AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.174
Data decisione, Autorità: 22.09.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00174
Lugano 22 settembre 1997/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nelle congiunte cause della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, OA.94.112, promossa con petizione 3 novembre 1994 da
contro
(rappr. dall’avv. __________) e __________, promossa __________ di uguale data da
contro
(rappr. dall’avv. __________)
liti denunciate dall’attrice a
(rappr. dall’avv. __________)
che vi è intervenuta in sostegno delle tesi e domande dell’attrice,
con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 124’718.65 oltre accessori in conseguenza del contratto di leasing;
Domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 20 maggio 1997 ha accolto;
Appellanti i convenuti, che con atto di appello del 10 giugno 1996 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni 5 agosto 1997 postula la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto: A. Il 24 gennaio 1990 __________ e __________ hanno sottoscritto un documento denominato “contratto di finanziamento” (doc. A) mediante il quale __________ è entrata in possesso di una vettura Mercedes Benz 560 SEC nuova contro un canone mensile di fr. 2’835.--.
B. __________ ha dichiarato nel contratto stesso (pag. 1, punto 3) di cedere tutti i diritti a lei derivanti dal medesimo a __________ alla quale è succeduta l’attrice.
ha per sua parte sottoscritto il contratto in questione quale debitore solidale.
C. Il 5 o il 6 marzo 1990 la vettura è stata rubata a __________ Non avendo l’attrice ricevuto risarcimento di sorta -visto che in particolare l’assicuratrice casco __________ avrebbe rifiutato di intervenire a seguito di reticenza dell’assicurata __________ con separate cause essa ha proceduto nei confronti della controparte contrattuale e del debitore solidale per fr. 124’718.65 oltre interessi al 10,5%, liti denunciate all’assicuratrice che ha rifiutato le prestazioni.
D. Nei rispettivi (ma di identico contenuto) allegati responsivi datati 9 gennaio 1995 i convenuti si sono opposti alla petizione, sollevando preliminarmente l’eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’attrice e sottolineando per il resto l’abusivo comportamento della __________ L’attrice avrebbe pertanto dovuto procedere nei confronti dell’assicuratrice, ritenuto che i convenuti con la cessione del diritto al risarcimento assicurativo avrebbero soluto qualsivoglia loro obbligo nei confronti della procedente.
E. __________, intervenuta in lite, ha giustificato il mancato risarcimento del danno conseguente al furto della Mercedes con la reticenza di __________ che avrebbe sottaciuto di avere subito analoghi furti in passato.
F. Il Pretore nel giudizio impugnato ha dapprima respinto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva, e ha poi ritenuto che l’attrice non era tenuta ad agire giudizialmente nei confronti dell’assicurazione, che comunque a giusta ragione avrebbe rifiutato il risarcimento, stante la chiara reticenza della __________ Dal che l’accoglimento della petizione per l’importo dedotto in causa, rimasto di per sé incontestato, oltre ad interessi al 5%.
G. Con l’appello i convenuti chiedono la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione.
Contrariamente all’opinione del Pretore, dall’istruttoria non sarebbe emersa con la necessaria chiarezza l’asserita reticenza di __________, mentre risulterebbe il comportamento superficiale dell’assicuratrice, che sapeva del precedente furto subito dall’assicurata e commetterebbe pertanto abuso di diritto nell’invocare la pretesa reticenza.
Il Pretore avrebbe inoltre disatteso l’art. 171 cpv. 3 CO, dal momento che la cessione dei diritti di cui all’assicurazione casco sarebbe avvenuta “pro soluto”, con il che nulla più sarebbe dovuto all’attrice.
H. Delle osservazioni 14 luglio 1997 di __________ e 5 agosto 1997 dell’attrice, che concludono per la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. E’ pacifico che nonostante la consegna del veicolo alla stipulante __________ questo è rimasto di proprietà della parte che ha concesso il finanziamento (esplicito: clausola 1.2), così come è del resto usuale e tipico per i contratti leasing, posto che tale è la natura del contratto (esplicito: clausola 1.1), nonostante la denominazione nell’intestazione di “contratto di finanziamento” (art. 18 CO).
E’ altresì indiscusso che __________ prendendo in consegna la vettura si è assunta l’onere di custodia, di modo che il fatto che la stessa sia stata rubata rientra indubbiamente nella sua sfera di responsabilità e non di quella dell’attrice, ai cui occhi il venire meno della vettura in conseguenza del furto rappresenta pertanto un’inadempienza della prenditrice di leasing.
L’importo del danno è rimasto incontestato, ed è perciò superfluo approfondire il tema in questa sede. Basti rilevare che a fronte di un costo della vettura di fr. 139’000.-- (doc. B), la prenditrice di leasing ha pagato la cauzione di fr. 10’000.-- (doc. A, pag. 1, punto 14) e due mensilità di fr. 2’835.--, ovvero in complesso fr. 15’670.--, dal che un credito residuo (interessi esclusi) di almeno fr. 123’330.--, somma di poco inferiore a quanto postulato dall’attrice.
