AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.171
Data decisione, Autorità: 27.06.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00171
Lugano 27 giugno 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. CL.97.8 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 21 gennaio 1997 da
__________ rappr. __________
contro
rappr. dall’ avv. __________
in materia di contratto di lavoro con la quale l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di Fr. 20’000.- per rimborso ore pari alle quote riconosciute dal CCL per la riduzione dell’orario di lavoro e per indennità di disdetta abusiva ai sensi dell’art. 336a CO.
Domande avversate dal convenuto e che il Pretore, con sentenza 26 maggio 1997, ha parzialmente accolto condannando quest’ultimo a versare l’importo di Fr. 16’979.80 dei quali Fr. 4’144.- quale indennità per disdetta abusiva.
Appellante il convenuto il quale, con atto d’appello 5 giugno 1997, chiede la riforma parziale del primo giudizio nel senso di respingere la pretesa di indennità per disdetta abusiva;
mentre la controparte, con osservazioni 17 giugno 1997, chiede la reiezione dell’appello.
Considerato
in fatto ed in diritto
che il Pretore ha ritenuto che la disdetta dal contratto di lavoro notificata all’istante in data 29 ottobre 1996 fosse da ritenere abusiva poiché data in relazione a pretese contrattuali fatte valere con lettera 24 ottobre 1996, pretese per le quali l’istante ha del resto ottenuto riconoscimento nella stessa sentenza qui impugnata;
che il Pretore non ha ritenuto provata la motivazione di mancanza di lavoro addotta dal convenuto a sostegno della disdetta;
che di conseguenza, in applicazione dell’art. 366a CO, ha assegnato all’istante un’indennità per disdetta abusiva pari ad un salario mensile, ossia Fr. 4’144.-;
che, contro il riconoscimento di questa indennità, si aggrava il convenuto sostenendo che l’asserita mancanza di prova attorno alla pretesa reale motivazione della disdetta è da addebitare al giudice che ha rifiutato la produzione dei documenti (diari giornalieri dei dipendenti) che l’avrebbero provata e che, stante la particolare procedura per mercedi e salari, avrebbe dovuto assumere d’ufficio le prove necessarie al suo convincimento;
che, inoltre, afferma come la mancanza di lavoro nel settore dell’edilizia sia da considerare un fatto notorio ai sensi dell’art. 184 cpv. 3 CPC;
che la censura procedurale in tema di assunzione delle prove cade nel vuoto poiché non risulta, né dal riassunto scritto di risposta annesso al verbale di discussione in contraddittorio né dal verbale stesso (cfr. atto II del 12 marzo 1997), che il convenuto abbia offerto qualsivoglia prova a sostegno delle sue tesi, limitandosi per quanto concerne l’istruttoria ad associarsi all’audizione del teste proposto dalla controparte;
che ancora l’accenno agli obblighi del giudice, nell’ambito del processo per le controversie in materia di lavoro retto dalla massima d’ufficio, non giova a sanare la negligenza al proposito del convenuto il quale, come l’altra parte, non è dispensato da ogni ruolo attivo e quindi dal produrre al giudice la documentazione in suo possesso a comprova delle sue ragioni (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 417 n. 1);
che giustamente il Pretore ha deciso a sfavore della parte cui incombeva l’onere probatorio ritenuto, anche se la questione non viene più assolutamente discussa in appello, che l’istante ha certamente reso verosimile la connessione del licenziamento con la vertenza che lo opponeva al convenuto riguardo il pagamento di ore lavoro dal momento che, di fronte alla lettera del Sindacato che sollevava la violazione del CCL e che richiedeva le sue osservazioni al proposito (doc. C: lettera 24 ottobre 1996), prima ha licenziato il dipendente (doc. D: raccomandata 29 ottobre 1996) ed il giorno dopo (doc. E: lettera 30 ottobre 1996) ha spiegato le motivazioni del suo agire preteso in contrasto con il CCL;
che il riferimento alla crisi economica, a valere quale fatto notorio, non é sufficiente per dimostrare la non abusività della disdetta; il datore di lavoro deve in tal caso provare concretamente come e in quale misura la crisi economica ha colpito la sua attività (IICCA 6 aprile 1994 J. c. B. SA), cosa che, come visto, il convenuto nemmeno ha tentato;
che l’appello, per le sue motivazioni (che misconoscono per la questione procedurale consolidata giurisprudenza), si palesa al limite del temerario e l’appellante ed il suo patrocinatore sono avvertiti che, dovesse ripetersi in futuro analoga situazione, questa Camera dovrà applicare le sanzioni dell’art. 417 litt. e) CPC;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
L’appello 5 giugno 1997 di __________ è respinto.
Non si prelevano tasse e spese.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster