-- e le spese, comprese quelle di perizia, sono a carico dell’attore riconvenzionale, che rifonderà al convenuto riconvenzionale fr. 5’000.-- per ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 880.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 900.--
già anticipati dall’appellante restano a suo carico per 2/5 e per 3/5 sono a carico del convenuto, che gli rifonderà fr. 400.-- per ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione: - __________ o;
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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