Ciò premesso, tutte le argomentazioni difensive dei convenuti risultano essere attinenti alla questione dell’assicurazione casco del veicolo, che a mente loro avrebbe a torto rifiutato la prestazione risarcitoria, comunque limitata all’importo di fr. 80’000.-- (cfr. il doc. D), adducendo una in realtà inesistente reticenza di __________
3.1 Il primo rilievo che si impone a questo proposito è quello secondo cui la stipulazione dell’assicurazione casco era estranea al contenuto del contratto leasing doc. A.
Si osserva infatti che il canone mensile non era comprensivo del premio dell’assicurazione casco totale (doc. A, pag. 1, punto 8), dal che l’ovvia considerazione del fatto che la noleggiatrice non ha concluso tale contratto in nome proprio presso una compagnia assicuratrice.
Nel contratto doc. A non figura inoltre neppure l’obbligo per la noleggiante di concludere in proprio nome tale contratto (doc. A, pag. 1, punto 13), e comunque il contratto non menziona l’automatica cessione alla noleggiatrice delle pretese derivanti al noleggiante da una simile assicurazione (doc. A, pag. 2, clausola 12.3, che menziona unicamente la cessione di pretese risarcitorie nei confronti di terzi danneggianti e dei loro assicuratori RC).
Ad ogni buon conto, indipendentemente dall’esistenza di un obbligo in tal senso risultante dal contratto doc. A, le parti il 25 gennaio 1990, ovvero il giorno successivo a quello della stipula del contratto leasing, hanno pattuito la cessione in favore di __________ delle eventuali pretese di indennizzo nei confronti dell’__________ derivanti dalla polizza 342109 (doc. D).
3.2 In assenza di un’esplicita base contrattuale -la questione, come si è detto, non era regolata dal contratto doc. A- sono ipotizzabili due alternative motivazioni di tale cessione: le parti possono da una parte aver inteso fornire alla noleggiatrice la garanzia che in caso di perdita del veicolo la contropartita economica sarebbe stata versata direttamente nelle sue mani, o dall’altra parte aver inteso estinguere con tale cessione le obbligazioni derivanti alla noleggiante per l’eventualità di una perdita del veicolo ascrivibile a questa parte (art. 172 CO).
A non averne dubbi, solo la prima di queste situazioni può essere ritenuta nel caso di specie.
Nulla depone in effetti in circostanze del genere per una cessione “pro soluto”, che sarebbe addirittura inconsueta. Basti rilevare che al momento della cessione non sussisteva ancora alcuna obbligazione della noleggiante da estinguere per mezzo di tale cessione, né, evidentemente, se ne conosceva l’ammontare, così che era del tutto insensato stabilire in via preventiva una cessione globale (ovvero dell’intera pretesa) ai fini dell’adempimento di un’obbligazione che poteva anche non venire in essere.
Corrisponde invece al normale andamento delle cose l’esistenza dell’intento del noleggiatore di ridurre al minimo il rischio economico innescato dalla perdita del veicolo e causato dalla possibile insolvenza del noleggiante confrontato con l’obbligo di risarcire in una volta il suo valore residuo, e soprattutto quello legato -come nella specie- a possibili problemi con l’assicuratrice.
I convenuti, gravati dell’onere della prova in proposito (Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2. edizione, n. 3 ad art. 172 CO), sostengono che la cessione avrebbe effetto liberatorio unicamente per il motivo che essa sarebbe avvenuta a titolo gratuito (appello, punto 3, pag. 7), non avvedendosi che ciò è non è vero, ed è anzi escluso a priori dal fatto che -a mente loro- tale cessione doveva liberarli dall’obbligo di risarcire il valore della vettura, di modo che non si vede come si possa seriamente parlare di gratuità.
3.3 Dovendosi ritenere che la cessione doc. D non ha avuto l’effetto di liberare i convenuti dall’obbligo risarcitorio nei confronti dell’attrice, non occorre approfondire oltre misura le argomentazioni degli appellanti circa la pretesa inesistenza della nota reticenza, potendo l’esame della questione essere limitato alla considerazione secondo cui nelle circostanze emerse dall’istruttoria non si poteva in alcun caso pretendere che la cessionaria promuovesse causa, di esito assai incerto, nei confronti della __________ di modo che non le può essere mosso il rimprovero di non avere gestito con la necessaria diligenza il credito cedutole (Spirig, Zürcher Kommentar, n. 51 e segg. ad art. 172 CO), e pertanto nulla può essere dedotto dal debito dei convenuti, che potranno se del caso farsi retrocedere il credito in questione per eventualmente procedere in prima persona nei confronti dell’assicuratrice.
Ne segue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 10 giugno 1997 di __________ e __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 2’650.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 2’700.--
già anticipati dai convenuti, restano a loro a carico, con l’obbligo di rifondere all’attrice complessivi fr. 800.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione:
–
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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